Un ente bilaterale non deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i rimborsi di spese sanitarie erogati ai propri iscritti quando i contributi versati non hanno prodotto alcun beneficio fiscale per i lavoratori. È il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 178 del 30 settembre 2026.
Nel caso esaminato, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore e la quota versata direttamente dal lavoratore non è fiscalmente deducibile. Di conseguenza, le spese sanitarie rimborsate dall’ente continuano a essere considerate fiscalmente “rimaste a carico” del contribuente.
Quando scatta l’obbligo di comunicazione all’Agenzia
L’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991 prevede la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da enti, casse, società di mutuo soccorso e fondi sanitari quando il rimborso è collegato a contributi che hanno beneficiato di un trattamento fiscale favorevole.
La finalità è consentire la corretta elaborazione della dichiarazione precompilata ed evitare che venga portata in detrazione o deduzione una spesa sanitaria che, per effetto del rimborso e del beneficio fiscale riconosciuto sui contributi, non è effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Il principio: la spesa deve essere effettivamente rimasta a carico
L’Agenzia richiama il principio già espresso nella propria prassi: una spesa sanitaria può essere detratta solo se è stata effettivamente sostenuta e rimasta a carico del contribuente.
Le spese rimborsate possono comunque essere considerate rimaste a carico quando i contributi o i premi che hanno finanziato il rimborso non hanno generato alcun vantaggio fiscale, ad esempio perché non sono stati dedotti, detrattti o esclusi dal reddito imponibile.
Il caso dell’ente bilaterale
Nel caso oggetto della risposta n. 178/2026, l’ente bilaterale è finanziato attraverso contributi a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori.
Il contratto collettivo applicabile prevede che il datore di lavoro versi direttamente il contributo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore. La quota aziendale è considerata parte integrante della retribuzione del lavoratore.
L’ente ha inoltre chiarito che i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del dipendente, mentre quelli versati dal lavoratore non sono deducibili ai fini IRPEF.
Perché il rimborso sanitario resta “a carico” del lavoratore
Proprio perché il versamento dei contributi non produce un beneficio fiscale, il successivo rimborso della spesa sanitaria non determina la perdita della detraibilità secondo il principio richiamato dall’Agenzia.
In altre parole, ai fini fiscali la spesa sanitaria rimborsata dall’ente bilaterale viene considerata come rimasta a carico del lavoratore. Questo è il passaggio decisivo per stabilire se l’ente debba o meno effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 78, comma 25-bis.
Nessun obbligo di comunicazione per l’ente nel caso esaminato
La conclusione dell’Agenzia è quindi che, nel caso specifico, non sussiste l’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie rimborsate.
La ragione è che i contributi non sono stati fiscalmente agevolati: la quota del datore di lavoro è stata tassata in capo al dipendente e quella versata dal lavoratore non è stata dedotta. Di conseguenza, il rimborso non riguarda una spesa fiscalmente già “neutralizzata”.
Quando invece la comunicazione resta necessaria
Il quadro cambia quando i contributi o premi che finanziano il rimborso sanitario sono stati dedotti dal reddito, detratti dall’imposta oppure esclusi dal reddito imponibile nei casi previsti dalla normativa.
In queste situazioni, il rimborso può incidere sul diritto del contribuente a portare la spesa sanitaria in detrazione o deduzione e la comunicazione dei dati all’Agenzia assume quindi rilievo per la dichiarazione precompilata e per i controlli fiscali.
Fonte ufficiale
Il riferimento è la Risposta n. 178 del 30 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti.
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