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Sovraindebitamento e debiti fiscali: nuove regole AdE sull’esdebitazione

Aggiornato il 24 Ottobre 2026

Sovraindebitamento ed esdebitazione: con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si trattano i debiti fiscali nelle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le indicazioni riguardano consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e altri debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. In presenza dei requisiti di legge, anche una parte dei debiti tributari può rientrare nel piano di regolazione della crisi e nell’esdebitazione; non significa però che ogni cartella o imposta non pagata venga automaticamente cancellata.

La circolare 9/E del 2026 è la seconda parte dei chiarimenti dell’Amministrazione sul decreto legislativo 14/2019. Affronta la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e la liberazione dai debiti residui. L’obiettivo è rendere più uniforme l’attività degli uffici fiscali nelle procedure giudiziali, distinguendo le posizioni dei diversi debitori e le garanzie dei creditori pubblici. Per chi ha debiti con il Fisco è essenziale individuare prima la procedura ammessa e il trattamento del singolo credito.

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento nel 2026

Il sovraindebitamento riguarda, nel quadro del Codice della crisi, situazioni di difficoltà economica o insolvenza di soggetti che non possono ricorrere alle procedure ordinarie di liquidazione giudiziale. Fra i potenziali destinatari vi sono consumatori, professionisti, imprenditori minori e imprenditori agricoli, oltre ad altri soggetti individuati dalla legge. La qualifica del debitore e l’origine dei debiti incidono sulla scelta dello strumento da utilizzare.

La presenza di debiti tributari non esclude, di per sé, l’accesso a una procedura di composizione della crisi. Occorre tuttavia ricostruire il passivo, distinguere debiti personali e professionali e verificare la situazione patrimoniale. Il coinvolgimento dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) permette di raccogliere documentazione e predisporre la proposta o la relazione necessaria nel percorso previsto dal Codice. Non basta una dichiarazione del debitore di non poter pagare per ottenere una riduzione dei debiti.

Un elemento importante riguarda le procedure familiari disciplinate dall’articolo 66 del Codice: la trattazione congiunta non produce una fusione dei patrimoni dei familiari. Attività, passività e posizioni dei debitori rimangono distinte e i debiti solidali vanno rappresentati correttamente in ciascuna posizione. Questo aspetto conta quando nello stesso nucleo convivono debiti privati e impegni collegati a un’attività economica.

La circolare affronta anche la documentazione a supporto della procedura. La nomina di un attestatore indipendente non è un passaggio sempre obbligatorio nell’ambito della disciplina esaminata; la valutazione tecnica può comunque essere utile nei casi complessi. Non significa che le informazioni presentate siano esenti da verifica: il piano deve essere attendibile, con dati completi su entrate, beni, debiti e creditori interessati.

Ristrutturazione del consumatore oppure concordato minore: le differenze

La ristrutturazione dei debiti del consumatore si rivolge alle persone fisiche le cui obbligazioni sono state assunte per esigenze estranee all’attività professionale o imprenditoriale. Un debito personale legato a consumi familiari è dunque diverso da un’esposizione nata nello svolgimento di un’impresa. Se la situazione comprende anche debiti professionali, occorre esaminare se il soggetto debba utilizzare altri strumenti, tra cui il concordato minore quando ne ricorrano le condizioni.

Il concordato minore consente ai soggetti ammessi dalla legge di presentare una proposta di regolazione dei debiti, con il trattamento dei creditori secondo le priorità previste. Non coincide con il concordato preventivo biennale fiscale: quest’ultimo è un accordo preventivo sui redditi imponibili di determinati contribuenti, mentre il concordato minore è uno strumento della crisi disciplinato dal decreto 14/2019. Confondere i due istituti può portare a errori nella scelta della procedura.

Strumento Funzione essenziale
Ristrutturazione dei debiti del consumatore Riorganizzare debiti personali di un consumatore secondo i requisiti del Codice
Concordato minore Regolare la crisi di soggetti ammessi, compresi professionisti e imprenditori minori, tramite una proposta ai creditori
Liquidazione controllata Gestire e liquidare il patrimonio secondo una procedura ordinata, con ricostruzione del passivo
Esdebitazione Rendere inesigibili verso il debitore determinati debiti residui quando la legge lo consente

La circolare precisa inoltre che, per il concordato minore, non è richiesta una proposta di transazione fiscale secondo la procedura dell’articolo 88 del Codice né un preventivo parere conforme della direzione regionale dell’Agenzia per esprimere il voto. Questo non elimina le garanzie previste per i crediti tributari e previdenziali: il trattamento del Fisco deve rispettare il criterio di convenienza e non deterioramento rispetto all’alternativa liquidatoria, secondo la disciplina applicabile.

Debiti con l’Agenzia delle Entrate: come vengono trattati nelle procedure

La presenza di un debito fiscale non comporta necessariamente che esso sia pagato per intero in ogni proposta di regolazione della crisi. Il trattamento va però motivato, tenendo conto della natura del credito, delle cause di prelazione e di quanto il creditore riceverebbe nell’alternativa di liquidazione. La circolare 9/E invita gli uffici ad applicare le regole specifiche dei singoli strumenti e a verificare i presupposti delle proposte, senza considerare i debiti erariali come una categoria indistinta.

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Per esempio, un professionista con redditi drasticamente diminuiti può avere debiti verso fornitori, finanziatori ed Erario. Nel ricostruire il passivo occorre distinguere le somme per imposte, interessi, sanzioni e le rispettive garanzie. Solo dopo è possibile valutare uno strumento di regolazione della crisi che rispetti le condizioni di legge. La possibilità di prevedere un soddisfacimento non integrale non è un diritto automatico del contribuente a versare una percentuale liberamente scelta.

La circolare richiama anche il trattamento dei crediti privilegiati e degli eventuali interessi nel tempo. In caso di moratoria dei crediti erariali assistiti da privilegio, il differimento del pagamento non significa che gli interessi legali non maturino. La fattibilità del piano e il suo confronto con l’alternativa liquidatoria devono tenerne conto. La posizione del Fisco può quindi risultare diversa da quella di un creditore chirografario.

Un’altra verifica interessa le cartelle o gli atti fiscali già emessi e la documentazione degli importi. Nel caso di omessi versamenti legati all’attività economica, il quadro è diverso da quello di un consumatore con debiti soltanto personali. Chi desidera capire l’origine e le conseguenze di una delle esposizioni più frequenti può consultare anche la guida RM sul mancato versamento IVA relativo a fatture non incassate; le regole di pagamento dell’imposta e le procedure di gestione della crisi sono però questioni distinte.

Esdebitazione 2026: quando possono diventare inesigibili anche i debiti fiscali

L’esdebitazione è la liberazione del debitore dai debiti residui nei casi e alle condizioni stabilite dal Codice della crisi. La circolare dell’Agenzia spiega che l’effetto è l’inesigibilità dei crediti verso il debitore beneficiario. In linea generale il meccanismo può estendersi anche alle obbligazioni tributarie, ma servono una procedura valida, l’accertamento dei presupposti e l’applicazione delle esclusioni previste dalla normativa.

La distinzione fondamentale è fra debitore e coobbligati o fideiussori. La liberazione del primo non cancella automaticamente i diritti del creditore nei confronti di altri soggetti obbligati al pagamento. Un’impresa familiare o una situazione con garanzie personali, per esempio, richiede quindi di esaminare separatamente chi risponde di ogni debito.

Le sanzioni tributarie non hanno tutte il medesimo trattamento. Nella disciplina illustrata dalla circolare, le sanzioni amministrative tributarie accessorie seguono la sorte del credito principale, mentre le sanzioni autonome restano escluse dal beneficio. Non sarebbe corretto scrivere che qualsiasi sanzione fiscale diventa inesigibile con l’esdebitazione o, al contrario, che ogni debito verso l’Agenzia ne resta fuori.

La disciplina contempla anche l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, destinata a situazioni particolari nelle quali il debitore persona fisica meritevole non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, secondo i requisiti previsti. La valutazione della meritevolezza richiede un esame concreto delle cause dell’indebitamento, della condotta e dell’effettiva possibilità di adempiere. Un semplice reddito basso non attribuisce automaticamente il beneficio.

Su RM è presente un approfondimento distinto sull’imposta di registro per l’esdebitazione del debitore incapiente. Quell’articolo risponde a una domanda sul trattamento tributario del provvedimento; questa news riguarda invece le condizioni delle procedure e gli effetti sui debiti fiscali spiegati dalla circolare 9/E. I due argomenti sono collegati, ma non sono intercambiabili.

Due esempi pratici: debiti personali e debiti di un professionista

Caso A — persona fisica con debiti esclusivamente familiari. Un consumatore che non riesce più a sostenere le rate di un finanziamento e ha accumulato altre obbligazioni personali può valutare, con un OCC e un professionista competente, se rientra nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Occorre ricostruire entrate, spese essenziali, beni, creditori e cause dell’indebitamento. La possibilità di pagare importi differiti o parziali deriva dalla proposta e dalla relativa procedura, non da una decisione unilaterale di interrompere i pagamenti.

Caso B — professionista con debiti fiscali e commerciali. Un lavoratore autonomo che ha interrotto o ridimensionato l’attività può trovarsi con IVA non versata, altri debiti tributari, fatture dei fornitori e finanziamenti. La presenza di obbligazioni di natura professionale rende necessario verificare strumenti diversi rispetto a quelli riservati ai soli consumatori, come il concordato minore o la liquidazione controllata, a seconda del quadro giuridico e patrimoniale. L’eventuale esdebitazione è un effetto che richiede i presupposti di legge, non un risultato assicurato dalla presentazione della domanda.

In entrambi gli esempi l’obiettivo è identificare una soluzione sostenibile e lecita: i dati devono essere completi, i creditori correttamente rappresentati e il trattamento dei debiti fiscali conforme alle garanzie previste dal Codice. Non è prudente scegliere una procedura soltanto perché promette percentuali di pagamento più basse, senza analizzare alternative, rischi di inammissibilità e conseguenze per eventuali coobbligati.

Domande frequenti e fonti della circolare Agenzia delle Entrate 9/E

Con l’esdebitazione vengono cancellate tutte le cartelle esattoriali? No. La circolare riconosce che il beneficio può riguardare anche debiti fiscali, ma l’effetto dipende dalla procedura, dalle condizioni di legge e dalla natura delle somme. Non tutti i crediti o le sanzioni seguono automaticamente la stessa disciplina.

Un professionista può usare il piano di ristrutturazione del consumatore? Occorre considerare l’origine delle obbligazioni. Se comprendono debiti professionali, non è corretto presumere che siano tutti trattabili come debiti contratti per esigenze personali: vanno valutati gli strumenti appropriati e i requisiti specifici.

La liberazione dal debito vale anche per un garante? In generale, l’esdebitazione del debitore non elimina automaticamente i diritti del creditore verso garanti e coobbligati. Ogni posizione richiede una verifica separata.

Una famiglia può presentare una procedura congiunta? Il Codice prevede procedure familiari, ma i patrimoni e le posizioni debitorie restano distinti anche se la trattazione è unitaria. Le condizioni concrete vanno verificate con l’OCC.

La fonte principale è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 21 ottobre 2026 — Parte II, Sovraindebitamento ed esdebitazione. La notizia FiscoOggi «Crisi d’impresa e insolvenza, l’Agenzia torna sul Codice» riepiloga gli aspetti operativi per l’Amministrazione finanziaria. Le disposizioni richiamate sono contenute nel decreto legislativo 14/2019, in particolare negli articoli relativi alle procedure di sovraindebitamento e all’esdebitazione. Questa guida spiega i principi generali: la scelta di una procedura deve essere effettuata sulla base della posizione reale del debitore, con assistenza competente e documentazione completa.

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