In caso di dichiarazione IVA omessa, l’Agenzia delle Entrate può ora procedere alla liquidazione dell’imposta anche attraverso procedure automatizzate. Il provvedimento del 28 agosto 2026 dà attuazione alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972.
Per determinare l’IVA dovuta l’Amministrazione può utilizzare le informazioni che possiede già attraverso fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Se dalla liquidazione emerge un importo da versare, il risultato viene comunicato al contribuente, che dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Come calcola l’Agenzia l’IVA se manca la dichiarazione?
La nuova procedura consente all’Agenzia delle Entrate di determinare l’imposta anche quando non è stata presentata la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi trasmessi telematicamente e gli elementi ricavabili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Dall’imposta così determinata vengono scomputati i versamenti effettuati dal contribuente per il periodo interessato.
Ai fini della nuova procedura viene considerata omessa anche una dichiarazione presentata senza gli elementi dichiarativi necessari per determinare l’imposta dovuta.
Cosa succede dopo la comunicazione dell’Agenzia?
Quando dai controlli emerge IVA da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente.
Dal ricevimento della comunicazione decorre un termine di 60 giorni. Entro questo periodo il contribuente può segnalare dati o elementi che ritiene non considerati o valutati in modo errato e fornire i chiarimenti necessari.
In alternativa può procedere al pagamento dell’imposta dovuta, insieme agli interessi e alle sanzioni previste dalla disciplina.
Se gli elementi forniti portano a una diversa determinazione dell’imposta, l’Agenzia comunica nuovamente l’esito della liquidazione e da questa nuova comunicazione decorre un altro termine di 60 giorni.
Se invece il contribuente non interviene oppure i chiarimenti forniti non modificano l’importo liquidato, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Il credito IVA dell’anno precedente viene considerato?
Un punto particolarmente importante riguarda il credito IVA proveniente dall’anno precedente.
Nella liquidazione effettuata secondo la nuova procedura non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo precedente a quello oggetto del controllo.
Dall’imposta dovuta vengono invece sottratti i versamenti effettivamente effettuati dal contribuente.
La comunicazione ricevuta dall’Agenzia diventa quindi un passaggio da verificare con particolare attenzione, perché il contribuente dispone della finestra di 60 giorni proprio per segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente.
Per il pagamento delle somme dovute nell’ambito di questa procedura non è possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. La disciplina prevede inoltre specifiche regole anche nel caso in cui le somme vengano successivamente iscritte a ruolo.
Fonte ufficiale
Le disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026 sulla liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse, adottato in attuazione dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972.
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