Per la patente a crediti, dal 2 novembre 2026 si possono dichiarare 4 nuovi requisiti per ottenere crediti aggiuntivi: le qualifiche e le attività certificate del Mastro Formatore Artigiano, l’incentivo Cassa Edile/Edilcassa e la certificazione del regolamento delle cooperative. Lo comunica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ogni requisito vale 2 o 3 crediti, a seconda della voce dell’Allegato al D.M. 132/2024: ecco le condizioni da controllare e come aggiornare il punteggio senza confondere un requisito dichiarabile con un credito già attribuito.
Quali sono i quattro nuovi requisiti della patente a crediti
L’avviso INL del 2 novembre indica i numeri 8, 17, 23 e 25 dell’Allegato al decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132. Non sono requisiti inventati nel 2026: sono voci già previste dal decreto per le quali è ora disponibile la relativa dichiarazione nella gestione della patente.
- Requisito 8 — 3 crediti: certificazione della partecipazione del Mastro Formatore Artigiano all’addestramento e formazione pratica in cantiere dei propri dipendenti in materia di prevenzione e sicurezza.
- Requisito 17 — 2 crediti: possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
- Requisito 23 — 2 crediti: riconoscimento dell’incentivo Cassa Edile/Edilcassa per operai di primo livello in forza da oltre 18 mesi, entro il limite di un terzo degli operai in organico.
- Requisito 25 — 2 crediti: certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001.
I punteggi sono riportati nella tabella ufficiale dei crediti aggiuntivi allegata al D.M. 132/2024. Sono importi in punti della patente, non contributi in denaro e non un aumento automatico per tutte le imprese.
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Mastro Formatore Artigiano: la differenza tra 2 e 3 crediti
Le due voci che riguardano il Mastro Formatore Artigiano non sono sinonimi. Il numero 17 valorizza il possesso della qualifica riconosciuta dal contratto collettivo dell’edilizia artigiana. Il numero 8 richiede invece una certificazione dell’attività pratica di formazione e addestramento in cantiere specifica su prevenzione e sicurezza, svolta dal Mastro con i dipendenti.
Di conseguenza, documentare la sola qualifica non è sufficiente a dichiarare anche il requisito 8. Chi ritiene di possedere entrambi deve verificare separatamente la documentazione e la corrispondenza con le definizioni normative. In assenza di prova del requisito ulteriore, non bisogna conteggiare quei 3 crediti.
Cassa Edile ed Edilcassa: quando spettano i due punti
Il requisito 23 riguarda un incentivo già riconosciuto dalla Cassa Edile o Edilcassa, non semplicemente l’iscrizione a una Cassa. La tabella del D.M. 132/2024 richiede che l’impresa abbia denunciato nel sistema operai inquadrati al primo livello e in forza da oltre 18 mesi, in un numero pari o inferiore a un terzo di tutti gli operai in organico.
I due crediti sono collegati al riconoscimento dell’incentivo indicato dalla norma. La presenza di dipendenti di primo livello, presa isolatamente, non prova quindi di avere diritto all’incremento. È opportuno conservare la documentazione dell’ente bilaterale o della Cassa pertinente.
Cooperative: due crediti per il regolamento interno certificato
Il requisito 25 è riservato alla specifica fattispecie della certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Non è sufficiente che la società sia costituita in forma cooperativa: deve essere verificato il possesso della certificazione prevista.
Chi gestisce una cooperativa che opera nei cantieri deve quindi distinguere il regolamento interno effettivamente certificato dal solo testo adottato e dalla documentazione ordinaria dell’organizzazione. Anche qui il credito aggiuntivo resta subordinato alla corrispondenza con la specifica previsione ministeriale.
Come dichiarare i nuovi requisiti nel portale INL
La comunicazione del 2 novembre precisa che possono dichiararli le imprese e i lavoratori autonomi già titolari della patente a crediti, direttamente oppure tramite un delegato. L’accesso operativo si effettua attraverso il Portale dei Servizi INL, nell’area dedicata alla gestione della patente e dei requisiti ulteriori.
Il manuale INL «Istanza Patente a Crediti e Requisiti Ulteriori» spiega che l’accesso è consentito a rappresentanti legali, titolari, lavoratori autonomi e delegati autorizzati. La guida indica l’utilizzo di SPID, CIE, CNS o eIDAS; per i soggetti che operano in delega sono previste le credenziali professionali applicabili.
- Accedere al portale ufficiale con le credenziali previste.
- Aprire il servizio «Istanza Patente a Crediti e Requisiti Ulteriori» e selezionare l’impresa o il lavoratore autonomo interessato.
- Entrare nella sezione «Gestisci requisiti per crediti ulteriori» e individuare la voce 8, 17, 23 o 25 effettivamente posseduta.
- Compilare la dichiarazione seguendo le richieste del sistema e conservare le evidenze del requisito per i controlli.
Il decreto precisa che i crediti ulteriori possono essere attribuiti già al momento della richiesta di patente se i requisiti sono posseduti; se maturano dopo, il punteggio si aggiorna tramite procedura telematica. Non confondere quindi la nuova possibilità di dichiarazione con una proroga generalizzata o con l’obbligo di ripresentare la domanda iniziale.
Cosa cambia davvero per imprese edili e lavoratori autonomi
La dotazione iniziale della patente è di 30 crediti, con possibili incrementi secondo le condizioni del decreto e fino al massimo complessivo di 100. I quattro requisiti del 2 novembre riguardano solo alcune condizioni aggiuntive e non modificano da soli le regole di rilascio, decurtazione o sospensione della patente.
Se la certificazione ha validità periodica, la perdita del requisito può comportare la sottrazione dei crediti connessi. Chi presenta una dichiarazione dovrebbe perciò verificare non soltanto di possedere il documento oggi, ma anche se dovrà mantenerlo aggiornato.
Per il quadro generale sui controlli nei cantieri si può leggere il nostro approfondimento sulle sanzioni e verifiche della patente a crediti nel 2026. Per l’attribuzione dei punti ulteriori e i relativi presupposti prevalgono invece l’avviso INL del 2 novembre 2026 e il D.M. 132/2024.
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Caterina
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