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Euro 5 diesel: limiti rinviati al 1° ottobre 2027 dal DL 167/2026

Aggiornato il 29 Settembre 2026

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Il termine nazionale previsto per le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 slitta dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027. Lo stabilisce il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre ed entrato in vigore il 29 settembre 2026.

Il nuovo decreto modifica una data precisa della disciplina già contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023. Il punto pratico è quindi chiaro: la scadenza nazionale che stava per arrivare il 1° ottobre 2026 viene rinviata di un anno, mentre resta in piedi l’impianto delle regole regionali sulla qualità dell’aria.

Euro 5 diesel: la nuova data è il 1° ottobre 2027

L’articolo 1 del DL 167/2026 sostituisce nella normativa precedente le parole “a decorrere dal 1° ottobre 2026” con “a decorrere dal 1° ottobre 2027”. Si tratta quindi di un rinvio secco di dodici mesi del termine previsto dalla disciplina nazionale.

La modifica riguarda le limitazioni strutturali collegate ai veicoli ad alimentazione diesel di categoria ambientale Euro 5. Il decreto non riscrive l’intera normativa: interviene sul calendario lasciando invariato il quadro generale costruito dal DL 121/2023 e dalle successive modifiche.

Quali veicoli rientrano nella disciplina

La norma di riferimento riguarda le autovetture e i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 5. La cornice nazionale prevede che le limitazioni possano inserirsi nei piani regionali per la qualità dell’aria, con particolare attenzione alle aree in cui vengono superati i valori limite di PM10 o biossido di azoto.

L’applicazione è prevista in via prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dotati di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale. Questo significa che il rinvio al 2027 non deve essere letto come un divieto identico e automatico per ogni Comune italiano.

Cosa cambia per automobilisti, professionisti e imprese

Per chi utilizza un’auto o un veicolo commerciale Euro 5 diesel, il nuovo decreto fa venir meno l’imminenza della scadenza nazionale del 1° ottobre 2026. Il riferimento diventa il 1° ottobre 2027.

Per imprese e professionisti che impiegano veicoli commerciali nell’attività, il rinvio offre un anno ulteriore rispetto alla scadenza nazionale. Resta però necessario controllare le regole effettivamente vigenti nel territorio in cui il mezzo circola, perché Regioni e Comuni possono avere provvedimenti attuativi propri.

Le Regioni possono adottare misure diverse?

Sì. La disciplina nazionale consente alle Regioni, decorso il termine previsto, di evitare l’inserimento della limitazione strutturale agli Euro 5 nei piani per la qualità dell’aria se adottano misure compensative capaci di garantire una riduzione delle emissioni coerente con gli obblighi europei.

La stessa normativa lascia inoltre alle Regioni la facoltà di introdurre limitazioni prima del termine nazionale attraverso l’aggiornamento dei propri piani di qualità dell’aria e dei relativi provvedimenti attuativi. Per questo la data del 1° ottobre 2027 è il nuovo riferimento nazionale, ma non sostituisce la verifica delle disposizioni regionali e locali.

Il periodo delle limitazioni previsto dalla normativa

La disciplina originaria inserisce le misure sulla circolazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo. Le modalità concrete dipendono però dai piani regionali, dalle eventuali misure compensative e dalle deroghe previste nei provvedimenti attuativi.

Quando entra in vigore il DL 167/2026

Il decreto-legge è stato pubblicato il 28 settembre 2026 ed è entrato in vigore il 29 settembre 2026. La modifica diventa quindi efficace prima della precedente scadenza del 1° ottobre 2026.

Fonte ufficiale

Il riferimento è il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La disciplina modificata è contenuta nel decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 su Normattiva.

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