APE Sociale, isopensione e altre prestazioni di accompagnamento alla pensione possono beneficiare del bonus aggiuntivo e dell’ulteriore detrazione previsti per determinati redditi di lavoro dipendente. L’INPS ha chiarito l’applicazione delle misure con il messaggio del 14 settembre 2026, n. 2829.
Il punto centrale è la natura della prestazione: i benefici possono essere riconosciuti quando si tratta di somme che sostituiscono redditi di lavoro dipendente, non sono vere e proprie pensioni e sono assoggettate a tassazione ordinaria.
Quali agevolazioni si applicano alle prestazioni di accompagnamento
L’INPS richiama due misure introdotte dalla legge di bilancio 2025 per i percettori di redditi di lavoro dipendente.
- una somma non imponibile, definita anche “bonus aggiuntivo”, per redditi complessivi non superiori a 20.000 euro annui;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, per redditi complessivi superiori a 20.000 euro e destinata a ridursi progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 euro annui.
Il messaggio INPS chiarisce che queste misure non riguardano soltanto il normale reddito da lavoro dipendente, ma possono trovare applicazione anche su alcune prestazioni erogate nella fase che precede il pensionamento.
APE Sociale e isopensione rientrano nei benefici
Tra le prestazioni indicate dall’INPS figurano espressamente APE Sociale e isopensione. Sono inoltre richiamati gli assegni straordinari destinati ai lavoratori dei settori bancario e assicurativo e le indennità collegate ai contratti di espansione.
Queste prestazioni possono beneficiare del bonus aggiuntivo o dell’ulteriore detrazione perché, pur accompagnando il lavoratore verso la pensione, non costituiscono pensioni in senso proprio e hanno natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente.
L’applicazione dei benefici richiede inoltre che le somme siano assoggettate a tassazione ordinaria. È quindi la natura fiscale e previdenziale della prestazione, e non il semplice fatto che venga corrisposta in prossimità della pensione, a determinare il trattamento.
Bonus aggiuntivo per redditi fino a 20.000 euro
Per i redditi di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro annui, la misura richiamata dall’INPS è una somma non imponibile, indicata nel messaggio come bonus aggiuntivo.
Il chiarimento dell’Istituto conferma che, quando ricorrono le condizioni previste, questa agevolazione può essere riconosciuta anche sui trattamenti di accompagnamento alla pensione che mantengono natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente.
Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro
Per redditi complessivi superiori a 20.000 euro è invece prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro.
La detrazione diminuisce progressivamente con l’aumentare del reddito e si azzera quando il reddito complessivo raggiunge 40.000 euro annui. Anche questa misura può essere applicata alle prestazioni di accompagnamento che rispettano le condizioni indicate dall’INPS.
Quali pensioni sono escluse
Il chiarimento distingue in modo netto le prestazioni di accompagnamento dalle pensioni vere e proprie. Le disposizioni escludono infatti i soggetti che percepiscono pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati.
In seguito ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS precisa inoltre che sono escluse dall’applicazione dei benefici anche le pensioni integrative e complementari.
La distinzione è quindi essenziale: APE Sociale, isopensione e altri strumenti non pensionistici possono rientrare nelle agevolazioni se sostituiscono reddito da lavoro dipendente e sono tassati ordinariamente; le pensioni vere e proprie, comprese quelle integrative e complementari richiamate dall’Istituto, restano escluse.
Il messaggio INPS n. 2829 del 2026
Le indicazioni sono contenute nel messaggio INPS del 14 settembre 2026, n. 2829. Il documento fornisce i chiarimenti sul trattamento fiscale delle prestazioni di accompagnamento alla pensione alla luce delle misure introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Per stabilire se il bonus o la detrazione spettano in un caso concreto occorre quindi verificare quale prestazione viene percepita, la sua natura non pensionistica, il regime di tassazione applicato e il livello complessivo di reddito.
Fonte ufficiale
Le informazioni riportate derivano dal messaggio e dalla comunicazione ufficiale INPS sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione.
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