Le attività agricole connesse possono beneficiare della determinazione catastale del reddito, ma solo quando sono rispettate precise condizioni. Con la risposta n. 151/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle attività di manipolazione e trasformazione svolte da un’impresa agricola, distinguendo i prodotti che possono rientrare nell’articolo 32 del TUIR da quelli per i quali trova invece applicazione il regime previsto dall’articolo 56-bis.
Il caso esaminato riguarda una società agricola che alleva pollame e realizza prodotti crudi pronti da cuocere, utilizzando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti e, in misura non prevalente, capi acquistati da terzi. Nelle preparazioni vengono impiegati anche ingredienti secondari acquistati esternamente, come formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi.
Quando un’attività connessa produce reddito agrario
L’articolo 2135 del codice civile considera connesse all’attività agricola anche le operazioni di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che riguardano prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, dalla selvicoltura o dall’allevamento esercitati dallo stesso imprenditore agricolo.
L’Agenzia ricorda che devono quindi ricorrere due condizioni. Dal punto di vista soggettivo, chi svolge l’attività connessa deve essere lo stesso imprenditore che esercita l’attività agricola principale. Dal punto di vista oggettivo, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente dall’attività agricola svolta dal medesimo soggetto.
Per poter applicare la determinazione catastale prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR non basta però qualificare civilisticamente l’attività come agricola connessa. Occorre anche che i beni ottenuti rientrino tra quelli individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015.
Come si verifica il requisito della prevalenza
L’utilizzo di materie prime acquistate da terzi non esclude automaticamente il regime agricolo. L’Agenzia richiama i precedenti chiarimenti secondo cui è possibile utilizzare prodotti esterni anche per aumentare la produzione o ampliare la gamma dei beni offerti, purché venga rispettata la prevalenza dei prodotti propri.
Quando i prodotti propri e quelli acquistati appartengono allo stesso comparto e alla stessa categoria, la prevalenza va verificata attraverso un confronto quantitativo. Se, invece, vengono acquistati prodotti dello stesso comparto ma di natura diversa, la verifica avviene confrontando il valore normale dei prodotti ottenuti dall’attività agricola principale con il costo di quelli acquistati da terzi.
Nel caso dell’interpello, la società ha dichiarato la prevalenza della carne avicola proveniente dai propri allevamenti sia rispetto a quella acquistata da terzi sia rispetto agli ingredienti secondari utilizzati nelle preparazioni. L’Agenzia precisa tuttavia che tale requisito non era oggetto del quesito e rimane quindi soggetto agli eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Quando si passa al regime forfetario del reddito d’impresa
La distinzione decisiva riguarda il tipo di prodotto ottenuto. Il decreto ministeriale comprende la «produzione di carni e prodotti della loro macellazione» e richiama, tra gli altri, i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, quest’ultimo relativo alla lavorazione e conservazione della carne di volatili.
Se viene rispettato il requisito della prevalenza, per i prodotti riconducibili a queste attività può quindi trovare applicazione il regime di determinazione catastale del reddito previsto dall’articolo 32 del TUIR.
La situazione cambia per alcune lavorazioni riconducibili al codice ATECO 10.13.0, relativo alla produzione di prodotti a base di carne. Il decreto include espressamente nel regime agricolo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le altre attività produttive comprese nel medesimo codice ma non espressamente richiamate dalla tabella, l’Agenzia indica invece l’applicazione del regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
Il chiarimento è quindi rilevante per le imprese agricole che trasformano i propri prodotti: la prevalenza delle materie prime aziendali è essenziale, ma non è l’unico elemento da verificare. Occorre anche controllare se il prodotto finale e l’attività svolta rientrano effettivamente tra quelli contemplati dal decreto ministeriale che consente l’applicazione della tassazione catastale.
Fonte ufficiale
Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 151/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
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