Affitto degli studenti universitari fuori sede nel 730/2026: spetta, nei casi previsti, una detrazione IRPEF del 19% sui canoni pagati nel 2025, entro il limite di 2.633 euro. Il risparmio teorico massimo è quindi 500,27 euro, non 2.633 euro rimborsati. Per ottenere il beneficio occorre verificare il tipo di corso frequentato, la distanza tra residenza e università, la posizione dell’alloggio, il contratto e il pagamento tracciabile.
La disciplina, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR, può riguardare lo studente che sostiene la spesa oppure un familiare che paga l’affitto dello studente fiscalmente a carico. Sono previste regole anche per gli alloggi presso collegi universitari ed enti per il diritto allo studio, per le università UE e SEE e per alcune situazioni Erasmus. Non tutti gli affitti, i posti letto o gli alloggi di breve durata sono però automaticamente detraibili.
La spiegazione ufficiale FiscoOggi del 26 agosto 2026 illustra le condizioni per questa agevolazione. Di seguito trovi una guida operativa con esempi, casi di contratti cointestati, regole per i genitori, spese escluse e istruzioni per i righi E8–E10, codice 18, del 730/2026. La dichiarazione riguarda l’anno d’imposta 2025: la pubblicazione di questa guida non riapre i termini ordinari di presentazione del modello.
Quanto si recupera dall’affitto fuori sede nel 730/2026: limite di 2.633 euro
La detrazione ordinaria prevista per lo studente universitario fuori sede è pari al 19% dell’importo ammissibile del canone, fino a un massimo di 2.633 euro per periodo d’imposta e per contribuente, nel rispetto della disciplina applicabile. Si calcola una riduzione dell’IRPEF, non un rimborso integrale del canone e nemmeno uno sconto che il proprietario deve riconoscere sul prezzo dell’affitto.
| Canoni ammessi pagati nell’anno | Base fiscale massima | Detrazione teorica al 19% |
|---|---|---|
| 1.200 € | 1.200 € | 228 € |
| 2.400 € | 2.400 € | 456 € |
| 2.633 € | 2.633 € | 500,27 € |
| 4.800 € | 2.633 € | 500,27 € |
| 7.200 € | 2.633 € | 500,27 € |
Gli importi sono esempi teorici, riferiti a canoni effettivamente ammissibili e pagati. Se il contratto prevede 500 euro mensili e lo studente versa dodici mensilità per complessivi 6.000 euro, il limite fiscale ordinario rimane di 2.633 euro, con possibile detrazione di 500,27 euro. Non si moltiplica questo massimo per ogni mese di locazione e non si ottiene un beneficio più alto soltanto perché la città universitaria è particolarmente costosa.
Il limite riguarda l’anno fiscale, non quello accademico. Se il contratto inizia a settembre 2025, nel 730/2026 possono rilevare i pagamenti effettuati nel 2025 alle condizioni previste, non le mensilità pagate nel 2026 per lo stesso immobile. Il numero effettivo dei mesi incide sulla spesa sostenuta, mentre la soglia annua resta quella della norma.
Il beneficio può inoltre essere inferiore al 19% calcolato in tabella se mancano requisiti, se non si dispone di sufficiente imposta IRPEF o se si applicano limitazioni complessive delle detrazioni legate al reddito. Per verificare le regole del periodo d’imposta 2025 è utile consultare sia la guida dell’Agenzia delle Entrate sugli immobili sia la FAQ ufficiale sul trattamento dei contratti di locazione nella precompilata.
Requisiti di distanza: 100 chilometri, provincia diversa e posizione dell’alloggio
Il primo requisito territoriale prevede che lo studente sia iscritto a un corso universitario situato in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque collocato in una provincia diversa. In linea generale devono essere rispettate entrambe le condizioni. Il solo trasferimento in un’altra città, oppure l’affitto di una stanza lontana dalla casa di famiglia, non è sufficiente a ottenere l’agevolazione se non vengono raggiunte le condizioni legali.
L’immobile affittato deve inoltre trovarsi nello stesso Comune dell’università oppure in un Comune limitrofo. La norma non consente di indicare qualsiasi contratto di affitto stipulato durante gli studi, anche se il contribuente frequenta un ateneo lontano. È necessario verificare la relazione geografica fra la sede universitaria, la residenza dello studente e la collocazione dell’alloggio.
La distanza va verificata considerando i collegamenti rilevanti, per esempio stradali o ferroviari. Secondo la circolare n. 34/E del 2008, richiamata da FiscoOggi, il requisito è soddisfatto quando almeno uno dei collegamenti esistenti considerati raggiunge o supera la soglia dei 100 chilometri, applicando i criteri per individuare il percorso più breve del collegamento. Non bisogna adottare come unico dato la distanza in linea d’aria o presumere che ogni misurazione mostrata da un navigatore coincida necessariamente con il criterio fiscale.
Se nel Comune di residenza non esiste un collegamento ferroviario diretto, la verifica può richiedere la considerazione di un percorso stradale oppure di un percorso misto stradale e ferroviario. Occorre ricostruire il collegamento effettivamente rilevante secondo la prassi fiscale. Non conviene basare una detrazione contestabile su una sola schermata di un’applicazione che mostra la distanza tra due punti scelti arbitrariamente.
Esempio 1: una studentessa ha la residenza in un Comune della provincia A, frequenta un ateneo in un Comune della provincia B e il collegamento rilevante supera 100 chilometri. Se affitta una stanza nel Comune dell’ateneo con un contratto ammesso, il requisito territoriale può essere soddisfatto. Devono comunque essere verificati il corso, il contratto e le altre condizioni.
Esempio 2: uno studente si trasferisce in una città universitaria che dista 65 chilometri dal Comune di residenza, in assenza di eccezioni specifiche applicabili. Pur essendo un vero fuorisede nella vita quotidiana, non soddisfa la regola ordinaria dei 100 chilometri. Non può per questo indicare automaticamente il canone con il codice 18.
Quando esistono dubbi su sedi didattiche decentrate, università con più campus o contratti stipulati vicino a una sede diversa da quella legale dell’ateneo, è opportuno verificare la sede effettiva del corso e la documentazione pertinente. La residenza anagrafica dello studente va distinta dal domicilio temporaneo presso l’alloggio affittato: l’agevolazione non presuppone in modo automatico che lo studente trasferisca la propria residenza nell’appartamento universitario.
Quali corsi e studenti rientrano: università, ITS e conservatori
La detrazione riguarda principalmente gli studenti iscritti a corsi di laurea presso università situate nelle condizioni territoriali previste. L’ateneo può essere statale o non statale, purché si tratti di un corso rilevante ai fini della misura. Non è la scelta fra università pubblica e privata a determinare da sola il diritto allo sconto fiscale sull’affitto.
Le istruzioni e la ricostruzione FiscoOggi richiamano anche particolari percorsi presso istituti tecnici superiori (ITS) e conservatori di musica o istituti musicali pareggiati nei casi riconosciuti dalla disciplina. Bisogna comunque verificare che il percorso rientri nelle categorie agevolabili: il fatto che una struttura offra formazione post-diploma non rende automaticamente detraibile ogni contratto di locazione stipulato dai suoi studenti.
Un’esclusione importante riguarda i corsi post-laurea: secondo la ricostruzione dell’Agenzia, la detrazione specifica sui canoni dei fuorisede non è prevista per studenti che frequentano soltanto master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione, in Italia o all’estero. Non bisogna confondere questa regola con il trattamento delle tasse universitarie, che possono seguire condizioni differenti.
Esempio: un neolaureato paga 550 euro mensili per una stanza durante un master di secondo livello. Il master può essere un percorso universitario riconosciuto, ma ciò non rende automaticamente ammissibile la detrazione dell’affitto con codice 18. L’iscrizione a un master è distinta dalla frequenza di un corso di laurea considerata ai fini di questa specifica agevolazione.
Chi ha sostenuto le tasse universitarie può invece consultare la guida RM sulla detrazione del 19% sulle spese universitarie nel 730/2026. Quella disciplina riguarda gli oneri per la frequenza dei corsi e, per gli atenei privati, i massimali MUR; la detrazione dell’affitto è una voce diversa, con un proprio limite di 2.633 euro, un diverso codice e requisiti territoriali e contrattuali autonomi.
È possibile che lo stesso nucleo familiare abbia sostenuto rette universitarie e canoni d’affitto per il medesimo studente. Le due spese devono essere considerate separatamente, ciascuna secondo le proprie disposizioni, evitando però doppi conteggi o l’utilizzo di un codice improprio. Non va sommato il tetto dei canoni al massimale MUR per giustificare un importo di retta maggiore di quello fiscalmente ammesso.
Contratti validi: stanza singola, posto letto, transitorio e residenze universitarie
Per la detrazione ordinaria sono previsti i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. Possono rientrare anche contratti a uso transitorio oppure relativi a una stanza o a un singolo posto letto, purché il rapporto sia formalizzato secondo gli schemi consentiti, la registrazione richiesta sia stata eseguita e il contribuente possa dimostrare la quota del canone pagata.
Non è quindi necessario affittare un intero appartamento in esclusiva. Uno studente che ha diritto all’agevolazione può pagare un canone per una camera in un immobile condiviso. Il punto decisivo è che il contratto sia giuridicamente idoneo e consenta di identificare il conduttore, la stanza o il posto letto, il canone, la durata e i pagamenti. Un accordo soltanto verbale o pagamenti senza documenti comportano rischi evidenti.
Rientrano, alle condizioni previste, anche i canoni di contratti di ospitalità e gli importi derivanti da atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. In questi casi il rapporto non è sempre identico a un ordinario contratto privato fra proprietario e studente, ma deve rientrare nelle categorie espressamente ammesse.
Attenzione alla sublocazione: la fonte Agenzia delle Entrate richiama l’esclusione dei subcontratti di sublocazione, non contemplati fra gli schemi detraibili per questa voce, secondo la circolare n. 21/E del 2010. Se uno studente paga un altro inquilino che a sua volta è titolare del contratto principale, non è prudente considerare automaticamente detraibile quella spesa senza aver verificato la natura giuridica del rapporto.
Le ricevute di un alloggio turistico oppure di un soggiorno occasionale non sono equiparabili, solo per la presenza della parola “affitto”, a un contratto abitativo ammesso dalla norma. Occorre distinguere la locazione abitativa disciplinata dalla legge dai servizi ricettivi o da rapporti che non rientrano nelle specifiche categorie di ospitalità universitaria previste. Anche il pagamento tracciabile, da solo, non rende agevolabile un contratto non ammesso.
Un’ulteriore verifica riguarda la registrazione del contratto quando prevista. La documentazione contrattuale e gli estremi della registrazione permettono al contribuente e all’Amministrazione finanziaria di collegare i canoni al rapporto dichiarato. Per gli alloggi universitari assegnati da enti qualificati devono essere conservati gli atti, i documenti di ospitalità e le attestazioni che ne individuano i requisiti.
Coinquilini, contratti cointestati e due figli fuori sede: esempi di ripartizione
Quando un contratto di locazione è cointestato a più studenti, il canone va attribuito pro quota a ciascun intestatario, indipendentemente dal fatto che tutti possiedano i requisiti fiscali per la detrazione. Può usufruire del beneficio soltanto il conduttore che soddisfa le condizioni previste per studente, corso, distanza e alloggio, entro il limite fiscale individualmente pertinente.
Esempio 1 — due coinquilini. Due studenti cointestatari al 50% di un appartamento pagano complessivamente 8.400 euro nel 2025. Ciascuno ha una quota di canone pari a 4.200 euro. Se entrambi hanno i requisiti e una posizione fiscale idonea, ciascuno può prendere in considerazione non più di 2.633 euro, con detrazione teorica individuale massima di 500,27 euro. Non si ripartisce fra loro un unico tetto di 2.633 euro riferito all’intero appartamento se la norma attribuisce il beneficio ai singoli conduttori aventi diritto.
Esempio 2 — soltanto uno ha i requisiti. Due coinquilini pagano lo stesso canone, ma uno frequenta un ateneo che dista meno di 100 chilometri dal Comune di residenza. La quota del secondo studente non può essere trasferita a quello in regola: quest’ultimo utilizza soltanto la propria parte di spesa, nei limiti previsti, mentre il coinquilino che non soddisfa i requisiti non ottiene la detrazione con codice 18.
Se i genitori sostengono l’affitto di uno studente fiscalmente a carico, l’agevolazione spetta al familiare che sostiene il costo, verificando la condizione di carico fiscale e le regole applicabili alla ripartizione dell’onere. La stessa spesa non può essere portata in detrazione due volte. È opportuno che il contratto e le ricevute consentano di identificare lo studente e il rapporto abitativo cui si riferiscono i pagamenti.
Esempio 3 — due figli in università diverse. Una famiglia paga due contratti distinti per due figli universitari fuori sede. La fonte FiscoOggi, richiamando la circolare n. 20/E del 2011, precisa che, quando entrambi i genitori usufruiscono della detrazione nel rispetto delle condizioni, ciascun genitore può considerare al massimo 2.633 euro di canoni ammessi. Questo non significa che lo stesso pagamento possa essere usato due volte, né che si moltiplichi il tetto per il numero dei figli in qualsiasi dichiarazione.
La determinazione effettiva dipende dall’attribuzione della spesa, da eventuali intestazioni congiunte, dai figli fiscalmente a carico e dalla capienza IRPEF dei contribuenti. È quindi utile verificare in anticipo chi paga ogni canone e conservare ricevute bancarie, contratto e documenti anagrafici o fiscali necessari. L’accordo economico interno alla famiglia non sostituisce le condizioni legali o la prova del pagamento.
Erasmus e università estere: quando l’affitto all’estero è detraibile
La detrazione per studenti fuori sede può riguardare anche studenti iscritti a università situate in Stati dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni previste. Il diritto non è limitato, dunque, alle sole università italiane, ma non si estende automaticamente a qualunque percorso di studio in qualsiasi Paese del mondo.
Le istruzioni dell’Agenzia, sulla base anche di un parere MUR del 10 febbraio 2021, prendono in considerazione il caso dello studente che partecipa a un programma Erasmus, potenzialmente qualificabile come fuori sede per il periodo di mobilità. Tuttavia, quando il rapporto è un contratto di ospitalità con l’ente che accoglie lo studente, è essenziale verificare che il soggetto ospitante rientri nelle categorie ammesse dalla norma.
La fonte richiama in particolare enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Quando l’assenza di finalità di lucro non risulta già dalla natura dell’organizzazione, può essere necessaria un’attestazione che comprovi il requisito. Non basta che il documento provenga dall’estero o riporti la dicitura “student housing” per garantire il diritto.
Esempio: una studentessa italiana effettua un semestre Erasmus presso un’università in uno Stato UE e alloggia in una residenza qualificata gestita da un ente universitario. Se sono verificati corso, status di mobilità, tipo di ospitalità, documenti e pagamento tracciabile, i canoni possono essere valutati ai fini della detrazione secondo la disciplina applicabile. Il fatto che l’Erasmus duri meno di un anno non esclude di per sé la considerazione delle spese effettivamente pagate nell’anno fiscale.
Diverso è il caso di un appartamento trovato attraverso una piattaforma commerciale e affittato da un soggetto privato con un contratto non chiaramente riconducibile agli schemi riconosciuti. In tale situazione non è corretto assicurare il 19% sulla base del solo programma Erasmus: bisogna esaminare natura del contratto, soggetto ospitante e regole specifiche del Paese in rapporto ai requisiti fiscali italiani.
Se i canoni sono pagati in valuta diversa dall’euro, occorre inoltre ricostruire l’importo fiscalmente rilevante e conservare le prove di pagamento e conversione secondo le regole applicabili. Il massimo di 2.633 euro non cambia solo perché il canone è denominato in un’altra valuta o il costo medio degli alloggi della città estera è superiore a quello italiano.
Spese escluse dall’affitto detraibile: cauzione, condominio, utenze e commissioni
La base del 19% riguarda i canoni di locazione o di ospitalità fiscalmente ammessi, non tutte le somme versate al momento dell’ingresso in un appartamento. Secondo l’Agenzia non sono inclusi nella specifica detrazione il deposito cauzionale, le spese condominiali, quelle di riscaldamento e i costi di intermediazione immobiliare. Il deposito, in particolare, ha una funzione di garanzia e non diventa un canone detraibile soltanto perché viene versato insieme alla prima mensilità.
Occorre prestare attenzione anche a bollette, pulizie e pasti. Nei rapporti di ospitalità riconosciuti, quando servizi come pulizia della camera e pasti sono inclusi senza un corrispettivo specifico nel canone di ospitalità, la fonte FiscoOggi spiega che il costo complessivo può rientrare nell’importo detraibile, nei limiti previsti. Ma se quelle prestazioni vengono addebitate autonomamente, il costo separato non va aggiunto alla base agevolabile.
Esempio: in un mese uno studente paga 520 euro di canone, 70 euro di spese condominiali e 100 euro per utenze e riscaldamento. Ai fini del codice 18 non si deve considerare automaticamente la somma di 690 euro. Occorre identificare il vero canone ammesso e trattare separatamente le altre componenti, soprattutto quando il contratto o le ricevute ne riportano gli importi distinti.
In caso di contratto che prevede un importo forfettario comprendente più componenti, la qualificazione delle spese va valutata in base ai documenti e alla disciplina del rapporto. Non è corretto includere o escludere a piacere gli importi cambiando la descrizione dopo il pagamento. Il fatto che una spesa sia essenziale per vivere nella casa non implica che rientri fra i canoni agevolabili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR.
Rientra fra le esclusioni anche la sublocazione che non costituisca uno schema ammesso. In generale bisogna diffidare di accordi privi di idonea documentazione, bonifici senza causale collegabile al rapporto abitativo oppure pagamenti in contanti non conformi al requisito di tracciabilità fiscale. L’agevolazione presuppone non soltanto la realtà di un trasferimento di denaro, ma la sua attribuzione a un contratto agevolabile.
Codice 18 nel 730/2026: documenti, CU e limiti dei redditi elevati
Per utilizzare la detrazione relativa ai canoni pagati nel 2025 bisogna indicare la spesa ammessa fra gli altri oneri detraibili del modello 730/2026, nei righi E8–E10, codice 18. Chi presenta il modello Redditi Persone fisiche 2026 utilizza i righi RP8–RP13 con il medesimo codice. La categoria non coincide con le detrazioni forfettarie per i normali inquilini dell’abitazione principale, che hanno righi e criteri propri.
Nella Certificazione Unica 2026 possono risultare importi riferiti agli oneri detraibili nei punti da 341 a 352 con il codice 18. La spesa non deve essere riportata due volte: va verificato quanto sia già stato riconosciuto dal sostituto e quanto effettivamente rimanga da considerare in dichiarazione. Anche la precompilata può presentare dati del contratto senza verificare automaticamente tutte le condizioni individuali del beneficiario.
La FAQ ufficiale Agenzia delle Entrate sui contratti d’affitto spiega infatti che gli estremi contrattuali, il numero di giorni, il canone e i cointestatari possono essere presenti nel foglio informativo, ma il possesso dei requisiti soggettivi della detrazione resta una responsabilità da verificare per chi invia la dichiarazione.
La detrazione richiede pagamenti tracciabili, ad esempio tramite bonifico bancario o postale, carta o altro sistema ammesso. È consigliabile conservare contratto e registrazione, prove dei pagamenti del 2025, documenti di iscrizione al corso, elementi che consentono di verificare la distanza e l’ubicazione dell’immobile e, quando paga il familiare, documenti sulla condizione di carico fiscale dello studente.
Dal periodo d’imposta 2025 è in vigore il nuovo riordino delle detrazioni per redditi complessivi superiori a 75.000 euro. Il limite complessivo degli oneri detraibili è calcolato anche in base al numero di figli fiscalmente a carico: il singolo limite di 2.633 euro per gli affitti universitari non esaurisce pertanto tutti i controlli per il contribuente con reddito elevato. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia illustrano il meccanismo.
Rimane inoltre applicabile la riduzione progressiva di determinate detrazioni oltre 120.000 euro di reddito complessivo, fino all’azzeramento al raggiungimento di 240.000 euro, secondo le norme pertinenti. I due meccanismi sono distinti. In ogni situazione la detrazione sull’affitto universitario non può essere recuperata oltre la capienza dell’imposta lorda come accade in alcuni diversi regimi di detrazione per gli inquilini dell’abitazione principale: la fonte FiscoOggi richiama espressamente questa limitazione.
Chi percepisce soltanto redditi tassati con imposta sostitutiva, come può accadere a una Partita IVA in regime forfettario, non deve presumere che il 19% sul canone riduca direttamente l’imposta sostitutiva del quadro LM. Il beneficio riguarda l’IRPEF ordinaria e richiede la verifica della posizione fiscale. La guida RM al 730 e alla Partita IVA chiarisce quando è possibile utilizzare il modello 730 e quando è necessario Redditi PF.
Una checklist finale utile comprende: iscrizione al corso idoneo, distanza e provincia, posizione dell’alloggio, contratto ammesso e registrazione, effettivi pagamenti del 2025, ripartizione fra eventuali coinquilini, familiari a carico, esclusione dei costi diversi dal canone, codice 18, capienza IRPEF e limiti reddituali. Per Erasmus occorre aggiungere i requisiti dell’ente ospitante e della documentazione estera.
In sintesi: il 19% dell’affitto per studenti fuori sede può produrre fino a 500,27 euro di detrazione teorica annua, ma solo entro il limite di 2.633 euro e se sono soddisfatte le condizioni di studio, distanza, contratto e pagamento. Le spese per master e dottorati non rientrano automaticamente nella misura; le rette universitarie sono un’altra detrazione, da indicare separatamente. Per gli obblighi e le verifiche aggiornate si vedano le istruzioni ufficiali del 730/2026 e la fonte FiscoOggi.
Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.
- Apertura della Partita IVA
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
Caterina
Servizio clienti
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.