Una pensione pubblica svizzera può restare tassata esclusivamente in Svizzera anche quando il beneficiario trasferisce la residenza fiscale in Italia. La doppia cittadinanza italiana e svizzera, da sola, non cambia questo trattamento.
È il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026, richiamata da FiscoOggi. La conclusione deriva dall’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera e riguarda una pensione collegata a un precedente impiego presso un’amministrazione pubblica svizzera.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il contribuente coinvolto possiede sia la cittadinanza italiana sia quella svizzera e intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. In passato ha lavorato presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera.
Dal precedente rapporto di impiego deriva una prestazione previdenziale erogata dalla Cassa pensioni federale Publica. Il dubbio riguardava quindi lo Stato competente a tassare la pensione una volta trasferita la residenza in Italia.
Perché la pensione resta imponibile in Svizzera
La regola generale italiana prevede che una persona fiscalmente residente in Italia sia soggetta al principio della tassazione mondiale. In linea generale, quindi, nel reddito imponibile rientrano anche redditi e pensioni prodotti o percepiti all’estero.
Questa regola interna deve però essere coordinata con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Nel rapporto con la Svizzera assume particolare rilievo l’articolo 19 della Convenzione, dedicato alle remunerazioni e pensioni collegate a servizi resi a uno Stato o a determinati enti pubblici.
Nel caso analizzato, l’Agenzia ritiene applicabile la tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione, cioè la Svizzera, perché la prestazione conserva natura pubblica e risultano soddisfatte le condizioni previste dalla Convenzione.
Le tre condizioni da verificare
La conclusione non dipende semplicemente dal fatto che la pensione arrivi dalla Svizzera. Per applicare il trattamento previsto dall’articolo 19 occorre verificare concretamente la natura della prestazione e il rapporto con lo Stato erogatore.
- la pensione deve provenire da uno Stato contraente, da una sua articolazione pubblica o da un ente rientrante nelle previsioni convenzionali;
- deve derivare da servizi resi in precedenza a quello Stato o alla relativa amministrazione pubblica;
- il beneficiario deve possedere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la remunerazione o pensione, secondo quanto previsto dalla disposizione convenzionale.
Nel caso oggetto dell’interpello, la Cassa Publica è stata considerata istituzione di diritto pubblico della Confederazione svizzera e la prestazione è collegata al precedente impiego presso l’amministrazione federale.
La doppia cittadinanza non esclude la regola convenzionale
Il punto più rilevante della risposta riguarda la doppia nazionalità. Secondo l’Agenzia, l’articolo 19 richiede che il beneficiario sia cittadino dello Stato dal quale proviene la pensione, ma non richiede che quella cittadinanza sia esclusiva.
Di conseguenza, il fatto che la stessa persona possieda anche la cittadinanza italiana non fa venir meno la potestà impositiva esclusiva attribuita alla Svizzera quando ricorrono gli altri presupposti della disposizione.
L’Agenzia richiama anche un precedente orientamento espresso nell’interpello n. 172/2023 e la definizione di “nazionali” contenuta nella Convenzione.
Cosa cambia trasferendo la residenza fiscale in Italia
Il trasferimento della residenza fiscale in Italia non determina automaticamente la tassazione italiana della pensione pubblica svizzera. Occorre prima verificare se una disposizione convenzionale attribuisca in via esclusiva la potestà impositiva all’altro Stato.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, la risposta è positiva: nonostante la nuova residenza fiscale italiana, la pensione pubblica resta imponibile soltanto in Svizzera.
Attenzione: la regola non vale per tutte le pensioni svizzere
La risposta non deve essere estesa indistintamente a qualsiasi pensione proveniente dalla Svizzera. La Convenzione distingue infatti le pensioni pubbliche dalle prestazioni di natura privata, per le quali possono applicarsi disposizioni differenti.
Prima di stabilire dove una pensione estera debba essere tassata occorre quindi verificare almeno la natura pubblica o privata della prestazione, l’ente erogatore, il precedente rapporto di lavoro, la residenza fiscale del beneficiario, la cittadinanza e la specifica Convenzione internazionale applicabile.
Il rapporto con il principio della tassazione mondiale
Per i residenti fiscali in Italia, l’articolo 3 del TUIR prevede in via generale l’imposizione sui redditi ovunque prodotti. Le pensioni rientrano inoltre tra i redditi assimilati al lavoro dipendente secondo la disciplina interna.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono però derogare alla regola interna e attribuire il potere di tassare esclusivamente a uno degli Stati coinvolti. È proprio questo coordinamento tra TUIR e Convenzione che determina il risultato nel caso della pensione pubblica svizzera esaminata dall’Agenzia.
Fonte
Il chiarimento deriva dalla risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate ed è illustrato da FiscoOggi.
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