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Home > Esperto risponde > Esercitare attività diverse con la stessa partita Iva

Esercitare attività diverse con la stessa partita Iva

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Un nostra lettrice, Luisiana di Cagliari, ha inviato una richiesta di consulenza e ci chiede informazioni su come esercitare attività diverse con la stessa partita Iva.
Se hai domande relative a questo argomento, puoi inserire un commento alla fine della pagina.
Per chiarimenti su altri argomenti, richiedi una consulenza gratuita ai nostri esperti oppure se preferisci la forma riservata acquista una consulenza standard o prioritaria a seconda delle tue esigenze.

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Esercitare attività diverse con la stessa partita Iva

Buongiorno, ad oggi ho una partita IVA in regime forfettario aperta con codice Ateco 620200 (codice di redditività 67%).
A ottobre vorrei però aprire una nuova attività con codice Ateco 869030 (se non sbaglio ha un codice di redditività del 78%).

La mia domanda è: devo necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’aggiunta della nuova attività oppure posso dare comunicazione con la dichiarazione dell’anno precedente?

Inoltre, tenendo conto del regime di redditività differente dovrò avere e al contempo comunicare due contabilità separate per le due attività?

Grazie mille

Luisiana – Cagliari

La nostra risposta ad Luisiana

Buonasera Luisiana, grazie per la tua domanda su come esercitare attività diverse con la stessa partita Iva.
Con l’applicazione del regime forfettario non è necessario comunicare la contabilità separata delle due attività.
A nostro avviso però è necessario comunicare la variazione o l’aggiunta di un codice Ateco.

La variazione deve essere comunicata con l’invio del Modello AA9 entro 30 giorni dalla data di effetto della variazione.
Se questa comunicazione non venisse effettuata è possibile correggere l’inadempimento nel modello Unico, indicando anche il nuovo codice ateco e provvedere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a comunicare la variazione del codice ateco all’Agenzia delle Entrate.

Così facendo scatterebbe la causa di non punibilità di cui all’art 6 comma 5-bis D.lgs 472/1997.
“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Si ricorda che per compilare correttamente il quadro LM del Modello Unico sarà necessario indicare i redditi percepiti per ogni singola attività su due righi diversi, al quale poi sarà applicato il relativo coefficiente di redditività.

Cordiali saluti

Lo Staff di regimeminimi.com


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