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Passaggio contabilità condominio

Home > Esperto risponde > Passaggio contabilità condominio

Una nostra lettrice Emma di Pesaro ci chiede maggiori informazioni in merito a passaggio contabilità condominio.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Passaggio contabilità condominio

Gentile staff, ho trovato nel vostro blog molte informazioni importanti per l’amministrazione del condominio.
Nel mio condominio è successo un pasticcio poco decoroso da raccontare:  il vecchio amministratore ha presentato in assemblea un rendiconto con dei conti salatissimi a carico dei condomini.

Alcuni di noi hanno chiesto una revisione ma lo stesso amministratore non ci ha dato la possibilità di poterla eseguire.
Dopo alcune settimane abbiamo convocato un’assemblea ed abbiamo finalmente nominato altro amministratore.
E qui viene la sorpresa: il vecchio amministratore si sta rifiutando, con scuse assurde, alla consegna della documentazione amministrativa in suo possesso sostenendo che la stessa sarà esposta soltanto ed eventualmente in sede giudiziale. Cosa ne pensate?

Emma – Pesaro

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La nostra risposta ad Emma

Buongiorno Emma e grazie per la tua domanda relativa sul passaggio contabilità condominio alla quale rispondiamo molto volentieri.
Il condominio può chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento dell’amministratore uscente.
In merito è da richiamare un una sentenza del Trib. Milano (n. 448/2010) la quale ha condannato l’amministratore uscente che non aveva consegnato la documentazione afferente alla cessata gestione condominiale al risarcimento danni a favore del condominio liquidati in via equitativa nell’importo di euro 15.000,00.

In nessun caso l’amministratore uscente può trattenere la documentazione in suo possesso.
Oltre ai profili civilistici, l’inadempimento può comportare il reato di appropriazione indebita (articolo 646 del Codice penale).
In tal senso ha disposto la Corte di cassazione, II sezione penale, con la sentenza n. 38660/2016.

Nelle motivazioni la Cassazione ricorda che «ai fini della configurazione del delitto di appropriazione indebita non può ritenersi determinante la ritualità o meno della convocazione dell’assemblea che aveva revocato il ricorrente».
Peraltro, dall’istruttoria sarebbe emerso come in assemblea l’amministratore avrebbe manifestato la volontà di dimettersi dalla carica e che, comunque, non aveva restituito né la somma né i libri contabili nonostante la formale richiesta dei condomini con raccomandata inviatagli dal legale del condominio.

Un saluto

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