Il codice ATECO del revisore legale nel 2026 è 69.20.02, denominato Attività di revisori legali in ambito contabile. ATECO 2025 distingue questa attività da quella del dottore commercialista e dell’esperto contabile: usare il codice corretto è il primo passo, ma per esercitare la revisione legale serve anche l’iscrizione al Registro tenuto dal MEF.
Cosa comprende ATECO 69.20.02
La classificazione ISTAT colloca il codice 69.20.02 nella categoria delle attività di contabilità, controllo e revisione contabile e consulenza fiscale. Il perimetro comprende in particolare l’esame dei conti e la certificazione della loro accuratezza nell’ambito proprio della revisione. ISTAT precisa inoltre che nel 69.20.02 rientrano anche le attività delle società di revisione.
69.20.01, 69.20.02 e 69.20.03: le differenze
- 69.20.01: attività di commercialisti;
- 69.20.02: attività di revisori legali in ambito contabile;
- 69.20.03: attività di esperti contabili.
Essere contemporaneamente dottore commercialista e revisore legale non significa che ogni compenso abbia automaticamente lo stesso inquadramento. Occorre distinguere le prestazioni realmente svolte, gli incarichi assunti e la posizione professionale complessiva. Quando vengono esercitate stabilmente più attività possono essere necessari più codici ATECO, con individuazione di quello prevalente.
Il Registro dei revisori legali è indispensabile
Il codice ATECO non abilita alla revisione legale. Il Registro dei revisori legali è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’iscrizione attribuisce il diritto all’uso del titolo di revisore legale. Per le persone fisiche sono richiesti i requisiti di onorabilità, un titolo di laurea ammesso, il tirocinio triennale e il superamento dell’esame di idoneità professionale.
Nel 2026 gli iscritti al Registro versano inoltre un contributo annuale di 57 euro. L’iscrizione comporta anche l’obbligo di formazione continua secondo il programma definito annualmente dal MEF.
Coefficiente di redditività nel forfettario: 78%
Per l’attività professionale riconducibile al codice 69.20.02 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è 78%. Con 30.000 euro di compensi, quindi, il reddito lordo forfettario prima dei contributi è pari a 23.400 euro.
Il coefficiente non è l’aliquota d’imposta: serve soltanto a determinare il reddito forfettario. Dal reddito così calcolato si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole applicabili; sulla base residua si calcola poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.
Previdenza: non esiste una risposta unica per tutti i revisori
Il solo codice 69.20.02 non decide la previdenza. Per un revisore legale che esercita come libero professionista, non è dottore commercialista iscritto alla relativa Cassa e non dispone di un’altra forma previdenziale professionale applicabile, il riferimento può essere la Gestione Separata INPS.
Se invece il revisore è anche dottore commercialista iscritto alla sezione A dell’Albo e svolge attività professionale con Partita IVA, occorre verificare l’obbligo di iscrizione alla CNPADC. La Cassa dei Dottori Commercialisti considera obbligatoria l’iscrizione quando coesistono iscrizione all’Albo A e inizio dell’attività professionale con posizione IVA, salvo i casi particolari previsti dal proprio regolamento.
Esiste poi un terzo scenario da non confondere con la libera professione: l’incarico di revisore o sindaco svolto nell’ambito di una società o di un ente senza una propria attività professionale con Partita IVA può avere una qualificazione previdenziale e fiscale diversa. Prima di fare simulazioni bisogna quindi identificare il tipo di incarico.
Formazione continua nel 2026
Il revisore iscritto al Registro deve maturare 20 crediti formativi ogni anno, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale, per un totale di 60 crediti nel triennio. Per i revisori abilitati anche all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità l’obbligo annuale sale, nei casi previsti, a 25 crediti con una specifica quota dedicata alla sostenibilità.
Come collegare ATECO, Partita IVA e previdenza
Prima di aprire o modificare la posizione fiscale conviene verificare nell’ordine: iscrizione al Registro MEF, tipo di attività effettivamente svolta, codice ATECO principale ed eventuali secondari, regime fiscale e posizione previdenziale. Puoi approfondire con la guida su come aprire la Partita IVA da revisore legale, il regime forfettario per revisori legali e il calcolo di tasse e contributi.
Fonti ufficiali
- ISTAT – Note esplicative ATECO 2025.
- MEF – Registro dei Revisori legali.
- MEF – Formazione continua del revisore legale.
- CNPADC – Iscrizione ed esercizio professionale.
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