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Ex Fondo telefonici: accesso all’Assegno straordinario TLC

Aggiornato il 24 Settembre 2026

Home > News > Ex Fondo telefonici: accesso all’Assegno straordinario TLC

L’INPS ha chiarito che l’Assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni può spettare anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici. La novità è contenuta nella circolare INPS n. 101 del 23 settembre 2026 e amplia in modo operativo la platea già disciplinata dalle istruzioni del 2025.

Il chiarimento riguarda soprattutto chi sta accompagnando l’uscita dal lavoro verso la pensione e possiede periodi contributivi nell’ex Fondo telefonici, oggi confluito come gestione contabile separata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Chi può accedere all’Assegno straordinario

Secondo la circolare, l’accesso è possibile anche per i lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici, purché siano rispettati i requisiti previsti dal Fondo di solidarietà della Filiera delle Telecomunicazioni.

L’INPS precisa che il lavoratore può essere accompagnato alla pensione se il diritto pensionistico si perfeziona entro il periodo massimo di fruizione dell’Assegno straordinario, pari a 60 mesi. Entro questo periodo devono maturare i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia, considerando anche l’eventuale finestra mobile applicabile.

Quando bastano i contributi dell’ex Fondo telefonici

Se il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici, l’Assegno straordinario può essere riconosciuto sulla base di quella posizione previdenziale.

La situazione cambia quando per maturare il diritto è necessario valorizzare anche periodi contributivi presenti in altre gestioni. In questo caso l’INPS richiama gli strumenti di ricongiunzione previsti dalla legge n. 29/1979 e dalla legge n. 45/1990. La ricostruzione corretta della posizione contributiva diventa quindi decisiva prima di avviare la procedura di esodo.

Per approfondire il tema dell’unificazione dei periodi assicurativi puoi consultare anche la guida sulla ricongiunzione dei contributi INPS e delle altre gestioni previdenziali.

La cessazione del rapporto di lavoro è obbligatoria

L’Assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Non si tratta quindi di una prestazione che il dipendente può richiedere autonomamente mentre continua a lavorare per la stessa azienda.

La procedura rientra nel percorso di accompagnamento alla pensione previsto dal Fondo di solidarietà e deve essere gestita insieme al datore di lavoro, verificando in anticipo la data in cui il lavoratore maturerà il primo trattamento pensionistico utile.

Chi presenta la domanda e quale documentazione serve

La domanda deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in modalità telematica attraverso il Portale prestazioni esodo. L’invio può avvenire a partire dal primo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro.

Prima della trasmissione il datore di lavoro deve compilare e sottoscrivere il modello cartaceo AP160, che deve essere firmato anche dal lavoratore e conservato dall’azienda.

Spetta inoltre al datore di lavoro verificare l’anzianità contributiva complessiva sulla base della documentazione fornita dal dipendente. Tra i documenti utilizzabili l’INPS richiama, ad esempio, l’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT), utile per verificare con maggiore certezza la posizione previdenziale prima dell’uscita.

Pensione anticipata, invalidità e altre condizioni da controllare

La circolare precisa anche alcuni limiti. La domanda finalizzata alla pensione anticipata non può essere accolta se il lavoratore è già titolare di Assegno ordinario di invalidità oppure ne ha già presentato richiesta.

Nel piano di esodo deve essere indicato correttamente se l’Assegno straordinario è finalizzato a una pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti oppure dell’ex Fondo speciale telefonici. Questo passaggio incide sulla verifica dei requisiti e sulla gestione della contribuzione correlata.

Cosa cambia per aziende e lavoratori delle telecomunicazioni

Il chiarimento INPS evita che la presenza di contribuzione nell’ex Fondo telefonici escluda automaticamente il lavoratore dal percorso di accompagnamento previsto per la filiera TLC. Azienda e lavoratore devono però ricostruire con precisione la posizione contributiva, individuare la pensione raggiungibile entro i 60 mesi e verificare se siano necessarie operazioni di ricongiunzione.

Per le aziende il controllo deve precedere l’invio della domanda: un errore nella gestione contributiva o nell’individuazione della prestazione pensionistica può compromettere il percorso di uscita programmata.

Fonte ufficiale

Il riferimento è la comunicazione INPS sull’accesso all’Assegno straordinario per i lavoratori dell’ex Fondo telefonici, collegata alla circolare n. 101 del 23 settembre 2026.

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