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Pec amministratori condominio

Home > Esperto risponde > Pec amministratori condominio

Una nostra lettrice Paola di Rovigo ci chiede maggiori informazioni in merito a pec amministratori condominio.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Pec amministratori condominio

Buonasera staff. sono Paola di Rovigo, amministratore di condominio.
Come sapete ho affidato a Voi la gestione fiscale di due condomini  e adesso vi chiedo se potete togliermi un dubbio che ritenga possa interessare molti miei colleghi.
E’ necessario per i miei condomini prendere una pec dedicata?

Paola – Rovigo

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La nostra risposta a Paola

Buonasera Paola e grazie per la tua domanda relativa a pec amministratori condominio alla quale rispondiamo molto volentieri.
La posta elettronica certificata (PEC) è definibile come un sistema di trasporto di documenti informatici che offre, rispetto alla normale posta elettronica, la garanzia della certezza dell’invio e della avvenuta o mancata consegna dei messaggi al destinatario).

In particolare, si tratta di uno strumento equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento.
La normativa italiana ha disciplinato a più riprese le varie fasi di funzionamento della PEC, disegnando un quadro normativo di riferimento molto preciso: si tratta del D.P.R. 11/02/2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27,L. 16/01/2003, n. 3).

Premesso che, come anticipato, l’impiego della PEC consente al mittente di ottenere una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio nonché della eventuale documentazione al medesimo allegata, il sistema coinvolge diversi soggetti:

  • il mittente della comunicazione, ovvero il mittente del messaggio e degli eventuali allegati da inviare in forma di posta elettronica certificata;
  • il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario;
  • il destinatario della comunicazione del mittente;
  • il gestore della casella di posta elettronica certificata intestata al destinatario.

Sia il mittente che il destinatario possono essere privati, pubbliche amministrazioni, imprese, enti, associazioni, ecc.
Perché un messaggio di PEC vada a buon fine, è necessario che sia il mittente che il destinatario siano in possesso di una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati iscritti all’elenco pubblico tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

La PEC è dunque uno strumento straordinario anche per le comunicazioni tra condominio e condomino.
Anche nel diritto condominiale ha trovata espressa cittadinanza.

Una previsione specifica è stata espressamente dettata in tema di avviso di convocazione.
L’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. (novellato dalla riforma) ha disposto che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione del-l’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

In caso poi di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

La prescrizione normativa citata consente dunque all’amministratore, una volta in possesso di una PEC, in via facoltativa o obbligatoria (es: esercizio dell’attività in forma di impresa o professionale) di utilizzarla per inviare l’avviso di convocazione dell’assemblea nei confronti di quei condòmini quali gli abbiano manifestato la volontà di avvalersi, per le comunicazioni inerenti al condominio amministrato.

Un saluto

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