La cancellazione dal RUI per inattività oltre tre anni torna al centro dell’attenzione degli intermediari assicurativi. IVASS ha comunicato l’avvio di un procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nei confronti dei soggetti che risultano non operativi, senza giustificato motivo, da più di tre anni.
L’avviso interessa direttamente agenti, broker e altri intermediari iscritti nelle sezioni del RUI coinvolte dalla disciplina. Per chi esercita o intende riprendere l’attività, è quindi importante verificare tempestivamente la propria posizione e gli eventuali adempimenti necessari.
Chi può essere interessato dalla cancellazione dal RUI
IVASS ricorda che la normativa consente la cancellazione d’ufficio quando l’intermediario non esercita l’attività per oltre tre anni senza un giustificato motivo. L’Istituto individua come “inoperativi” gli iscritti che, a seconda della sezione del Registro, non presentano gli elementi che dimostrano lo svolgimento effettivo dell’attività.
- per gli iscritti alla sezione A, rilevano l’assenza della copertura di responsabilità civile professionale e di incarichi distributivi;
- per la sezione B, viene considerata in particolare l’assenza della polizza di responsabilità civile professionale;
- per la sezione D, assume rilievo l’assenza di incarichi distributivi;
- per la sezione F, rilevano sia l’assenza della copertura professionale sia quella di incarichi distributivi.
Cosa devono fare agenti e broker interessati
L’avvio del procedimento non equivale automaticamente alla cancellazione immediata. Gli intermediari interessati devono consultare le comunicazioni pubblicate da IVASS e verificare se il proprio nominativo rientra nel procedimento in corso. Quando previsto, è possibile presentare documenti o elementi utili a giustificare l’inoperatività e a dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti.
La comunicazione è particolarmente importante perché, trattandosi di procedimenti rivolti a un numero elevato di soggetti, IVASS può utilizzare forme di pubblicità collettiva invece della comunicazione personale a ciascun interessato. Per questo motivo è prudente non attendere una singola comunicazione individuale.
La cancellazione non impedisce sempre una futura reiscrizione
La disciplina IVASS prevede che, in determinati casi, l’intermediario cancellato possa successivamente chiedere la reiscrizione al RUI, purché torni in possesso dei requisiti previsti. Per agenti e broker, quindi, la cancellazione per inattività non coincide necessariamente con la perdita definitiva della possibilità di esercitare la professione, ma comporta comunque la necessità di regolarizzare la posizione prima di riprendere l’attività.
Chi è iscritto al RUI ma non svolge attività da tempo dovrebbe quindi controllare la propria posizione, la copertura assicurativa professionale, gli incarichi distributivi e gli altri requisiti applicabili alla propria sezione del Registro.
Fonte ufficiale
Il procedimento è stato comunicato da IVASS. La disciplina e le comunicazioni sui procedimenti di cancellazione sono disponibili anche nella sezione dedicata alle cancellazioni cumulative dal RUI.
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