Una nostra lettrice, Daniela di Roma, ci ha chiesto informazioni sulla cessazione del lavoro dipendente e regime forfettario, dopo avere percepito redditi da lavoro superiori alla soglia prevista.
Cessazione lavoro dipendente e regime forfettario: il quesito di Daniela
Ho cessato un rapporto di lavoro dipendente percependo complessivamente un reddito superiore alla soglia prevista.
Dal momento che il rapporto è cessato, posso aprire la Partita IVA in regime forfettario dall’anno successivo?
Grazie, cordialmente
Daniela – Roma
La nostra risposta a Daniela
Buongiorno Daniela, grazie per la tua domanda sulla cessazione del lavoro dipendente e regime forfettario.
Per il 2026 il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto da questa causa ostativa è pari a 35.000 euro.
In linea generale si guardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente.
Cosa cambia se il rapporto di lavoro è cessato?
La norma stabilisce però espressamente che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Quindi, Daniela, la cessazione del rapporto può rendere irrilevante il superamento della soglia dei redditi da lavoro dipendente ai fini di questa specifica causa ostativa.
Attenzione alle altre cause ostative
Questo non significa che il regime forfettario sia automaticamente applicabile in ogni situazione.
- devono essere verificati eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati rilevanti;
- devono essere rispettati gli altri requisiti del regime;
- va controllata separatamente la causa ostativa relativa all’attività esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale o di precedenti datori di lavoro nei casi previsti dalla norma.
Quindi la risposta alla tua domanda è positiva rispetto alla specifica soglia del rapporto di lavoro cessato, fermo restando il controllo delle altre condizioni richieste per il forfettario.
Cordiali saluti
Lo Staff di regimeminimi.com
Fonti ufficiali
Normattiva: legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 57.
Normattiva: legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 12, soglia di 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.
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