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Home > News > Bonus imballaggi green: codice tributo 7078 e modello F24

Bonus imballaggi green: codice tributo 7078 e modello F24

Aggiornato il 16 Ottobre 2026

Il bonus imballaggi green può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 attraverso il nuovo codice tributo 7078. La novità è contenuta nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 16 ottobre 2026 e riguarda le imprese già ammesse al credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi realizzati con materiali riciclati o biodegradabili.

Il codice non apre una nuova domanda e non attribuisce da solo l’agevolazione. Serve a rendere concretamente spendibile il credito riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nei limiti dell’importo disponibile nel cassetto fiscale. L’F24 deve essere inviato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: l’utilizzo di canali diversi comporta il rifiuto dell’operazione.

Che cosa cambia con il codice tributo 7078

Fino all’istituzione del codice tributo, il beneficio poteva essere riconosciuto alle imprese ammesse ma non ancora utilizzato materialmente nel modello F24. La risoluzione n. 36/2026 completa questo passaggio operativo: il credito può ora essere portato in compensazione per ridurre debiti fiscali o contributivi pagabili tramite F24, nel rispetto delle regole generali e del limite comunicato all’Agenzia.

L’agevolazione nasce dall’articolo 1, comma 686, della legge n. 197/2022 ed è collegata agli acquisti di prodotti e imballaggi realizzati con materiali riciclati o biodegradabili. Le modalità applicative sono state definite dal decreto interministeriale del 2 aprile 2024. La risoluzione del 2026 non modifica l’elenco delle imprese ammesse, i criteri di accesso o la misura riconosciuta: disciplina il codice da usare nel pagamento telematico.

A chi serve il nuovo codice

Il codice 7078 interessa esclusivamente le imprese inserite nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero all’Agenzia delle Entrate. Non basta aver acquistato un prodotto presentato commercialmente come sostenibile, riciclato o biodegradabile. Prima dell’utilizzo devono risultare sia l’ammissione al beneficio sia l’importo effettivamente riconosciuto.

Il contribuente deve quindi distinguere tre momenti: sostenimento della spesa, riconoscimento amministrativo dell’agevolazione e utilizzo fiscale del credito. Il nuovo codice interviene soltanto nel terzo passaggio. Un’impresa che non compare negli elenchi ministeriali non può creare autonomamente il credito inserendo il codice 7078 nell’F24.

Il codice 7078 non apre una nuova domanda

L’istituzione di un codice tributo viene spesso interpretata come l’avvio di un nuovo incentivo. In questo caso non è così. La risoluzione rende utilizzabile un credito già previsto e già riconosciuto alle imprese ammesse. Non sostituisce la procedura ministeriale e non consente di recuperare spese che non risultano approvate.

Chi non ha ricevuto l’ammissione non deve presentare un F24 “di prova”. Il modello sarebbe sottoposto ai controlli automatici e verrebbe scartato perché il codice fiscale non risulterebbe nell’elenco dei beneficiari. Prima di qualsiasi compensazione occorre controllare il cassetto fiscale e la documentazione relativa alla concessione.

Come funziona il passaggio dal Ministero all’Agenzia

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica comunica all’Agenzia delle Entrate i dati delle imprese beneficiarie e gli importi riconosciuti. La comunicazione comprende anche eventuali variazioni o revoche intervenute successivamente. L’Agenzia utilizza queste informazioni per alimentare i controlli sul modello F24.

FaseChe cosa accade
AmmissioneIl Ministero individua l’impresa beneficiaria e l’importo riconosciuto
Trasmissione datiL’elenco viene comunicato all’Agenzia delle Entrate
VerificaIl credito disponibile compare nel cassetto fiscale
UtilizzoL’impresa presenta l’F24 telematico con il codice 7078
Controllo automaticoL’Agenzia confronta soggetto, importo utilizzato e credito disponibile

Questa sequenza è importante perché impedisce l’utilizzo di importi non ancora riconosciuti o superiori al beneficio spettante. Il dato da seguire non è una stima interna dell’impresa, ma il credito effettivamente disponibile secondo le informazioni presenti nei sistemi dell’Agenzia.

Dove controllare il credito disponibile

L’impresa ammessa può verificare nel proprio cassetto fiscale l’ammontare utilizzabile. Il controllo deve essere effettuato prima dell’invio dell’F24 e ripetuto quando il credito viene utilizzato in più momenti, perché l’importo residuo può cambiare per effetto delle compensazioni già eseguite, di rettifiche ministeriali o di una revoca.

È opportuno confrontare almeno quattro dati: codice fiscale del beneficiario, importo riconosciuto, anno di sostenimento della spesa e credito residuo. L’anno è particolarmente importante perché deve essere riportato nell’F24 nel formato “AAAA” e deve coincidere con quello indicato nel cassetto fiscale.

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Come compilare il modello F24

Campo F24Compilazione
SezioneErario
Codice tributo7078
Utilizzo del creditoColonna “importi a credito compensati”
RestituzioneColonna “importi a debito versati”
Anno di riferimentoAnno di sostenimento della spesa, formato AAAA
Canale di invioServizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

La sezione corretta è quindi “Erario”. Nell’utilizzo ordinario, l’importo va indicato tra i crediti compensati. Se invece l’impresa deve restituire in tutto o in parte l’agevolazione, il codice resta lo stesso ma la somma viene riportata nella colonna degli importi a debito versati.

Per un quadro generale sulle compensazioni può essere utile consultare anche la guida RM alla compensazione dei crediti fiscali con modello F24, ricordando che il bonus imballaggi green è soggetto anche ai controlli specifici previsti dalla risoluzione n. 36/2026.

Esempio pratico di compilazione

Un’impresa trova nel cassetto fiscale un credito disponibile di 12.000 euro riferito a spese sostenute nel 2024. Decide di utilizzarne 4.000 euro per compensare debiti presenti nel modello F24. Nella sezione Erario indica il codice 7078, riporta 4.000 euro nella colonna “importi a credito compensati” e inserisce “2024” nel campo dell’anno di riferimento.

Dopo l’elaborazione, l’impresa deve verificare che il modello sia stato accettato e aggiornare il prospetto interno del credito residuo. Non deve utilizzare il totale iniziale una seconda volta: ogni compensazione va sottratta dal plafond disponibile, tenendo conto anche di eventuali correzioni comunicate dal Ministero.

L’F24 deve essere inviato soltanto online

La risoluzione stabilisce che il modello deve transitare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di un canale diverso comporta il rifiuto dell’operazione. La regola consente all’Amministrazione di eseguire in tempo reale i controlli sull’elenco dei beneficiari e sul credito disponibile.

L’impresa può organizzare l’invio direttamente o tramite un intermediario abilitato, ma deve conservare ricevuta, esito e copia del modello. Nella gestione ordinaria della documentazione fiscale è utile mantenere insieme il provvedimento di ammissione, la schermata del cassetto fiscale e le ricevute degli F24. La guida su come gestire la Partita IVA online contiene ulteriori indicazioni sull’archiviazione di F24 e scadenze.

Quando il modello F24 viene scartato

L’Agenzia verifica automaticamente che il contribuente sia presente nell’elenco trasmesso dal Ministero e che l’importo utilizzato non superi quello riconosciuto. Il modello viene scartato se il soggetto non risulta ammesso, se il credito indicato è superiore al disponibile o se una variazione o revoca ha ridotto il beneficio.

  • codice fiscale non presente nell’elenco dei beneficiari;
  • credito non ancora visibile nel cassetto fiscale;
  • importo compensato superiore al plafond disponibile;
  • anno di riferimento non coerente con la spesa registrata;
  • utilizzo di un canale diverso dai servizi telematici dell’Agenzia;
  • variazione o revoca comunicata dal Ministero.

Lo scarto non equivale a un pagamento valido. L’impresa deve quindi leggere la ricevuta, individuare l’errore e correggere il modello soltanto dopo aver verificato i dati ufficiali. Ripetere l’invio senza risolvere la causa può generare ulteriori anomalie nella gestione delle scadenze.

Come restituire il credito

Quando l’agevolazione deve essere restituita, il codice tributo 7078 va indicato sempre nella sezione Erario, ma l’importo deve essere inserito nella colonna “importi a debito versati”. Anche in questo caso l’anno di riferimento è quello di sostenimento della spesa risultante dal cassetto fiscale.

La restituzione può rendersi necessaria, per esempio, dopo una revoca o una rideterminazione comunicata dal Ministero. Prima del versamento è opportuno confrontare il provvedimento ricevuto con il credito già utilizzato, così da evitare sia una restituzione insufficiente sia un pagamento superiore a quanto richiesto.

Documenti da conservare

Il codice 7078 risolve la fase di utilizzo fiscale, ma non sostituisce la prova del diritto al beneficio. L’impresa deve conservare la documentazione relativa agli acquisti, alle caratteristiche dei prodotti o degli imballaggi, all’ammissione ministeriale e alle compensazioni eseguite.

  • fatture e documenti delle spese agevolate;
  • documentazione tecnica o certificativa richiesta dalla disciplina;
  • comunicazione di ammissione e importo riconosciuto;
  • evidenza del credito nel cassetto fiscale;
  • modelli F24 trasmessi con codice 7078;
  • ricevute di accettazione o scarto;
  • eventuali comunicazioni di variazione o revoca;
  • prospetto interno del credito utilizzato e residuo.

Credito d’imposta, deduzione e rimborso non sono la stessa cosa

Il bonus imballaggi green è un credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Non è una deduzione che riduce direttamente il reddito imponibile, non è una detrazione personale da inserire nel modello 730 e non viene erogato automaticamente come bonifico sul conto corrente.

Questa distinzione evita errori contabili e dichiarativi. Il beneficio deve essere registrato e utilizzato secondo la sua natura, confrontando il trattamento contabile con la disciplina fiscale applicabile all’impresa. La presenza del credito nel cassetto fiscale non elimina la necessità di conservare la documentazione che giustifica la spesa e l’ammissione.

Checklist prima dell’invio

  • verificare che l’impresa risulti ammessa al beneficio;
  • controllare il credito disponibile nel cassetto fiscale;
  • confrontare l’importo da utilizzare con il residuo;
  • usare il codice tributo 7078 nella sezione Erario;
  • inserire l’anno della spesa nel formato AAAA;
  • scegliere la colonna a credito per la compensazione o a debito per la restituzione;
  • trasmettere l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia;
  • controllare la ricevuta e archiviare l’esito;
  • aggiornare il prospetto del credito residuo;
  • verificare eventuali variazioni o revoche ministeriali.

Domande frequenti

Il codice 7078 permette a tutte le imprese di ottenere il bonus?

No. Il codice serve soltanto alle imprese già ammesse e presenti nell’elenco trasmesso dal Ministero all’Agenzia delle Entrate.

Posso inviare l’F24 tramite un canale diverso da quello dell’Agenzia?

No. La risoluzione prevede l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; un canale diverso comporta il rifiuto del modello.

Quale anno devo indicare nel modello F24?

Va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA, come risulta dal cassetto fiscale del contribuente.

Come si restituisce un credito revocato?

Si utilizza il codice 7078 nella sezione Erario, riportando la somma nella colonna “importi a debito versati” e indicando l’anno della spesa.

Fonte ufficiale

Il riferimento operativo è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 16 ottobre 2026, illustrata nell’approfondimento ufficiale di FiscoOggi sul codice tributo 7078 per il bonus imballaggi green.

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