La riammissione alla Rottamazione-quater 2026 continua con il calendario dei pagamenti previsto per i contribuenti che hanno scelto il piano rateale. Dopo le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio e 31 luglio, la successiva rata prevista nel 2026 è quella del 30 novembre.
La riammissione era stata introdotta dalla Legge n. 15/2025 per consentire il rientro nella Definizione agevolata ad alcuni contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024.
Chi poteva essere riammesso alla Rottamazione-quater?
La possibilità riguardava esclusivamente debiti già inseriti in precedenza in un piano della Rottamazione-quater e per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, si era verificata la decadenza dalla misura agevolativa.
In particolare, potevano rientrare i debiti per i quali non erano state versate una o più rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024 oppure quando almeno una rata era stata pagata in ritardo rispetto al termine previsto, oltre i cinque giorni di tolleranza, o per un importo inferiore a quello dovuto.
I contribuenti che risultavano invece regolari con tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 dovevano continuare a seguire il precedente piano di pagamento della Rottamazione-quater.
Quali sono le scadenze della riammissione nel 2026?
Chi aveva presentato la domanda di riammissione e scelto il pagamento rateale può proseguire secondo il calendario stabilito dalla legge.
Per il 2026 sono previste quattro scadenze:
- 28 febbraio 2026;
- 31 maggio 2026;
- 31 luglio 2026;
- 30 novembre 2026.
Il piano continua poi nel 2027 con scadenze fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Come funziona il piano fino a dieci rate?
Al momento della domanda di riammissione il contribuente poteva scegliere di pagare quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure attraverso un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.
Le prime due rate del piano erano previste il 31 luglio e il 30 novembre 2025. Le successive scadenze ricadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Alle somme dovute nell’ambito della Definizione agevolata si applicano inoltre interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
L’importo complessivo comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione tiene conto anche degli eventuali pagamenti effettuati dopo la precedente decadenza, per la parte imputata al capitale.
Fonte ufficiale
Le regole derivano dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sulla riammissione alla Rottamazione-quater, pubblicata dopo l’entrata in vigore della Legge n. 15/2025.
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