Per il maltempo nelle Marche del 2026 sono previste prime misure economiche per famiglie e attività colpite dagli eventi verificatisi tra il 26 marzo e il 3 aprile nella provincia di Ascoli Piceno e nel Comune di Amandola, in provincia di Fermo. Per le attività economiche e produttive il limite indicato dall’ordinanza arriva a 20.000 euro per singola attività.
L’ordinanza della Protezione civile n. 1208 del 14 agosto 2026 disciplina anche la ricognizione dei danni alle abitazioni e introduce la possibilità, in determinate condizioni, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui relativi agli immobili e alle attività interessate dagli eventi calamitosi.
Quanto può essere riconosciuto alle attività economiche?
Per valutare le prime misure di immediato sostegno alle attività economiche e produttive direttamente interessate, l’ordinanza stabilisce un limite massimo di 20.000 euro di contributo assegnabile alla singola attività.
La misura riguarda le spese necessarie per consentire l’immediata ripresa dell’attività e richiede un’apposita relazione tecnica con la descrizione degli interventi e dei costi necessari.
Questo non significa però che sia già aperto un bando generalizzato da 20.000 euro. L’ordinanza affida al Commissario delegato la ricognizione dei fabbisogni e la stima delle risorse necessarie, anche attraverso la modulistica prevista per le attività economiche e produttive.
Quali aiuti sono previsti per le abitazioni?
La ricognizione interessa anche i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella propria integrità funzionale a causa degli eventi meteorologici.
Per queste situazioni il limite massimo indicato per le prime misure economiche di sostegno è pari a 5.000 euro.
Anche in questo caso si tratta della procedura attraverso cui vengono individuati i fabbisogni e quantificate le risorse necessarie. I soggetti interessati dovranno quindi seguire le indicazioni operative che saranno rese disponibili dagli enti competenti nell’ambito dell’attuazione dell’ordinanza.
Chi può chiedere la sospensione del mutuo?
L’articolo 11 dell’ordinanza introduce inoltre una misura specifica sulla sospensione delle rate dei mutui.
Possono richiederla i titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o dichiarati inagibili e quelli collegati alla gestione di attività commerciali ed economiche svolte negli stessi immobili. Per le attività agricole la previsione si estende anche ai mutui riferiti alle attività svolte nei terreni interessati dagli eventi calamitosi.
La richiesta deve essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito. È possibile optare per la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.
La sospensione può operare fino al ripristino dell’agibilità o abitabilità dell’immobile e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, secondo quanto stabilito dall’ordinanza.
Quante risorse sono state stanziate?
Lo stato di emergenza era stato dichiarato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026 per una durata di dodici mesi. Per i primi interventi è stato previsto uno stanziamento iniziale di 4,31 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Il Presidente della Regione Marche è stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dall’ordinanza e per la successiva ricognizione dei fabbisogni.
Fonte ufficiale
Le misure sono contenute nell’ordinanza n. 1208 del 14 agosto 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2026.
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