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Split Payment nota di variazione in diminuzione

Lo Split Payment, o scissione dei pagamenti è un meccanismo fiscale italiano che richiede ai soggetti pubblici e ad alcune categorie specifiche di versare direttamente l’IVA all’Erario, anziché al fornitore. Quando si verifica la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione, specialmente in caso di mancato pagamento del corrispettivo, è importante seguire correttamente le istruzioni fiscali per evitare complicazioni.

Argomenti del post

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  • Emissione della nota di variazione: chiarimenti normativi
  • Casi di applicazione: mancato pagamento del corrispettivo
  • Regole per la nota di variazione in split payment
  • Procedura per la rettifica fiscale
  • Quando non è consentita la variazione oltre l’anno
  • Consigli pratici per aziende e fornitori
  • Conclusione

Emissione della nota di variazione: chiarimenti normativi

Con la Risoluzione n. 210 del 25 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per l’emissione di una nota di variazione oltre il termine di un anno, come stabilito dall’articolo 26, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. In particolare, è possibile procedere con la rettifica in caso di mancato pagamento se l’IVA non è diventata esigibile.

Casi di applicazione: mancato pagamento del corrispettivo

Una società ha richiesto chiarimenti dopo aver emesso, il 14 marzo 2023, una fattura in regime di Split Payment verso un ente, senza ricevere il pagamento. Secondo la normativa, l’IVA legata alla fattura non diventa esigibile finché il pagamento non avviene, a meno che il cessionario non opti per l’esigibilità anticipata.

Regole per la nota di variazione in split payment

L’articolo 26 del decreto IVA disciplina le rettifiche in diminuzione:

  • comma 2 – Consente la rettifica dell’imponibile o dell’IVA se l’operazione viene meno o l’importo è ridotto a causa di eventi come annullamenti o sconti contrattuali.
  • comma 3 – Limita la rettifica entro un anno per eventi derivanti da accordi successivi tra le parti. Tuttavia, nello Split Payment, l’IVA è esigibile solo al momento del pagamento, quindi la rettifica può essere effettuata anche oltre l’anno, se non vi è stato pagamento.

Procedura per la rettifica fiscale

Se il pagamento non è stato effettuato e il cessionario non ha anticipato l’esigibilità dell’IVA, è possibile emettere una nota di variazione oltre il termine annuale. La Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 specifica che:

  • la nota di variazione deve essere numerata e fare riferimento alla fattura originale
  • deve indicare l’importo corretto dell’IVA e spiegare la causa della rettifica
  • non si deve registrare l’IVA nella liquidazione periodica, poiché non è mai stata esigibile.

Quando non è consentita la variazione oltre l’anno

Se il cessionario ha optato per l’esigibilità anticipata dell’IVA al momento della ricezione o della registrazione della fattura, allora il termine di un anno per emettere la nota di variazione rimane in vigore. In questo caso, la rettifica non può essere effettuata oltre l’anno dalla data della fattura.

Consigli pratici per aziende e fornitori

Per garantire una gestione corretta della nota di variazione in Split Payment:

  • verifica sempre se l’IVA è esigibile al momento del pagamento o se il cessionario ha anticipato l’esigibilità
  • mantieni una registrazione accurata delle operazioni e consulta le normative aggiornate.

Se hai dubbi, considera di rivolgerti a un consulente fiscale per evitare errori che potrebbero causare sanzioni.

Conclusione

Lo Split Payment e la gestione delle note di variazione in diminuzione richiedono una comprensione chiara delle normative. Seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e adottare le giuste pratiche contabili ti aiuterà a rimanere conforme e a evitare problemi fiscali.

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