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Regime forfettario per Scrittori

Aggiornato il 23 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario per Scrittori

Questa guida raccoglie gli aspetti fiscali essenziali per chi lavora come scrittore e vuole valutare il regime forfettario. L’obiettivo è collegare correttamente attività svolta, Partita IVA, codice ATECO, previdenza e imposta, senza trattare la professione come una semplice etichetta.

Nel 2026 il regime forfettario mantiene la soglia ordinaria di 85.000 euro di ricavi o compensi. La soglia non è però l’unico requisito: prima di applicare il regime occorre verificare anche le cause di esclusione e le condizioni soggettive previste dalla normativa.

Come inquadrare l’attività di scrittori

Pubblicare un’opera propria, scrivere testi su commissione e cedere diritti d’autore sono situazioni diverse. Non ogni compenso di uno scrittore richiede necessariamente lo stesso trattamento.

Per impostare correttamente l’avvio occorre distinguere attività professionale continuativa e sfruttamento del diritto d’autore, scegliere il corretto trattamento fiscale, aprire la Partita IVA quando necessaria e verificare la previdenza.

Codice ATECO 2025

ATECO 2025 prevede 90.11.09 – Altre attività di creazione letteraria e composizione musicale, che include espressamente scrittori individuali, sceneggiatura, stesura di testi per terzi e manuali tecnici.

ATECO 2025 è la classificazione utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. L’aggiornamento 2026 ha riguardato le relazioni di corrispondenza con la precedente classificazione e non ha modificato struttura e descrizioni dei codici ATECO 2025.

Coefficiente di redditività

Per il tipico inquadramento descritto in questa guida il coefficiente di redditività di riferimento è 67%. Se la stessa professione può essere svolta con attività ATECO differenti, il coefficiente va confermato sul codice effettivamente utilizzato.

Nel regime forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. Si applica ai ricavi o compensi incassati il coefficiente di redditività previsto per l’attività; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni per la nuova attività.

Previdenza

Prima di aprire una Partita IVA bisogna distinguere i compensi professionali dalle somme percepite per cessione o utilizzazione economica del diritto d’autore. La previdenza può cambiare in base alla natura del reddito e all’attività svolta.

Se devi iniziare l’attività, trovi i passaggi nella guida su aprire Partita IVA per scrittori; per verificare l’inquadramento puoi approfondire il codice ATECO per scrittori; per stimare imposta e contributi trovi esempi nel calcolo tasse per scrittori; per la gestione continuativa è disponibile l’approfondimento sul commercialista per scrittori.

Controlli prima di scegliere il forfettario

  • attività reale e codice ATECO coerente;
  • requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario;
  • corretto inquadramento previdenziale;
  • eventuali requisiti professionali, camerali, sanitari o autorizzativi;
  • convenienza economica considerando contributi e costi realmente sostenuti.

In sintesi

Per scrittori il regime forfettario può semplificare la gestione, ma il calcolo corretto parte sempre dall’inquadramento. Prima si definiscono attività, ATECO e previdenza; solo dopo si stimano reddito imponibile e imposta.

Verifica normativa 2026

Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.

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