Per le guide escursionistiche e l’IVA occorre distinguere tra il servizio di accompagnamento svolto in aree liberamente accessibili e le prestazioni realmente inerenti alla visita di un luogo museale. La risposta n. 166/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre quando non è richiesta la biglietteria automatizzata SIAE.
Il caso riguarda visite guidate su percorsi naturalistici, attività divulgative, laboratori educativi e la visita di un’aula immersiva collocata all’interno di un museo. Secondo l’Agenzia, queste attività non presentano le caratteristiche tipiche dello spettacolo o dell’intrattenimento, ma il loro trattamento IVA non è identico.
Visite guidate ed escursioni non sono attività di intrattenimento
Le visite guidate, le attività di divulgazione naturalistica e i laboratori educativi esaminati dall’Agenzia si svolgono in aree liberamente accessibili, senza pagamento di un biglietto di ingresso e senza strutture tipiche degli eventi di spettacolo o intrattenimento. Non sono previsti spettacoli dal vivo, esibizioni artistiche, musica amplificata o altre attività riconducibili alle fattispecie indicate dalla normativa sull’imposta sugli intrattenimenti.
Quando non serve la biglietteria automatizzata SIAE
Proprio perché le attività analizzate non rientrano tra quelle di intrattenimento o spettacolo, l’Agenzia conclude che non sussiste l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi mediante i titoli di accesso emessi con gli appositi misuratori fiscali o con le biglietterie automatizzate SIAE.
Escursioni con guida: si applica l’IVA ordinaria
Il chiarimento più importante riguarda il servizio svolto dalle guide abilitate durante le escursioni. Quando il percorso si svolge in un’area aperta al pubblico e non esiste un biglietto di ingresso per la visita del luogo, il corrispettivo pagato riguarda una prestazione autonoma di accompagnamento e attività didattico-divulgativa.
In questo caso le somme versate dai partecipanti non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22, del DPR 633/1972. Secondo l’Agenzia, le prestazioni devono quindi essere assoggettate a IVA secondo i criteri ordinari.
Aula immersiva: quando può applicarsi l’esenzione IVA
Diversa è la situazione dell’aula immersiva analizzata nell’interpello. L’esperienza si svolge all’interno di un museo, è inserita nel relativo percorso espositivo e presenta caratteristiche assimilabili a quelle dei luoghi culturali indicati dall’articolo 10, primo comma, n. 22, del decreto IVA.
Per questa attività l’Agenzia riconosce quindi la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA, in quanto il corrispettivo è riferito alla visita di un luogo con caratteristiche similari a quelle di un museo.
La differenza decisiva è il collegamento con la visita del luogo
La risposta distingue quindi nettamente il semplice servizio autonomo della guida dalla prestazione inerente alla visita di un luogo culturale. L’esenzione prevista per musei, gallerie e luoghi simili può comprendere anche servizi collegati alla visita, ma richiede che esista una prestazione principale di visita al luogo di interesse culturale. Se manca questo collegamento, come nelle escursioni svolte in aree liberamente accessibili, il servizio della guida resta autonomo e segue il regime IVA ordinario.
Fonte ufficiale
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