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Regime semplificato e fatture

Home > Esperto risponde > Regime semplificato e fatture

Un nostro lettore Ennio di Fano ci chiede maggiori informazioni in merito a regime semplificato e fatture.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Regime semplificato e fatture

Buonasera regimeminimi mi sono imbattuto nel vostro sito e leggendo questa rubrica dell’esperto risponde ho trovato tante risposte davvero interessanti almeno per me. Ho già contattato il vostro centralino per un preventivo e molto gentilmente ho ricevuto già molte delucidazione sulla mia attività di elettricista. Approfitto anche io del vostro servizio gratuito “esperto risponde” per porvi questa domanda:

come tutti gli artigiani alla fine del 2016 ho dovuto emettere fatture ai miei clienti con partita Iva quale condizione per riceverne il pagamento durante il 2017.
Come ho letto dai vostri articoli, dal 2017 i miei compensi sono conteggiati non con il criterio di competenza ma con quello di cassa.
Se non capisco male i miei compensi saranno tassati due volte: la prima volta nel 2016, periodo d’imposta durante il quale ho emesso la fattura; la seconda volta nel 2017, periodo d’imposta durante il quale riscuoto. Se è come ho descritto mi sembra una grave ingiustizia. Funziona come ho descritto?

Ennio – Fano

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La nostra risposta a Ennio

Ciao Ennio, grazie per la tua domanda su regime semplificato e fatture.
Fortunatamente non hai ragione. In sede di prima applicazione del nuovo regime (ma analoghe conclusioni valgono anche nel transito dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata), i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che correttamente, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017.

Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com

 

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