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Cartella esattoriale e pec

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Un nostro lettore Salvatore da Palermo ci chiede maggiori informazioni in merito a cartella esattoriale e pec.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Cartella esattoriale e pec

Buongiorno, giorni fa ho ricevuto per pec una cartella esattoriale da Equitalia. La pec ha per oggetto il numero della cartella di pagamento ed il mio codice fiscale quale contribuente debitore. Nel corpo della pec vi è scritto soltanto “Con la presente si notifica l’atto in oggetto. Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario  il programma Acrobat REader”.

Il mio commercialista ha espresso perplessità per tale modalità di notifica. Secondo voi ci sono i presupposti per effettuare un ricorso?

Salvatore – Palermo

La nostra risposta a Salvatore

Ciao Salvatore, grazie per la tua domanda relativa a cartella esattoriale e pec.
Innanzitutto una premessa: il servizio gratuito dell’esperto risponde offre una prima testimonianza tecnica alle domande dei numerosi lettori ma sicuramente non arrivare a trarre considerazioni ed analisi così approfondite da consigliare o meno un ricorso giurisdizionale.

Detto ciò, la tua domanda pone delle riflessioni che forse meriterebbero un’analisi più circostanziata.
Innanzitutto la norma che disciplina la notifica delle cartelle esattoriale è l’art. 26 co. 2 DPR 602/1973 novellata dalla data del 3 dicembre 2016.
Nell’ultima versione il comma 2 dispone “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al dPR 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.

In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del dPR 29 settembre 1973, n. 600”.
La novella rispetto alla versione precedente in vigore dal 22 ottobre 2015 si caratterizza in primo luogo per l’elisione della frase “Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile”. In sintesi, per le cartelle di pagamento tributario, dal 3 dicembre 2016 si applica l’articolo 149-bis c.p.c. secondo il quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”.
In termini operativi risulta evidente come dal 3 dicembre 2016 l’agente della riscossione è sempre tenuto ad apporre la propria firma digitale inviando un file con estensione .p7m e non più un semplice .pdf.

Proprio quest’ultimo requisito è oggetto in questi ultimi mesi di contrasto giurisprudenziale.
La tesi secondo la quale la cartella esattoriale inviata via pec debba essere un file firmato digitalmente fa leva sul comma 2 dell’art. 21 C.A.D. il quale recita che “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.

L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico”.

Tra le altre sentenze di merito a favore del requisito della firma digitale, si richiama la Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sent. 1023/1/2017 depositata in data 3 febbraio 2017 la quale ha affermato: “sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 20, co. 2 e 71 d.lgs. 82/2005, ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” non sia valida e, di conseguenza, renda illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec”.

Infatti, conclude la Commissione solo l’estensione .p7m “garantisce, da un lato, l’integrità e immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto”.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com


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