Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime: In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Per applicare correttamente la novità è opportuno verificare destinatari, decorrenza, condizioni e istruzioni operative indicate dalla fonte ufficiale.
Cosa cambia con il nuovo aggiornamento?
Questo è il principio espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 170/2026.
Cosa stabilisce il provvedimento?
Il caso in esame La questione sottoposta all’Agenzia delle entrate riguarda una società iscritta nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale previsto dal “decreto Fintech” (Dl n. 25/2023).
Il contribuente gestisce una piattaforma basata su tecnologia Dlt (Distributed Ledger Technology) destinata all’emissione e alla circolazione in forma digitale (c.d. “tokenizzata”) di strumenti finanziari, tra cui obbligazioni e titoli di debito soggetti al regime fiscale disciplinato dal decreto legislativo n. 239/1996.
Come funziona la procedura?
Ha, inoltre, domandato se il modello organizzativo adottato, fondato sulla separazione delle funzioni tra gestore del registro e società fiduciaria, sia compatibile con la disciplina dettata dal Dlgs n. 239/1996, relativa al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti da strumenti finanziari.
Tuttavia, la relazione illustrativa del decreto, all’articolo 8, afferma espressamente che «restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale».
Chi riguarda la novità e quali condizioni si applicano?
Tale normativa individua i soggetti tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva e disciplina anche i casi di esenzione riconosciuti ad alcune categorie di investitori non residenti, purché siano rispettati specifici requisiti, tra i quali il deposito dei titoli presso intermediari abilitati qualificati.
Fonte ufficiale
FiscoOggi – Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale.
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Caterina
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