Il Decreto Infrastrutture 2026 è stato convertito definitivamente in legge e introduce alcune misure operative per imprese e lavoratori. Tra le novità più rilevanti ci sono la possibilità di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione negli appalti pubblici e specifiche deroghe alla Cassa integrazione in presenza di caldo eccezionale e altre emergenze climatiche.
La legge di conversione n. 152 del 7 agosto 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto ed è entrata in vigore il 21 agosto 2026. Il testo coordinato del decreto-legge n. 107/2026 contiene anche numerose disposizioni in materia di infrastrutture e PNRR, ma alcune norme interessano direttamente la gestione delle imprese e del personale.
Cosa cambia per le imprese che lavorano negli appalti pubblici?
Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda gli appalti pubblici di lavori già in corso di esecuzione.
L’impresa appaltatrice può chiedere alla stazione appaltante di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.
La misura è stata introdotta per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.
La sospensione non è automatica: deve essere richiesta dall’appaltatore e può essere autorizzata dalla stazione appaltante per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Sono esclusi gli interventi finanziati, anche soltanto in parte, con risorse del PNRR.
Come funziona la CIGO per caldo ed emergenze climatiche?
Il decreto interviene anche sulle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causate da eventi climatici oggettivamente non evitabili, comprese le ondate di calore straordinarie.
La disciplina speciale interessa il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.
Per le imprese interessate non trovano applicazione alcuni dei normali limiti temporali della Cassa integrazione ordinaria. In particolare, i periodi riconosciuti per questi eventi non incidono sui limiti delle 52 settimane previsti dalla disciplina ordinaria nei casi stabiliti dalla norma.
Per le domande presentate in base a questa disposizione è inoltre previsto l’esonero dal contributo addizionale normalmente dovuto dalle imprese che ricorrono alla CIGO.
Quali imprese possono utilizzare la deroga alla CIGO?
La disposizione riguarda in particolare le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e attività affini, le imprese industriali che svolgono attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane del settore individuate dalla normativa sulla Cassa integrazione.
Per queste misure il decreto prevede un limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026. L’INPS è incaricato di monitorare gli oneri e non può accogliere le domande che eccedano il limite delle risorse disponibili.
Cosa è previsto per i lavoratori agricoli?
Una tutela specifica riguarda anche il settore agricolo in presenza di situazioni climatiche eccezionali.
Nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il trattamento previsto per le intemperie stagionali può essere riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato anche quando la riduzione dell’attività raggiunge la metà dell’orario giornaliero contrattuale.
La norma prevede inoltre che queste integrazioni non siano conteggiate nel limite massimo delle novanta giornate annue e siano considerate lavoro ai fini indicati dalla disciplina sulla disoccupazione agricola.
Per questo intervento sono stanziati fino a 10,3 milioni di euro nel 2026, sempre con monitoraggio da parte dell’INPS.
Quando sono operative le nuove regole?
La legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2026. Le imprese interessate devono però distinguere le diverse misure: per la tutela climatica il periodo agevolato decorre dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, mentre la sospensione del recupero dell’anticipazione negli appalti può essere autorizzata soltanto su richiesta dell’appaltatore e non oltre la fine dell’anno.
Fonte ufficiale
Le disposizioni sono contenute nel testo coordinato del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2026.
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