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Il reddito da locazione non ostacola il contribuente minimo

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Il reddito da locazione non ostacola il contribuente minimo

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  • Il reddito da locazione ed il contribuente minimo
  • Le detrazioni da interessi passivi
  • Le condizioni
  • Le detrazioni da interessi passivi nel regime dei minimi
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Il reddito da locazione ed il contribuente minimo

Oggi vediamo un altro aspetto che riguarda chi è nel regime dei minimi, il reddito da locazione.

Le detrazioni da interessi passivi

E’ possibile detrarre ai fini irpef un importo pari al 19%, per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 1992, ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 :

  • degli interessi passivi;
  • degli oneri accessori (esempio l’onorario del notaio per la stipulazione del solo contratto di mutuo ipotecario, spese di perizia, spese tributarie, le spese di istruttoria del mutuo, spese di mediazione).

La detrazione deve essere fruita nell’anno in cui gli stessi sono stati sostenuti, secondo il cosiddetto criterio di cassa.
E’ possibile usufruire della detrazione per tutti gli acquirenti (anche della sola nuda proprietà), a patto che siano contraenti del mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto.
Qualora il mutuo sia intestato a più soggetti, ciascuno di essi può usufruire della detrazione in proporzione alla propria quota.
Il beneficiario della detrazione deve comunque coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare (C.M. 26.1.2001, n. 7).

Altra condizione che deve essere rispettata in merito alla detraibilità degli interessi è quella in cui il contribuente o – a partire dal 2001 – un suo familiare vi dimorino abitualmente.
I familiari presi in considerazione sono:

  • coniuge, anche separato, ma non divorziato;
  • parenti entro il terzo grado;
  • affini entro il secondo grado.

La dimora abituale coincide solitamente con la residenza anagrafica.

Per i mutui stipulati dal 1993 l’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione del 19% è pari, dall’1.1.2008, ad 4.000,00 € all’anno.
La detrazione massima ammonta dunque a 760,00 € per periodo d’imposta.

Le condizioni

Le condizioni che permettono la detraibilità sono:

1) l’immobile acquistato va adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;
2) l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro un anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo ipotecario (termine elevato da sei mesi ad un anno dall’1.1.2001);
3) l’acquisto deve essere finanziato attraverso un contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi dell’art. 1813 c.c.
4) il mutuo deve essere garantito da ipoteca immobiliare sull’immobile oggetto di acquisizione ovvero su un altro immobile anche di proprietà di terzi;
5) il soggetto mutuante deve essere residente in Italia o in uno degli Stati aderenti all’Unione europea, ovvero avere una stabile organizzazione in Italia.

Le detrazioni da interessi passivi nel regime dei minimi

Come abbiamo esaminato le detrazioni derivanti dalle spese per interessi passivi sono ordinariamente scomputabili dall’imposta lorda.
Quest’ultima deve essere attinente al reddito di lavoro dipendente conseguito dal contribuente.
La circostanza che egli sia titolare anche di reddito professionale conseguito in regime fiscale di vantaggio (ex minimi) non costituisce una preclusione alla spettanza dell’evidenziato beneficio.
In sintesi il minimo fino a capienza della relativa imposta a debito, caratterizzata dal conseguimento di redditi occasionali o assimilati a quelli di lavoro dipendente, può usufruire le detrazioni d’imposta.


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