Il MIT ha aggiornato le regole per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. Per le imprese di autotrasporto la novità più immediata riguarda le domande CEMT riferite al 2027: devono essere presentate dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026, termine perentorio.
Il decreto del 24 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre, modifica il precedente decreto dirigenziale n. 326 del 22 settembre 2025. L’obiettivo dichiarato è agevolare la presentazione delle domande di rinnovo e graduatoria, chiarire il limite delle autorizzazioni assegnabili, disciplinare meglio il noleggio senza conducente e aggiornare la modulistica.
Per chi opera nel trasporto internazionale, quindi, non si tratta di una modifica puramente formale: cambiano scadenze, condizioni e alcune modalità operative da rispettare già nelle prossime domande.
Domande CEMT 2027 dal 1° al 31 ottobre 2026
La modifica più urgente riguarda le autorizzazioni multilaterali CEMT.
Le domande di rinnovo e di graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni CEMT devono essere presentate dal 1° ottobre al 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono.
Per le autorizzazioni valide nel 2027, quindi, la finestra utile va dal 1° al 31 ottobre 2026.
Il 31 ottobre è definito dal decreto come termine perentorio. Per le imprese interessate è quindi opportuno non attendere gli ultimi giorni, soprattutto quando la domanda richiede documentazione relativa a veicoli, disponibilità del parco, requisiti professionali o dati dell’impresa.
Le autorizzazioni CEMT consentono di effettuare trasporti internazionali multilaterali tra i Paesi aderenti al sistema, nei limiti e alle condizioni previste dalle autorizzazioni e dalle eventuali riserve territoriali applicabili.
Autorizzazioni bilaterali: rinnovo e conversione entro il 30 settembre
Per le autorizzazioni bilaterali il calendario è diverso.
Le domande di rinnovo e quelle di conversione delle assegnazioni fisse devono essere presentate dal 1° settembre al 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Per le autorizzazioni 2027, quindi, il termine ordinario del 30 settembre 2026 è già trascorso.
Resta però distinta la disciplina delle autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario: queste domande possono essere presentate nel corso dell’anno di riferimento e vengono normalmente trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione, compatibilmente con il contingente residuo disponibile e con i tempi tecnici dell’istruttoria.
Anche le autorizzazioni CEMT destinate al trasporto di “masserizie” possono essere richieste nel corso dell’anno di riferimento secondo le regole specifiche previste dal decreto.
Noleggio senza conducente: ammesso solo se previsto dagli accordi bilaterali
Il decreto chiarisce un punto importante sull’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente.
Nel trasporto internazionale bilaterale il ricorso al noleggio è consentito soltanto quando questa possibilità è espressamente prevista e disciplinata dall’accordo bilaterale applicabile oppure dai verbali della Commissione mista istituita in base allo stesso accordo.
Non basta quindi che il veicolo sia regolarmente nella disponibilità dell’impresa secondo la normativa italiana: per utilizzare quel mezzo in una determinata relazione internazionale occorre verificare anche il contenuto dell’accordo con il Paese interessato.
Questa verifica è particolarmente importante per le imprese che utilizzano in modo significativo veicoli a noleggio per aumentare temporaneamente la capacità operativa o per gestire picchi di traffico internazionale.
Limite massimo delle autorizzazioni CEMT assegnabili
Il decreto interviene anche sul numero massimo di autorizzazioni multilaterali che possono essere attribuite alla stessa impresa.
La disciplina aggiornata richiama espressamente il limite massimo di 30 autorizzazioni annuali previsto dal decreto del 2025.
Il limite serve a evitare una concentrazione eccessiva del contingente disponibile su pochi operatori e a garantire una distribuzione più equilibrata delle autorizzazioni tra le imprese che possiedono i requisiti.
L’effettiva assegnazione resta comunque collegata ai criteri previsti dal decreto, alla disponibilità del contingente e alla posizione dell’impresa nella graduatoria quando l’autorizzazione è soggetta a selezione.
Domanda incompleta: 15 giorni per integrare i documenti
Un’altra modifica utile riguarda le domande incomplete.
Se la richiesta è priva della documentazione prescritta oppure presenta elementi mancanti, la Divisione competente può chiedere un’integrazione e assegnare un termine perentorio di 15 giorni per trasmettere quanto richiesto.
La previsione evita che ogni incompletezza comporti automaticamente la perdita della domanda, ma introduce comunque un termine molto breve da rispettare.
Per questo l’impresa dovrebbe monitorare con attenzione le comunicazioni ricevute dopo l’invio dell’istanza. Una richiesta di integrazione lasciata senza risposta entro il termine assegnato può compromettere l’istruttoria.
Contingenti bilaterali e disponibilità sul Portale dell’Automobilista
Il decreto precisa inoltre che l’istruttoria delle autorizzazioni bilaterali è avviata compatibilmente con l’effettiva disponibilità del contingente nel Portale dell’Automobilista.
La disponibilità dipende anche dalla materiale consegna dei titoli autorizzativi da parte dei Paesi terzi interessati.
Questo significa che la sola presentazione tempestiva della domanda non garantisce automaticamente il rilascio immediato dell’autorizzazione: occorre che il relativo contingente sia concretamente disponibile.
Per le autorizzazioni a titolo precario l’ordine cronologico delle domande resta quindi importante, ma deve essere letto insieme alla disponibilità effettiva dei titoli e ai tempi dell’istruttoria amministrativa.
Chi può ottenere le autorizzazioni internazionali
La disciplina di base resta quella del decreto del 22 settembre 2025.
Per il trasporto internazionale di merci per conto terzi possono ottenere le autorizzazioni le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa iscritti al REN e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, con gestore dei trasporti in possesso dell’idoneità professionale per il trasporto internazionale.
La normativa prevede anche specifiche possibilità per imprese che effettuano trasporto in conto proprio, secondo i requisiti previsti dal decreto.
Per chi deve verificare l’inquadramento generale dell’attività, RM dispone già delle guide su come aprire la Partita IVA da autotrasportatore, sul codice ATECO 49.41.00 e sulla gestione fiscale dell’autotrasportatore.
Cosa deve fare adesso un’impresa interessata alle CEMT 2027
Per le imprese che intendono ottenere o rinnovare autorizzazioni CEMT per il 2027 il passaggio immediato è verificare la domanda entro il 31 ottobre 2026.
La checklist minima comprende:
- verifica dell’iscrizione al REN e all’Albo degli autotrasportatori;
- controllo dell’idoneità professionale del gestore dei trasporti;
- verifica dei veicoli disponibili e delle relative classi ambientali richieste;
- controllo della documentazione necessaria per rinnovo o graduatoria;
- verifica di eventuali autorizzazioni già possedute e del limite massimo assegnabile;
- controllo delle condizioni applicabili ai veicoli noleggiati senza conducente;
- monitoraggio di eventuali richieste di integrazione da rispondere entro 15 giorni.
Per i trasporti verso specifici Paesi, inoltre, è opportuno verificare sempre le limitazioni territoriali e le condizioni previste dall’autorizzazione utilizzata.
Entrata in vigore e fonti ufficiali
Il decreto del 24 settembre 2026 entra in vigore il 7 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La fonte principale è il decreto MIT del 24 settembre 2026.
Per il quadro generale resta inoltre rilevante il decreto del 22 settembre 2025 sulle autorizzazioni internazionali, ora modificato.
In sintesi: per le CEMT 2027 la scadenza operativa da non perdere è il 31 ottobre 2026. Le imprese che usano veicoli noleggiati o richiedono autorizzazioni bilaterali devono inoltre controllare con attenzione le nuove condizioni introdotte dal decreto.
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