Per i dividendi tra società UE, la clausola antiabuso può applicarsi anche alle holding attive, se l’intera catena di operazioni è costruita per ottenere indebitamente un vantaggio fiscale. Lo chiarisce la Corte di giustizia nella sentenza C-203/25 del 15 ottobre 2026, analizzata anche da FiscoOggi. La presenza di una società madre realmente operativa non esclude l’abuso, ma spetta all’amministrazione dimostrarlo: vediamo quali indizi contano e che cosa significa per le holding.
Dividendi e holding UE: che cosa prevede la direttiva madre-figlia
La direttiva 2011/96/UE disciplina il trattamento fiscale di determinate distribuzioni di utili fra società madri e figlie residenti in Stati membri differenti. Il suo scopo è evitare alcuni effetti di doppia imposizione che ostacolerebbero i gruppi transfrontalieri. L’articolo 5 prevede, al ricorrere dei requisiti, l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti dalla controllata alla controllante.
Il meccanismo non rappresenta però un diritto incondizionato. Le disposizioni antiabuso dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, come modificate dalla direttiva 2015/121/UE, impediscono di invocare i benefici per costruzioni o serie di costruzioni non genuine che perseguono, come scopo principale o fra gli scopi principali, un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della normativa.
La clausola richiede un esame concreto dei fatti. Non coincide con un divieto generale di utilizzare holding, né fa presumere irregolarità dalla sola esistenza di un gruppo internazionale.
La sentenza C-203/25 del 15 ottobre 2026: il caso Neo Group
Il procedimento nasce da una controversia in Lituania. La società lituana Neo Group aveva distribuito dividendi alla propria società madre residente a Cipro. Secondo la ricostruzione dell’amministrazione tributaria lituana, una sequenza successiva di operazioni societarie e finanziarie aveva consentito il trasferimento di risorse verso una persona fisica che controllava indirettamente il gruppo.
L’autorità fiscale aveva contestato l’utilizzo dell’esenzione dalla ritenuta, sostenendo che la catena nel suo insieme fosse una costruzione non genuina finalizzata a conseguire un beneficio fiscale indebito. La contestazione non si fondava sull’assenza di una reale attività economica della società madre cipriota, che era invece operativa: proprio questa circostanza ha reso il caso significativo.
La Corte di giustizia è stata chiamata a interpretare il diritto UE in via pregiudiziale. Non ha sostituito il giudice nazionale nell’accertamento definitivo dei fatti contestati: ha indicato i principi che il giudice del rinvio deve utilizzare nell’esaminare la controversia.
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Una holding realmente operativa può comunque partecipare a una costruzione abusiva
Il primo principio è che una società madre con personale, funzioni e attività economica reali non è automaticamente al riparo dall’applicazione della clausola antiabuso. L’operatività della controllante costituisce un fatto rilevante, ma non esaurisce l’accertamento.
Per qualificare una serie di atti come non genuina, l’autorità deve considerare l’insieme delle transazioni e le loro finalità economiche. Una holding non di comodo può quindi essere coinvolta in una catena che, per una o più sue fasi, venga giudicata artificiosa. Per converso, la presenza di più società, anche in Stati diversi, non dimostra da sola una pratica abusiva.
Il punto distintivo della sentenza rispetto ai casi più semplici di società meramente interposte è proprio questo: non è necessario dimostrare che la società madre svolga soltanto funzioni di transito dei dividendi.
Gli indizi di abuso nella catena dei dividendi
La Corte distingue gli elementi che possono orientare un controllo fiscale dalla prova conclusiva dell’abuso. Fra gli indizi rilevanti rientrano:
- la corrispondenza, totale o quasi totale, fra importi distribuiti dalla controllata e somme trasferite ad altri soggetti lungo la catena;
- l’esistenza di più passaggi negoziali che, osservati insieme, portano le risorse a chi controlla direttamente o indirettamente il gruppo;
- i trasferimenti continuativi o ripetuti nel tempo, anche senza un passaggio immediato dei dividendi dopo la loro percezione;
- le ragioni economiche dichiarate per riorganizzazioni, prestiti e cessioni di diritti, da confrontare con la sostanza delle operazioni.
La rapidità dei trasferimenti può essere significativa, ma non è una condizione indispensabile per l’accertamento. Una catena protratta per un periodo lungo può essere rilevante come una sequenza concentrata in pochi giorni. Ugualmente, la somiglianza degli importi non costituisce una presunzione generale: serve sempre una valutazione obiettiva di tutti i fatti e delle circostanze del caso.
Chi deve dimostrare l’abuso e con quali elementi
L’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pratica abusiva spetta all’amministrazione fiscale che intende negare l’agevolazione. La sentenza non introduce un obbligo indistinto per ogni gruppo di provare in anticipo che ciascuna distribuzione di dividendi sia lecita.
Il contribuente interessato deve però poter ricostruire la sostanza economica delle proprie operazioni in caso di verifica. Sono rilevanti, nei limiti della situazione concreta, contratti, decisioni societarie, documentazione dei finanziamenti, utilizzo delle somme e motivazioni delle riorganizzazioni. L’analisi non può ridursi a un singolo flusso o al solo organigramma.
La pronuncia ribadisce inoltre che spetta al giudice nazionale esaminare e valutare il materiale probatorio. La Corte UE fissa l’interpretazione della direttiva, non emette automaticamente un accertamento tributario definitivo nei confronti di ogni società con struttura analoga.
Se la società è beneficiario effettivo, l’esenzione è garantita?
No, non automaticamente. Il caso affronta anche il rapporto fra nozione di beneficiario effettivo e divieto di abuso. Una società può possedere una reale disponibilità economica dei dividendi, ma ciò non autorizza l’utilizzo di un vantaggio contrario al diritto europeo se l’insieme delle operazioni risulta abusivo.
La Corte richiama il fatto che i trattati contro le doppie imposizioni non possono essere invocati per ottenere risultati contrari al diritto dell’Unione. Resta importante distinguere i requisiti per l’applicazione di una convenzione fiscale dalla verifica della natura genuina delle operazioni: sono piani collegati, ma non completamente sovrapponibili.
Le operazioni svolte all’estero contano anche nel Paese che applica la ritenuta
Un altro punto riguarda la territorialità della condotta. Il Paese in cui si trova la controllata che distribuisce i dividendi può valutare, ai fini dell’antiabuso, anche operazioni realizzate in Stati diversi, se fanno parte della catena rilevante. Non basta quindi osservare soltanto quello che è avvenuto nello Stato della società distributrice.
La Corte considera non incompatibile con il principio di proporzionalità, in linea di principio, la possibilità di negare l’esenzione a fronte di una catena non genuina, anche quando le fasi contestate sono state poste in essere da soggetti non residenti nel Paese che riscuote la ritenuta e il vantaggio emerge in un passaggio successivo.
Questo non significa che ogni operazione estera sia sospetta: la rilevanza dipende dal suo ruolo effettivo nella serie di atti e dalla prova degli elementi dell’abuso.
È necessaria la consapevolezza della società che paga i dividendi?
La sentenza affronta anche l’elemento soggettivo. La Corte ritiene che non sia necessario dimostrare in tutti i casi che la società distributrice fosse consapevole della costruzione non genuina. Occorre, però, provare, nei termini precisati dalla pronuncia, la consapevolezza o la possibilità di conoscenza della catena da parte di almeno uno dei soggetti partecipanti oppure del beneficiario del vantaggio.
Il requisito non va trasformato in una presunzione indiscriminata di responsabilità della controllata: la pronuncia richiede comunque di dimostrare gli elementi oggettivi e soggettivi della pratica abusiva in rapporto alle circostanze concrete.
Che cosa cambia per le holding italiane
La sentenza riguarda il sistema comune europeo della direttiva madre-figlia e può essere utile per le società italiane inserite in catene di partecipazione transfrontaliere. Non introduce una nuova imposta sulle holding italiane né modifica automaticamente l’aliquota applicabile a ogni dividendo.
Sul piano operativo aumenta l’importanza di documentare le ragioni economiche dei passaggi fra le società, soprattutto quando dividendi, prestiti e operazioni di finanziamento coinvolgono più soggetti del gruppo. Per distinguere attività di holding e relativo inquadramento economico, si può consultare la guida al codice ATECO delle società di partecipazione, tema diverso dal regime fiscale dei flussi di dividendi.
Il quadro interpretativo rimane da applicare caso per caso, sulla base di norme vigenti, convenzioni eventualmente applicabili e documentazione effettiva delle operazioni. Per strutture internazionali complesse sono necessarie verifiche specialistiche.
Domande frequenti sui dividendi e sulla clausola antiabuso
Una holding attiva perde automaticamente l’esenzione sui dividendi?
No. L’esercizio di un’attività reale non esclude da solo l’antiabuso, ma la negazione dell’esenzione richiede la dimostrazione degli elementi della pratica abusiva nella catena esaminata.
Se i dividendi sono trasferiti lentamente, l’operazione è lecita?
Non necessariamente. Secondo la Corte anche trasferimenti continuativi, non immediati, possono costituire indizi rilevanti, senza sostituire un esame complessivo.
Il beneficiario effettivo può sempre ottenere l’esenzione?
No. La qualifica di beneficiario effettivo non è uno scudo automatico contro l’applicazione della clausola antiabuso prevista dal diritto UE.
La sentenza C-203/25 riguarda soltanto la Lituania?
Il procedimento trae origine da un caso lituano, ma interpreta la direttiva europea. I principi sono rilevanti per l’applicazione della disciplina nei diversi Stati membri, nel rispetto delle specifiche circostanze di ciascun caso.
Riferimento principale: Corte di giustizia UE, causa C-203/25, Neo Group, sentenza 15 ottobre 2026, ECLI:EU:C:2026:863. Approfondimento dell’amministrazione finanziaria: FiscoOggi, Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso (30 ottobre 2026).
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