IVASS rende permanente il monitoraggio dei prezzi delle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Con il Provvedimento n. 175 del 29 settembre 2026, le compagnie devono trasmettere due volte l’anno i dati relativi ai contratti in vigore, così da permettere all’Autorità e al Garante per la sorveglianza dei prezzi di verificare l’andamento dei premi e individuare possibili pratiche speculative.
La novità non introduce una nuova comunicazione a carico delle imprese assicurate e non modifica, da sola, le scadenze dell’obbligo di copertura. Cambia invece il sistema di vigilanza: la raccolta, finora gestita attraverso richieste periodiche al mercato, entra stabilmente nel Regolamento IVASS n. 36/2017 con date, destinatari e istruzioni definite.
Cosa cambia con il Provvedimento IVASS n. 175/2026
Il provvedimento aggiunge al Regolamento IVASS due rilevazioni statistiche. La prima riguarda i prezzi delle coperture obbligatorie per calamità naturali ed eventi catastrofali; la seconda riguarda le polizze di responsabilità civile sanitaria.
Per le polizze catastrofali, le compagnie che esercitano il ramo 8 — incendio e altri danni ai beni — e hanno in portafoglio le coperture obbligatorie devono comunicare i dati di tutti i contratti in vigore alle date di riferimento. La cadenza diventa semestrale:
| Contratti in vigore alla data | Termine di trasmissione a IVASS |
|---|---|
| 31 marzo | 30 aprile dello stesso anno |
| 30 settembre | 31 ottobre dello stesso anno |
Il nuovo sistema è entrato in vigore il 30 settembre 2026. L’obbligo di invio riguarda le imprese di assicurazione, non il titolare dell’impresa che ha sottoscritto la polizza. L’azienda assicurata deve continuare a gestire contratto, pagamento del premio, valori assicurati e documentazione, ma non deve compilare un nuovo flusso statistico per IVASS.
Perché IVASS raccoglie i prezzi ogni sei mesi
La relazione che accompagna il provvedimento chiarisce la finalità: rendere strutturale la rilevazione dei prezzi delle coperture obbligatorie e fornire al Garante per la sorveglianza dei prezzi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli elementi necessari al controllo contro possibili operazioni speculative sui premi.
Il monitoraggio semestrale permette di osservare come cambiano i prezzi dopo l’introduzione dell’obbligo, distinguendo le polizze in base alle caratteristiche del rischio e del contratto. Questo non equivale però a un tariffario pubblico obbligatorio e non introduce un prezzo massimo. IVASS raccoglie e analizza i dati; il premio della singola azienda continua a dipendere dalla valutazione del rischio effettuata dalla compagnia.
- Non è un tetto ai premi: il provvedimento non fissa una tariffa uguale per tutte le imprese.
- Non garantisce riduzioni automatiche: l’eventuale variazione dipende dal mercato, dal rischio e dalle condizioni contrattuali.
- Non crea un nuovo adempimento per l’assicurato: i flussi sono trasmessi dalle compagnie.
- Non sostituisce il preventivo: i dati pubblici servono come riferimento, non come offerta vincolante.
Come consultare i prezzi pubblicati da IVASS
IVASS ha già predisposto una sezione dedicata ai prezzi effettivi delle polizze cat-nat. Il file principale permette di visualizzare i premi per provincia e fascia di valore dei beni assicurati; i file di dettaglio aggiungono tabelle e indicatori di approfondimento.
Questi dati devono essere letti con cautela. IVASS precisa che i contratti osservati sono eterogenei: possono cambiare la localizzazione dell’immobile, il valore assicurato, le clausole, le franchigie, gli scoperti, le esclusioni e la data di stipula. Due imprese nella stessa provincia, quindi, possono ricevere preventivi molto diversi senza che uno dei due sia necessariamente errato.
| Dato IVASS | Come utilizzarlo |
|---|---|
| Provincia | Confrontare il proprio premio con il territorio nel quale si trova il rischio assicurato. |
| Valore dei beni | Selezionare una fascia coerente con fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature dichiarati. |
| Premio osservato | Usarlo come indicatore di mercato, non come preventivo personale. |
| Dati di dettaglio | Verificare distribuzione e variabilità prima di trarre conclusioni dal solo valore medio. |
Il confronto ha senso solo tra coperture comparabili. Un premio più basso può derivare da uno scoperto più elevato, da limiti di indennizzo inferiori o da esclusioni più ampie. Prima di scegliere occorre quindi leggere condizioni e allegati, non soltanto il prezzo annuale.
Cosa controllare quando si confrontano due polizze catastrofali
La rilevazione pubblica aiuta a capire l’ordine di grandezza dei premi, ma la decisione dell’impresa richiede una verifica contrattuale. Almeno sei elementi devono essere confrontati nella stessa tabella o richiesta di offerta:
- Beni assicurati: verificare che fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature siano descritti correttamente e con valori aggiornati.
- Eventi coperti: controllare quali calamità rientrano nella garanzia e come vengono definite nel contratto.
- Somma assicurata e limiti: distinguere il valore dichiarato dal massimo effettivamente indennizzabile.
- Franchigia e scoperto: calcolare la parte del danno che resta a carico dell’impresa.
- Esclusioni e condizioni: leggere le clausole che possono limitare il pagamento in presenza di particolari caratteristiche del bene o dell’evento.
- Procedura del sinistro: verificare termini di denuncia, documentazione richiesta, perizia e modalità di liquidazione.
Il premio va poi inserito nel budget insieme agli altri costi di gestione. Per costruire una previsione più completa puoi utilizzare anche la guida RM sul costo annuale della Partita IVA, distinguendo sempre le spese obbligatorie da quelle legate alla struttura concreta dell’attività.
Cosa cambia davvero per imprese e professionisti
Per chi deve acquistare o rinnovare una copertura, il beneficio principale è informativo. La raccolta semestrale rende possibile seguire l’evoluzione del mercato con maggiore continuità e confrontare il preventivo ricevuto con dati aggregati riferiti a provincia e valore dei beni.
Il provvedimento non modifica direttamente il contratto già sottoscritto. Non obbliga la compagnia a ridurre il premio, non elimina franchigie o scoperti e non trasforma automaticamente una vecchia polizza in una copertura conforme. L’impresa deve continuare a verificare che i beni, i valori e le condizioni siano aggiornati, soprattutto dopo acquisti, ampliamenti, trasferimenti di sede o modifiche agli impianti.
Il monitoraggio IVASS modifica le scadenze dell’obbligo?
No. Il Provvedimento n. 175 disciplina i flussi statistici che le compagnie inviano a IVASS. Le scadenze e l’ambito dell’obbligo assicurativo derivano dalla normativa primaria e dai relativi provvedimenti attuativi: non vanno ricavati dalle date del 30 aprile e del 31 ottobre, che sono termini riservati alle comunicazioni delle assicurazioni.
Un premio superiore alla media è automaticamente speculativo?
No. Una differenza può dipendere dal rischio territoriale, dal valore dei beni, dalle caratteristiche costruttive, dalle franchigie e dalle garanzie. Un prezzo anomalo va valutato confrontando condizioni realmente equivalenti. Il monitoraggio serve alle Autorità per osservare il mercato nel suo complesso, non per dichiarare irregolare ogni preventivo sopra la media.
La rilevazione separata sulle polizze RC sanitaria
Lo stesso provvedimento rende strutturale anche la raccolta dei dati sulle polizze di responsabilità civile sanitaria. In questo caso la cadenza è annuale: le compagnie comunicano entro il 30 aprile i dati relativi ai contratti in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente.
| Rilevazione | Data dei contratti | Invio ordinario |
|---|---|---|
| Polizze catastrofali | 31 marzo e 30 settembre | 30 aprile e 31 ottobre |
| RC sanitaria | 31 dicembre | 30 aprile dell’anno successivo |
In fase di prima applicazione, i dati RC sanitaria riferiti al 2025 devono essere trasmessi entro il 31 dicembre 2026. Anche questa comunicazione è a carico delle imprese di assicurazione. La riforma punta a migliorare la qualità dei dati, eliminando duplicazioni e variabili che nelle rilevazioni precedenti risultavano spesso mancanti.
Fonti ufficiali
Le nuove regole sono contenute nel Provvedimento IVASS n. 175 del 29 settembre 2026 e nella relativa relazione illustrativa. L’avviso è stato pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2026.
In sintesi: IVASS riceverà ogni sei mesi i dati sui contratti catastrofali in vigore, mentre la rilevazione sulla RC sanitaria sarà annuale. Per le imprese assicurate non nasce un nuovo invio, ma aumenta la disponibilità di informazioni utili per confrontare i premi e leggere con maggiore consapevolezza preventivi, franchigie e condizioni.
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Caterina
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