• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • News

Buoni pasto in ferie: sentenza Cassazione

La sentenza n. 25840 della Corte di Cassazione, emessa il 27 settembre 2024, ha stabilito un’importante novità per i lavoratori, riguardante il diritto di ricevere una retribuzione completa durante le ferie, inclusi i buoni pasto. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama giuridico e potrebbe avere ripercussioni rilevanti nei rapporti di lavoro.

Argomenti del post

Toggle
  • Buoni pasto anche durante le ferie: la questione giuridica
  • La decisione della Cassazione
  • Omnicomprensività della retribuzione: cosa significa
  • Implicazioni per i datori di lavoro

Buoni pasto anche durante le ferie: la questione giuridica

Il caso in questione coinvolgeva una S.r.l. e un dipendente che aveva contestato la mancata corresponsione di una retribuzione piena durante le ferie, compresi elementi quali:

  • indennità perequativa
  • indennità compensativa
  • ticket-mensa

Il lavoratore sosteneva che queste indennità, essendo parte integrante della retribuzione ordinaria, dovevano essere incluse anche nel periodo di ferie. Il Tribunale di Benevento e successivamente la Corte d’Appello di Napoli avevano dato ragione al dipendente, affermando che queste componenti retributive sono legate alla posizione lavorativa e devono essere considerate parte della retribuzione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione completa durante le ferie, richiamando i principi del diritto europeo e, in particolare, la direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte ha ribadito che il lavoratore deve ricevere una retribuzione che non sia inferiore a quella ordinaria, per garantire il pieno godimento delle ferie, essenziali per la salute e la sicurezza.

In questa sentenza, la Cassazione ha sottolineato che tutte le indennità connesse al “status” professionale del lavoratore, come i buoni pasto, devono essere incluse nel calcolo della retribuzione per le ferie. Di conseguenza, l’azienda è stata condannata a pagare le differenze retributive e le spese legali.

Omnicomprensività della retribuzione: cosa significa

Il concetto di “omnicomprensività della retribuzione” si riferisce all’obbligo di includere tutte le componenti economiche, fisse e variabili, che il lavoratore percepisce abitualmente. Questo principio assicura che la retribuzione durante le ferie comprenda non solo lo stipendio base, ma anche eventuali indennità e compensi che fanno parte della normale retribuzione.

Sebbene la giurisprudenza italiana abbia applicato questo principio in modo restrittivo, affidando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire quali elementi debbano essere inclusi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che la retribuzione durante le ferie non può differire significativamente da quella percepita nei periodi di attività. Il caso Robinson-Steele del 2006 ha confermato che il lavoratore ha diritto a una “retribuzione normale” durante le ferie, senza esclusioni ingiustificate.

Implicazioni per i datori di lavoro

Questa sentenza impone ai datori di lavoro un’analisi accurata delle componenti retributive e dei contratti collettivi. Le aziende devono garantire che la retribuzione durante le ferie includa tutte le indennità ordinarie, come i buoni pasto, per evitare contenziosi legali. La mancata applicazione di questo principio può portare a obblighi di pagamento delle differenze retributive e delle relative spese legali.

Datori di lavoro e professionisti delle risorse umane devono, quindi, adeguare le loro politiche interne per assicurare il rispetto di queste disposizioni, garantendo un trattamento economico equo anche durante i periodi di riposo.

«Rimborsi spese 2025 novità per dipendenti e autonomi
Bonus retrofit GPL codice tributo F24»

Footer

The Loft S.r.l.s.
Via Mariotti 190, 51100 – Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA: PT-184294

Regimeminimi.com ha pubblicato, con ragionevole cura i contenuti nel sito. Il materiale che offriamo, protetto dal copyright è destinato ai lettori a scopo informativo. In nessun caso può sostituire una adeguata consulenza o parere professionale su qualsiasi argomento. Si declina accetta quindi ogni responsabilità in relazione all’utilizzo del contenuto delle pubblicazioni senza che venga richiesta la collaborazione diretta di uno dei nostri professionisti.

Informazioni

Come funziona
Contattaci
Recensioni
Collabora con noi
Professioni

regimeminimi

Termini e condizioni
Privacy
Cookies
Sitemap

Copyright © 2025 Regimeminimi · CREDITS

Informativa
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella Cookie Policy.
ImpostazioniAccettaRifiuta
Manage consent

Cosa sono i Cookie?

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Ma la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessari
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
ACCETTA E SALVA