Contributi ricostruzione privata 2026: l’ordinanza n. 63 disciplina l’erogazione mediante finanziamento agevolato assistito da credito d’imposta per gli interventi collegati agli eventi alluvionali nei territori interessati di Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Il nuovo meccanismo riguarda sia soggetti privati sia attività economiche e produttive e sostituisce la precedente disciplina dell’ordinanza n. 36/2024, che viene abrogata.
Chi può utilizzare il finanziamento agevolato
Per i danni qualificati come gravi, il finanziamento agevolato si applica ai soggetti privati non esercenti attività economiche quando l’importo riconosciuto per riparazione o delocalizzazione è pari o superiore a 30.000 euro.
Per chi esercita attività sociali, economiche o produttive la soglia sale invece a 50.000 euro.
Come funziona il credito d’imposta
Dopo il decreto di concessione, il beneficiario utilizza un istituto di credito aderente alla convenzione prevista dalla disciplina. Viene aperto un conto corrente vincolato destinato alle somme del finanziamento.
Al momento dell’erogazione matura un credito d’imposta che viene ceduto all’istituto finanziatore e utilizzato secondo le modalità previste dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e ABI e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto può durare il finanziamento
I finanziamenti agevolati possono avere una durata massima di 25 anni. Il plafond finanziario previsto può arrivare complessivamente a 700 milioni di euro, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa disponibili.
La normativa richiamata dall’ordinanza prevede inoltre una spesa di 50 milioni di euro l’anno dal 2024 al 2048.
Come vengono pagati lavori e professionisti
L’erogazione può avvenire attraverso un massimo di tre stati di avanzamento lavori (SAL). Ogni SAL non può essere inferiore al 25% del contributo concesso e complessivamente gli acconti possono arrivare fino al 75%.
Il saldo consente poi di arrivare al totale del contributo riconosciuto, previa rendicontazione delle spese. Se la spesa è già stata sostenuta integralmente, l’ordinanza prevede anche una procedura alternativa in unica soluzione nei casi ammessi.
Quando diventano operative le nuove procedure
L’ordinanza non rende automaticamente operative nello stesso giorno tutte le nuove modalità sulle piattaforme regionali. Le domande interessate seguiranno le date che saranno comunicate dai Presidenti di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, dopo gli adeguamenti informatici necessari.
Prima di presentare la richiesta è quindi necessario verificare la comunicazione della Regione competente e le modalità operative effettivamente disponibili.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale, ordinanza n. 63 del 12 luglio 2026.
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