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Global minimum tax: stretta Ocse sulle imposte condizionate

Aggiornato il 25 Settembre 2026

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Le linee guida amministrative Ocse dell’11 settembre 2026 intervengono sulle cosiddette “explicitly conditional taxes”, imposte costruite per intercettare localmente gettito che, in assenza di quel prelievo, sarebbe riscosso in un’altra giurisdizione nell’ambito della Global minimum tax.

Il punto centrale è che un’imposta locale non può essere considerata rilevante ai fini della Global minimum tax soltanto perché, formalmente, aumenta l’aliquota effettiva verso la soglia del 15%. Se il tributo è strutturato in modo selettivo per scattare solo quando il gruppo multinazionale sarebbe altrimenti tassato all’estero, l’Ocse ne limita il riconoscimento nel calcolo dell’Effective tax rate.

Cosa sono le imposte esplicitamente condizionate

Le explicitly conditional taxes sono prelievi che dipendono direttamente dall’applicazione della Global minimum tax in un’altra giurisdizione. In pratica, il Paese in cui è localizzata una società del gruppo introduce un’imposta che si attiva proprio perché il gruppo sarebbe soggetto a una Top-up tax altrove.

Secondo l’analisi pubblicata da FiscoOggi, il problema non è tanto l’ammontare complessivo dell’onere fiscale del gruppo, quanto il fatto che il gettito venga riallocato tra amministrazioni finanziarie senza un effettivo aumento della pressione fiscale complessiva.

Quando il tributo non rientra tra le Covered Taxes

Le nuove linee guida individuano due situazioni tipiche. La prima si verifica quando l’imposta locale si applica soltanto se l’entità del gruppo è soggetta alla Global minimum tax in un altro Paese. La seconda riguarda i casi in cui il tributo locale è calibrato per corrispondere esattamente all’imposta integrativa che il gruppo avrebbe dovuto versare all’estero.

In queste ipotesi il prelievo può essere escluso dalle Covered Taxes utilizzate per determinare l’aliquota effettiva. L’obiettivo è evitare che un’imposta costruita esclusivamente per “assorbire” un gettito estero possa modificare artificialmente il calcolo previsto dal Pillar Two.

Come funziona il criterio di separabilità

Le linee guida affrontano anche il caso di un’imposta generalmente applicabile che contiene una componente discriminatoria riservata ai gruppi già soggetti alla Global minimum tax.

In questa situazione si applica il principio di separabilità. Se la parte condizionata può essere isolata dal tributo principale, viene esclusa soltanto quella componente. Se invece il meccanismo condizionato è strutturale e non separabile, può essere l’intera imposta a non rilevare nel calcolo.

La disciplina transitoria per le imposte introdotte nel 2024

È prevista anche una regola transitoria per gli Stati che avevano introdotto un’imposta condizionata ma l’hanno successivamente modificata. Il trattamento agevolato riguarda i tributi introdotti prima del 30 novembre 2024 quando la condizione è stata eliminata con effetto dal 1° gennaio 2025, rendendo l’imposta applicabile senza il precedente elemento discriminatorio.

In presenza di queste condizioni, il tributo può continuare a rilevare per il 2024 nonostante la struttura originaria fosse tecnicamente condizionata.

Effetti anche sulle imposte minime nazionali

La stessa logica si applica alle imposte minime nazionali. Un’imposta domestica che scatta soltanto quando un gruppo sarebbe tassato in un’altra giurisdizione non può essere considerata automaticamente una vera imposta minima nazionale ai fini delle regole internazionali.

Per essere coerente con il sistema, il prelievo deve quindi avere una struttura autonoma e non dipendere esclusivamente dal fatto che la tassazione integrativa possa essere riscossa altrove.

Ulteriori chiarimenti attesi entro fine 2026

Le indicazioni dell’11 settembre riguardano le imposte in cui la condizione è espressamente prevista dalla norma. L’Ocse ha annunciato ulteriori chiarimenti entro la fine del 2026 per affrontare fattispecie più complesse.

Fonte ufficiale

L’analisi delle nuove linee guida è disponibile su FiscoOggi, portale dell’Agenzia delle Entrate.

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