Le agevolazioni fiscali del maso chiuso non vengono perse automaticamente quando alcuni terreni sono oggetto di permuta. La risposta n. 168/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso esaminato, la permuta autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi non comporta la decadenza dai benefici, purché siano rispettate precise condizioni.
Il chiarimento riguarda un maso chiuso ricevuto in donazione con applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 228/2001. Il beneficiario si era impegnato a condurre direttamente il maso per almeno dieci anni e successivamente intendeva permutare alcune superfici con quelle appartenenti a un altro maso chiuso.
Quali agevolazioni riguardano il maso chiuso
L’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste dalla normativa richiamata, a condizione che l’acquirente si impegni a condurre direttamente il maso per dieci anni.
Maso chiuso e compendio unico non sono la stessa cosa
L’Agenzia sottolinea che la disciplina del maso chiuso non può essere integralmente assimilata a quella del compendio unico. Il maso chiuso è infatti regolato dalla specifica normativa provinciale e costituisce un’unità aziendale familiare con proprie regole sulla struttura, sull’indivisibilità, sulle vicende successorie e sulle modificazioni della consistenza.
Questa distinzione è importante perché, mentre per il compendio unico una permuta può determinare la perdita delle agevolazioni, per il maso chiuso occorre considerare la sua disciplina speciale e il controllo esercitato dalla Commissione locale.
Quando è possibile modificare la consistenza del maso
Le modifiche della consistenza del maso chiuso non sono lasciate alla libera decisione del proprietario. La legge provinciale richiede l’autorizzazione della Commissione locale per i masi chiusi. In particolare, il distacco di una parte può essere autorizzato quando viene contemporaneamente aggregato al maso un altro appezzamento equivalente ai fini dell’economia aziendale.
La permuta autorizzata non comporta la decadenza
Nel caso sottoposto all’Agenzia, la Commissione locale aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando l’operazione come una permuta di terreni di eguale superficie.
L’Agenzia ritiene quindi che la stipula dell’atto di permuta, se eseguita conformemente all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale, non comporti la decadenza dalle agevolazioni fiscali già fruite in occasione della donazione del maso chiuso.
Resta l’obbligo di conduzione diretta per dieci anni
Il mantenimento del beneficio resta comunque legato alla condizione prevista dalla norma: deve proseguire la conduzione diretta del maso per il periodo di dieci anni previsto dall’articolo 5-bis, comma 3. La risposta dell’Agenzia non introduce quindi una deroga generale per qualsiasi permuta, ma riguarda un’operazione autorizzata e compatibile con la disciplina speciale del maso chiuso.
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