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Home > News > NASpI e dimissioni per violenza di genere: quando spetta

NASpI e dimissioni per violenza di genere: quando spetta

Aggiornato il 23 Agosto 2026

La NASpI può essere riconosciuta anche alle vittime di violenza di genere costrette a dimettersi per tutelare la propria sicurezza. Il chiarimento riguarda situazioni nelle quali i comportamenti subiti rendono oggettivamente impossibile proseguire il rapporto di lavoro.

Il principio è stato richiamato dal Ministero del Lavoro sulla base delle indicazioni operative fornite dall’INPS con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026.

Quando le dimissioni danno diritto alla NASpI

È necessario che esista un collegamento effettivo tra le condotte vessatorie e il contesto lavorativo. Può rilevare, ad esempio, una situazione documentata di molestie o minacce che renda impossibile raggiungere in sicurezza il luogo di lavoro.

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Dimissioni considerate come disoccupazione involontaria

Quando ricorrono le condizioni indicate, l’interruzione del rapporto viene considerata un atto di autodifesa e la disoccupazione è trattata come involontaria, in modo analogo alle dimissioni per giusta causa determinate dal fatto di un terzo.

Gli obblighi dopo l’accesso alla NASpI

Per chi percepisce la NASpI restano gli adempimenti previsti per i beneficiari, compresa l’iscrizione al SIISL e il percorso di attivazione con i servizi per l’impiego. La tutela economica si affianca quindi alle misure finalizzate al reinserimento lavorativo.

Violenza fuori dal luogo di lavoro: quando può rilevare per la NASpI

Il riconoscimento non è automatico e gli episodi di violenza non devono necessariamente verificarsi sul posto di lavoro. Possono rilevare anche condotte provenienti da soggetti estranei all’ambiente lavorativo, purché esista un collegamento concreto e documentato con l’impossibilità di proseguire il rapporto.

L’INPS cita, tra gli esempi, le molestie o le condotte persecutorie che impediscono alla vittima di raggiungere in sicurezza il luogo di lavoro. La valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso sulla base di elementi oggettivi e documentabili.

Fonte ufficiale: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicazione del 05/08/2026.

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