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Premi INAIL: cambiano rateazione e sanzioni civili

News·Aggiornato il 23 Agosto 2026

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 29 del 15 giugno 2026 relativa al pagamento dei premi e degli accessori.

Il documento riguarda in particolare la modifica del tasso di interesse applicato alle rateazioni e della misura delle sanzioni civili.

Argomenti del post

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  • Rateazione dei premi INAIL
  • Modifica delle sanzioni civili
  • Dove verificare le nuove misure
  • Nuovi tassi INAIL dal 17 giugno 2026
  • Quanto sono le sanzioni civili

Rateazione dei premi INAIL

La circolare interviene sul tasso di interesse utilizzato per la rateazione dei premi e degli accessori dovuti all’INAIL.

Imprese e intermediari che utilizzano piani di pagamento rateale devono quindi verificare le nuove indicazioni contenute nel documento ufficiale.

Modifica delle sanzioni civili

Il provvedimento riguarda anche la misura delle sanzioni civili. La circolare costituisce il riferimento da utilizzare per conoscere condizioni, decorrenze e modalità applicative.

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Dove verificare le nuove misure

Le percentuali e le modalità operative devono essere verificate direttamente nella circolare INAIL n. 29/2026, evitando di utilizzare valori riferiti a periodi precedenti.

Nuovi tassi INAIL dal 17 giugno 2026

Per le istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 il tasso applicato ai debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 4,40%. I piani di ammortamento già in corso non cambiano e continuano a utilizzare il tasso vigente alla data della domanda.

Quanto sono le sanzioni civili

  • 7,90% annuo in caso di mancato o ritardato pagamento;
  • 2,40% se il pagamento viene effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione e prima di contestazioni;
  • in caso di evasione, la misura può arrivare al 9,90% in funzione dei tempi di regolarizzazione.

Resta il limite massimo previsto dalla disciplina: la sanzione civile non può superare il 40% dei premi non pagati entro la scadenza.

Fonte ufficiale: INAIL, pubblicazione del 15/06/2026.

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