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Bollo auto 2027: esenzione per auto fino a 80 kW, moto e ciclomotori

Aggiornato il 18 Settembre 2026

Nel 2027 è prevista un’esenzione dal bollo auto per determinate persone fisiche che possiedono autovetture fino a 80 kW, motocicli o ciclomotori. La misura è contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, in vigore dal 18 settembre 2026.

L’esenzione non riguarda però indistintamente tutti i veicoli e non si applica automaticamente a più mezzi intestati alla stessa persona. La norma stabilisce criteri precisi su potenza, alimentazione, numero di veicoli agevolabili e periodo di pagamento della tassa.

Bollo auto 2027: chi può avere l’esenzione

Il beneficio riguarda le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica e possiedono un veicolo che rientra nei requisiti fissati dal decreto.

L’esenzione è riconosciuta per un solo veicolo regolarmente assicurato e riguarda i versamenti del bollo il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Auto fino a 80 kW: quali rientrano

Per le autovetture, l’esenzione spetta quando il veicolo è alimentato, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e ha una potenza non superiore a 80 kW.

Il limite degli 80 kW corrisponde a circa 109 CV, ma per verificare il requisito conta il dato espresso in kW riportato nei documenti del veicolo.

La formulazione della norma comprende anche le autovetture che utilizzano benzina o gasolio in combinazione con un’altra fonte di propulsione, purché sia rispettato il limite massimo di potenza.

Se possiedi più auto, quale viene esentata

Chi possiede più autovetture che rispettano i requisiti non può scegliere liberamente su quale applicare il beneficio. Il decreto stabilisce una regola automatica.

  • l’esenzione si applica a una sola autovettura;
  • viene agevolata quella con la potenza più bassa espressa in kW;
  • se due o più auto hanno la stessa potenza, viene agevolata quella per cui, senza l’esenzione, sarebbe dovuto il bollo di importo più basso.

Non è quindi previsto che il contribuente possa concentrare l’agevolazione sul veicolo con il bollo più elevato quando possiede un’altra auto agevolabile con potenza inferiore.

Esenzione 2027 anche per motocicli e ciclomotori

Il DL 162/2026 estende la misura anche a motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione.

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In questo caso esiste però una condizione importante: la persona fisica non deve risultare soggetto passivo del bollo per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.

In pratica, se il contribuente possiede un’auto che rientra nel limite degli 80 kW, l’agevolazione viene ricondotta a quella categoria e non può essere utilizzata sul motociclo o ciclomotore secondo questa specifica disposizione.

Se ci sono più moto o ciclomotori

Anche per motocicli e ciclomotori l’esenzione resta limitata a un solo mezzo.

  • se ci sono più motocicli agevolabili, si considera quello con la potenza più bassa;
  • a parità di potenza, si considera il motociclo per cui sarebbe dovuto il tributo meno elevato;
  • se ci sono più ciclomotori agevolabili, l’esenzione viene riconosciuta a quello con la data di prima immatricolazione più remota.

Serve che il veicolo sia assicurato

Sì. Il primo comma dell’articolo 2 prevede espressamente che l’esenzione riguardi un solo veicolo regolarmente assicurato.

Questo requisito si aggiunge agli altri criteri previsti per potenza, alimentazione e titolarità della tassa automobilistica.

Quando vale l’esenzione

La misura è riferita all’anno 2027. Non conta soltanto l’anno di possesso del veicolo: la norma precisa che sono interessati i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Per verificare se un singolo bollo rientra nell’esenzione sarà quindi necessario considerare la scadenza ordinaria applicabile al veicolo.

Regioni a statuto speciale e Province autonome

La disposizione prevede che l’esenzione possa applicarsi anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, ma previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica come tributo proprio.

Per questi territori sarà quindi necessario verificare anche l’attuazione locale della misura e gli eventuali accordi previsti dalla norma.

Quanto si risparmia

Il risparmio dipende dall’importo del bollo che sarebbe normalmente dovuto sul veicolo agevolato. Non esiste quindi una cifra unica valida per tutti: l’importo varia in base alla potenza del mezzo e alle regole territoriali applicabili alla tassa automobilistica.

Per chi utilizza l’auto anche nella propria attività può essere utile distinguere questa esenzione dalle regole fiscali sui costi del veicolo: nel regime forfettario, per esempio, le spese effettive dell’auto non vengono dedotte analiticamente dal reddito. Abbiamo approfondito il tema nella guida sulle spese auto nel regime forfettario.

Il decreto è già in vigore, ma deve essere convertito

Il DL 162/2026 è entrato in vigore il 18 settembre 2026. Essendo un decreto-legge, dovrà però essere convertito in legge dal Parlamento nei termini costituzionali e durante l’iter di conversione il testo può essere modificato.

Per questo, prima delle scadenze del bollo 2027 sarà opportuno verificare il testo definitivo della legge di conversione e le istruzioni applicative che saranno disponibili.

In sintesi: requisiti dell’esenzione bollo 2027

  • beneficiari: persone fisiche;
  • agevolazione limitata a un solo veicolo;
  • veicolo regolarmente assicurato;
  • autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, con potenza non superiore a 80 kW;
  • motocicli e ciclomotori a benzina nei casi previsti;
  • scadenza ordinaria del bollo compresa tra 1° gennaio e 31 dicembre 2027;
  • regole specifiche per scegliere il mezzo agevolato quando se ne possiedono più di uno;
  • per autonomie speciali, applicazione subordinata agli accordi previsti dal decreto.

Fonte ufficiale

La misura è contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026.

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