Nuove imprese possono accedere allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà collegati alla CIGS. Con il messaggio n. 2758 dell’8 settembre 2026, l’INPS comunica l’ammissione di ulteriori aziende alla riduzione contributiva prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996.
Il provvedimento interessa le imprese indicate nell’allegato al messaggio INPS i cui periodi di CIGS con contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. Per queste aziende diventa quindi possibile procedere al recupero delle somme spettanti attraverso il conguaglio contributivo.
Quali imprese possono utilizzare lo sgravio contributivo
L’ammissione non riguarda indistintamente tutte le aziende che hanno utilizzato contratti di solidarietà. Il messaggio INPS individua ulteriori imprese già comprese negli specifici provvedimenti di ammissione e riportate nell’allegato n. 1.
La condizione temporale indicata dall’Istituto riguarda i periodi di CIGS collegati ai contratti di solidarietà che risultano conclusi entro il 30 novembre 2025.
Il recupero può essere effettuato entro il limite massimo stabilito dai rispettivi decreti direttoriali. Sono conguagliabili esclusivamente le somme effettivamente spettanti all’impresa, determinate applicando i criteri già illustrati dall’INPS con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025.
Come recuperare lo sgravio tramite UNIEMENS
Per consentire alle aziende interessate di utilizzare concretamente lo sgravio, le strutture territoriali dell’INPS devono attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.
Una volta presente il codice, il recupero della riduzione contributiva avviene attraverso il flusso UNIEMENS. L’impresa deve valorizzare l’elemento “ImportoACredito” utilizzando il codice causale “L972”.
Il conguaglio deve riguardare soltanto l’importo effettivamente riconosciuto e non può superare il limite previsto dal decreto direttoriale riferito alla singola impresa.
Entro quando effettuare il conguaglio
L’INPS stabilisce che le operazioni di conguaglio debbano essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.
Considerando che il messaggio n. 2758 è stato pubblicato l’8 settembre 2026, il termine operativo indicato dall’Istituto porta al 16 dicembre 2026.
Per le imprese che intendono recuperare lo sgravio è quindi importante verificare tempestivamente l’attribuzione del codice di autorizzazione 1W e predisporre correttamente il flusso UNIEMENS con la causale prevista.
Cosa succede alle imprese sospese o cessate
Il messaggio disciplina anche il caso delle imprese che hanno sospeso o cessato l’attività. Per queste posizioni il recupero non avviene attraverso il normale flusso corrente, ma utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive indicata dall’INPS.
Anche in questo caso restano fermi i limiti delle somme effettivamente spettanti e gli importi autorizzati dai relativi decreti.
Fonte ufficiale
Il riferimento è il messaggio INPS n. 2758 dell’8 settembre 2026 sullo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà.
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