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Costo commercialista regime semplificato

Home > Esperto risponde > Costo commercialista regime semplificato

Due nostri lettori Paolo e Bruno di Bassano del Grappa ci chiedono maggiori informazioni in merito a costo commercialista regime semplificato.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Costo commercialista regime semplificato

Buonasera siamo due fratelli ed abbiamo in gestione snc con esercizio di attività di autocarrozzeria.
Un nostro cliente ci ha messo in guardia dal tenere la contabilità semplificata dicendoci che non è permessa per coloro che non possono adottare il regime forfettario.
Il nostro volume di affari è di euro 315.000.

Il nostro commercialista sostiene invece che il regime di contabilità semplificato è perfetto per la nostra attività.
Ci potete fare chiarezza della compatibilità della nostra attività con i vari regimi fiscali?
Ultima domanda: trovate corretto una spesa annua di circa 3.000 euro per la tenuta della contabilità da parte dell’associazione di categoria?

Paolo e Bruno – Bassano del Grappa

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La nostra risposta a Paolo e Bruno

Buongiorno Paolo e Bruno, grazie per la vostra domanda relativa al costo commercialista regime semplificato.
I requisiti soggettivi che permettono potenzialmente di adottare un regime di contabilità semplificata sono esattamente quelli da voi esposti:

la tenuta della contabilità semplificata può essere adottata da professionisti, imprenditori individuali e società di persone e mai da società di capitali.

Se il requisito soggettivo è rispettato, ossia non sei una società di capitali, i limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato sono i seguenti:

  • 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
  • 700.000 € per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta:
il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

In caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.
Il regime semplificato è un regime naturale e questo significa che se sei un libero professionista od un imprenditore con ricavi inferiori alle soglie sopra descritte adotti il regime semplificato senza nessuna particolare comunicazione.

Una particolare opzione è invece prevista proprio per il caso contrario ossia se pur essendo sotto le soglie anzidette vuoi adottare il regime di contabilità ordinaria.
Come sempre, l’opzione necessita di un comportamento concludente del contribuente abbinata ad una comunicazione nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva.
Il regime di contabilità semplificata è inoltre obbligatorio per coloro che superano le soglie che consentirebbero altrimenti il regime forfettario.

Vediamo insieme le soglie:

  1. Industrie alimentari e delle bevande: euro 45.000
  2. Commercio all’ingrosso e al dettaglio: euro 50.000
  3. Commercio ambulante e di altri prodotti: euro 30.000
  4. Costruzioni e attività immobiliari: euro 25.000
  5. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: euro 50.000
  6. Attività professionali, scietifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione servizi finanziari ed assicurativi: euro 30.000
  7. Altre attività economiche: euro 30.000

Sulla correttezza dell’importo pagato all’associazione di categoria per la tenuta della contabilità non ci permettiamo di dare giudizi in quanto non conosciamo la tipologia della consulenza nè il volume di documenti da trattare per la tenuta della contabilità.

Possiamo fare alcune riflessioni sulle tariffe dei commercialisti benchè anche i compensi di questi ultimi possano essere condizionati da molte variabili.
I compensi per le prestazioni di dottori commercialisti ed esperti contabili, anche se soggetti alla libera contrattazione delle parti, sono stati disciplinati, nelle situazioni e residuali, dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

Il decreto, prima di formulare un riferimento sui compensi, precisa che il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi.
Sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: fino a euro 50.000 dal 4% al 3% sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1% oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%.

Facciamo un esempio:

se sei un imprenditore con ricavi pari ad euro 100.000,00 per periodo d’imposta il compenso per la tenuta della contabilità può variare da un massimo di euro 3.000,00 ad un minimo di euro 2.000,00.
Oltre al compenso per la tenuta della contabilità vi saranno da computare anche i compensi per tutti i dichiarativi.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com

 

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