I contributi della Cassa Ragionieri dal 2027 cambiano: l’aliquota soggettiva minima salirà dal 15% al 16%, mentre quella massima che l’iscritto può scegliere passerà dal 25% al 40%. La riforma interviene anche sulle regole per la revisione amministrativa delle pensioni di invalidità.
Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia hanno approvato parzialmente le modifiche deliberate dal Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri il 26 e 27 novembre 2024. Il nuovo testo del regolamento interessato dalle modifiche entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.
Quanto aumenta il contributo soggettivo della Cassa Ragionieri?
La prima modifica riguarda l’articolo 8, comma 3, del Regolamento della previdenza, che stabilisce l’intervallo entro cui l’iscritto sceglie la percentuale del contributo soggettivo da applicare al reddito professionale.
Fino al 31 dicembre 2026 l’aliquota può essere scelta tra il 15% e il 25%. Dal 2027 la soglia minima sale al 16%, mentre la percentuale massima viene portata al 40%.
L’aumento della percentuale massima non significa che tutti gli iscritti dovranno versare il 40%. Resta infatti una percentuale superiore scelta dall’iscritto nell’ambito dei limiti previsti dal regolamento, mentre è la soglia minima obbligatoria a seguire il percorso di incremento stabilito.
Quando l’aliquota minima arriverà al 18%?
L’aumento dell’aliquota minima sarà graduale. Dal 1° gennaio 2027 passerà al 16%, nel 2028 salirà al 17% e nel 2029 raggiungerà il 18%.
La Cassa ha motivato l’intervento con l’obiettivo di migliorare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche future, in particolare per gli iscritti le cui pensioni saranno determinate con il sistema contributivo.
È importante distinguere l’aliquota dal contributo minimo espresso in euro: gli importi minimi contributivi vengono rivalutati secondo le specifiche regole del Regolamento della previdenza e non coincidono con la sola variazione percentuale dell’aliquota soggettiva.
Cosa cambia per la pensione di invalidità?
L’altra modifica approvata interessa l’articolo 25, comma 4, relativo alla revisione amministrativa delle pensioni di invalidità erogate dalla Cassa Ragionieri.
Il regolamento stabilisce che l’accertamento non opera nei confronti dei pensionati che, al momento del controllo, abbiano cessato l’attività professionale da almeno un anno.
La nuova disposizione aggiunge però una regola specifica sulla presenza di redditi da lavoro: la pensione viene revocata quando il pensionato percepisce un reddito da lavoro annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a una volta l’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle condizioni individuate dal regolamento.
La norma considera anche i redditi derivanti da attività svolte in forma associata o societaria e non limita quindi il controllo esclusivamente al reddito derivante dall’attività professionale individuale.
Perché l’approvazione è solo parziale?
Il comunicato ministeriale utilizza espressamente la formula “approvazione parziale”. Dei cambiamenti deliberati dalla Cassa nel novembre 2024, i Ministeri vigilanti hanno dato il via libera alle modifiche dell’articolo 8, comma 3, e dell’articolo 25, comma 4.
Per questo le novità operative da considerare sono quelle effettivamente recepite nel nuovo Regolamento della previdenza pubblicato dalla CNPR con decorrenza dal 1° gennaio 2027.
Fonte ufficiale
L’approvazione è contenuta nel comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2026. Il nuovo Regolamento della previdenza con decorrenza dal 1° gennaio 2027 è pubblicato anche nella sezione regolamenti della Cassa Ragionieri.
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