Fusione tra Ets e società semplice 2026: Sono le conclusioni contenute nella risposta n. 171 dell’11 settembre 2026, con cui l’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale di una particolare operazione straordinaria che ha coinvolto una Fondazione, ente del Terzo settore (Ets) senza scopo di lucro, e una società semplice proprietaria di una tenuta agricola di rilevante valore paesaggistico e culturale.
Per applicare correttamente la novità è opportuno verificare destinatari, decorrenza, condizioni e istruzioni operative indicate dalla fonte ufficiale.
Chi riguarda la novità e quali condizioni si applicano?
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Come funziona la procedura?
In particolare, l’Ente ha domandato se l’operazione potesse generare plusvalenze imponibili ai fini delle imposte sui redditi; se il trasferimento dei beni nell’ambito della fusione rientrasse nell’esclusione dall’Iva, prevista dall’articolo 2, terzo comma, lettera f), del Dpr n. 633/1972 per i passaggi di beni conseguenti a fusioni, scissioni e operazioni analoghe; e, infine, se all’atto di fusione fossero applicabili le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in base all’articolo 82, comma 3, del codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017).
Cosa cambia con il nuovo aggiornamento?
Nel 2025 la Fondazione, divenuta nel frattempo socio unico della società semplice, ha perfezionato la fusione per incorporazione, facendo confluire direttamente nel patrimonio dell’Ets tutti gli immobili della tenuta, così da rafforzare il perseguimento delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.
Cosa stabilisce il provvedimento?
Una conclusione che supera, di fatto, anche la necessità di ricorrere alla specifica disposizione dell’articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto Iva, che esclude dall’imposta i trasferimenti di beni effettuati nell’ambito di fusioni, scissioni e operazioni analoghe.
Cosa è emerso dai controlli?
La vicenda ha preso avvio dalla donazione alla Fondazione della partecipazione di controllo nella società semplice da parte di una società tedesca.
L’obiettivo dell’operazione era trasferire alla Fondazione il controllo della tenuta agricola detenuta dalla società.
Fonte ufficiale
FiscoOggi – Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva.
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