Per il maltempo nel Lazio del 2026 sono previste prime misure economiche a favore delle famiglie e delle attività colpite dagli eventi eccezionali dei mesi di gennaio e febbraio nella Provincia di Frosinone e nella Città metropolitana di Roma Capitale. Per le attività economiche e produttive il contributo può arrivare fino a 20.000 euro per singola attività.
L’ordinanza della Protezione civile n. 1207 dell’11 agosto 2026 disciplina anche gli interventi per le abitazioni principali compromesse e la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui relativi agli immobili e alle attività interessate dall’emergenza.
Quanto può essere riconosciuto alle attività economiche?
Per favorire l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive direttamente colpite, l’ordinanza stabilisce un limite massimo di 20.000 euro di contributo per singola attività.
La quantificazione deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva le spese necessarie alla ripresa. Il Commissario delegato deve effettuare la ricognizione dei fabbisogni e successivamente individuare beneficiari, criteri di priorità e modalità attuative.
Il limite di 20.000 euro non deve quindi essere interpretato come un bonus automaticamente riconosciuto a tutte le imprese danneggiate. La stessa ordinanza precisa che la ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico del finanziamento.
Quali aiuti sono previsti per le abitazioni?
Per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa nella propria integrità funzionale dagli eventi calamitosi, il limite previsto per le prime misure di sostegno è pari a 5.000 euro.
L’ordinanza prevede inoltre contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie costrette a lasciare l’abitazione. Gli importi mensili partono da 400 euro per un nucleo composto da una sola persona e possono arrivare fino a 900 euro per le famiglie con almeno cinque componenti, con una maggiorazione di 200 euro in presenza delle condizioni specificamente indicate dal provvedimento.
Chi può chiedere la sospensione del mutuo?
Una delle misure più immediatamente operative riguarda la sospensione delle rate dei mutui.
Possono chiederla i titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o dichiarati inagibili e quelli collegati alla gestione di attività commerciali ed economiche svolte negli stessi immobili. Per le attività agricole la possibilità riguarda anche i mutui relativi alle attività svolte nei terreni interessati dagli eventi calamitosi.
La richiesta deve essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito. Il mutuatario può scegliere tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.
La sospensione può durare fino al ripristino dell’agibilità o dell’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
Cosa devono fare banche e intermediari?
Banche e intermediari finanziari devono informare i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione, indicando anche tempi di rimborso, costi dei pagamenti sospesi e il termine per esercitare la facoltà, che non può essere inferiore a trenta giorni.
L’ordinanza stabilisce inoltre una tutela specifica nel caso in cui l’intermediario non fornisca le informazioni previste nei termini: in tale situazione le rate in scadenza sono sospese fino al 14 luglio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Fonte ufficiale
Le misure sono contenute nell’ordinanza n. 1207 dell’11 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2026.
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