L’assegno di maternità è un sostegno economico destinato alle madri disoccupate o con reddito basso, nonché alle lavoratrici che non hanno diritto ad altre indennità di maternità o ne percepiscono una inferiore al minimo previsto.
Nel 2025, l’importo dell’assegno è stato rivalutato in base all’inflazione e prevede due principali tipologie di erogazione:
- assegno di maternità dei Comuni, concesso dai Comuni ma pagato dall’INPS
- assegno di maternità dello Stato, destinato alle lavoratrici precarie o disoccupate con almeno 3 mesi di contributi versati nel periodo di riferimento
Vediamo nel dettaglio chi può richiederlo, a quanto ammonta e quali sono le modalità di domanda.
Assegno di maternità dei Comuni
L’assegno di maternità dei Comuni è un contributo riservato alle madri con un ISEE inferiore alla soglia prevista, concesso dal Comune di residenza e pagato dall’INPS.
Per il 2025, l’importo mensile è stato aggiornato a 407,40 euro per cinque mensilità, per un totale di 2.037 euro. L’accesso è consentito alle famiglie con un ISEE non superiore a 20.382,90 euro.
Hanno diritto all’assegno:
- madri biologiche, adottive o affidatarie residenti in Italia
- cittadine italiane, comunitarie o extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo
- padri in caso di decesso della madre, affidamento esclusivo o altre situazioni particolari
Nel caso in cui la madre percepisca una indennità di maternità inferiore all’importo previsto, l’assegno può essere concesso in forma integrativa.
Come richiedere l’assegno di maternità dei Comuni
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo presso il Comune di residenza. Le modalità di richiesta possono variare da Comune a Comune, ma generalmente è necessario compilare un modulo specifico e allegare la documentazione richiesta.
I principali documenti richiesti includono:
- dichiarazione ISEE aggiornata per attestare la situazione economica familiare
- autocertificazione del possesso dei requisiti (residenza, cittadinanza, assenza di altre indennità superiori all’importo dell’assegno)
- documento di identità del richiedente e del minore
- permesso di soggiorno per le cittadine extracomunitarie
L’assegno viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS, una volta che il Comune ha verificato i requisiti e trasmesso i dati per il pagamento.
Assegno di maternità dello Stato
L’assegno di maternità dello Stato è riservato alle lavoratrici precarie o disoccupate, con almeno 3 mesi di contributi versati nei 9 mesi precedenti il parto o nei 18 mesi precedenti la richiesta.
L’importo massimo previsto per il 2025 è di circa 2.658 euro, erogato in base ai contributi effettivamente versati.
I requisiti principali per ottenerlo includono:
- residenza in Italia e cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno valido
- mancata percezione di un’altra indennità di maternità o importo inferiore al minimo previsto
- contributi versati per almeno 3 mesi nel periodo richiesto
La domanda deve essere presentata all’INPS, tramite il portale online, un CAF o un intermediario abilitato.
Chi può richiedere l’assegno in caso di situazioni particolari?
In determinate condizioni, l’assegno di maternità può essere richiesto anche da soggetti diversi dalla madre:
- dal padre, in caso di decesso della madre, affidamento esclusivo o abbandono del minore
- dal tutore legale o chi esercita la potestà parentale, in caso di adozione o affidamento speciale
- dall’adottante o affidatario preadottivo, se l’assegno non è già stato concesso alla madre adottiva
Conclusione
L’assegno di maternità 2025 rappresenta un aiuto economico importante per le madri che non percepiscono altre indennità o che si trovano in una situazione di reddito basso.
L’importo per l’assegno dei Comuni è stato aggiornato a 407,40 euro al mese per cinque mensilità, mentre quello dello Stato varia in base alla contribuzione maturata.
Per ottenere il beneficio è essenziale rispettare i requisiti reddituali e contributivi, presentare la domanda nei termini previsti e verificare eventuali variazioni normative attraverso il Comune di residenza o il sito dell’INPS.