DURF e soglia del 10%: la risposta n. 174 del 16 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel calcolo dei versamenti rilevanti per il Documento unico di regolarità fiscale, possono concorrere anche le ritenute applicate sugli interessi attivi e, entro determinati limiti, le imposte pagate all’estero.
Il chiarimento riguarda il requisito previsto dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzato per verificare la regolarità fiscale delle imprese nell’ambito degli appalti e subappalti. La questione centrale è capire quali importi possano essere conteggiati nel numeratore del rapporto che deve raggiungere almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati nell’ultimo triennio.
Come funziona il requisito del 10% per il DURF?
Tra i requisiti previsti per il DURF rientra l’aver eseguito, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo complessivo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni. La disciplina mira quindi a misurare, insieme agli altri requisiti previsti dalla norma, la capacità dell’impresa di adempiere in modo regolare agli obblighi fiscali.
La risposta n. 174/2026 interviene proprio sulla composizione di questo numeratore, cioè sulle somme che possono essere considerate come versamenti rilevanti ai fini del rapporto percentuale.
Le ritenute sugli interessi attivi possono entrare nel calcolo?
Sì, secondo l’Agenzia delle Entrate possono essere considerate le ritenute operate sugli interessi attivi quando il prelievo è stato effettivamente versato all’Erario italiano dal sostituto d’imposta ed è economicamente riferibile alla società che richiede il DURF. Anche se materialmente il versamento viene eseguito da un altro soggetto, l’imposta resta collegata al reddito della società che subisce la ritenuta.
Il chiarimento è importante perché amplia la lettura meramente formale dei versamenti eseguiti direttamente dall’impresa e valorizza invece il carico fiscale effettivamente riferibile al soggetto interessato.
Come rilevano le imposte pagate all’estero?
La risposta affronta anche il caso delle imposte assolte all’estero. L’Agenzia ammette che possano concorrere al calcolo nei limiti in cui danno diritto al credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR. In sostanza, l’utilizzo del credito per imposte estere in diminuzione dell’IRES viene considerato, entro il limite riconosciuto dalla normativa, sostanzialmente assimilabile a una modalità di assolvimento dell’imposta.
Non significa però che qualsiasi imposta estera possa essere automaticamente conteggiata: occorre che ricorrano le condizioni per il riconoscimento del relativo credito d’imposta e che l’importo rientri nei limiti stabiliti dal TUIR.
Cosa cambia in pratica per imprese e appalti?
Per le imprese che operano in appalto o subappalto e devono verificare il possesso dei requisiti DURF, il chiarimento può incidere sul calcolo della soglia del 10%. Prima di concludere che il requisito non sia raggiunto, conviene quindi verificare anche l’eventuale presenza di ritenute su interessi attivi e di imposte estere utilizzabili secondo l’articolo 165 del TUIR.
La risposta resta riferita al caso esaminato e non sostituisce la verifica complessiva dei requisiti richiesti dall’articolo 17-bis. Se il certificato DURF rilasciato non considera dati che l’impresa ritiene rilevanti, l’Agenzia ricorda che è possibile rivolgersi all’ufficio competente e chiedere il riesame segnalando gli elementi non valutati.
Fonte ufficiale
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 174 del 16 settembre 2026.