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Tecnici manutentori antincendio: attività consentita fino al 31 marzo 2027

Aggiornato il 25 Settembre 2026

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Dal 25 settembre 2026 entra in vigore una disciplina transitoria per i tecnici manutentori antincendio che hanno già presentato l’istanza di qualificazione. Chi ha trasmesso regolare istanza entro il 25 settembre 2026 può continuare a eseguire interventi di manutenzione e controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio compresi nelle tipologie indicate nella domanda.

La possibilità resta valida fino alla conclusione della valutazione dei requisiti e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. La novità è prevista dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che inserisce il nuovo articolo 6-bis nel decreto 1° settembre 2021.

Chi può continuare a lavorare dal 25 settembre 2026

La regola transitoria riguarda i soggetti che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dalla disciplina sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

Per questi soggetti l’attività non deve interrompersi mentre è ancora in corso la procedura di valutazione. Il decreto consente quindi di continuare a svolgere manutenzione e controlli durante il periodo necessario alla conclusione dell’esame dei requisiti.

La continuità operativa non è però generalizzata: vale per le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio che rientrano nell’istanza presentata.

La scadenza massima è il 31 marzo 2027

La disposizione individua due possibili termini. Il primo è la conclusione della valutazione dei requisiti. Se la procedura termina prima, viene meno la fase transitoria legata all’attesa della valutazione.

In ogni caso, la prosecuzione dell’attività prevista dal nuovo articolo 6-bis non può andare oltre il 31 marzo 2027. Questa data rappresenta quindi il limite massimo fissato dal decreto per la disciplina transitoria.

Cosa cambia rispetto alla scadenza del 25 settembre

Il decreto del 1° settembre 2021 disciplina i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e le procedure per la qualificazione dei tecnici manutentori. L’entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione era stata rinviata al 25 settembre 2026.

Il nuovo intervento non sposta semplicemente quella data per tutti. Introduce invece una regola transitoria specifica per chi ha presentato l’istanza entro il termine: questi tecnici possono continuare l’attività mentre la valutazione è pendente, nel rispetto del limite del 31 marzo 2027.

Quali attività possono proseguire

La disposizione riguarda gli interventi di manutenzione e controllo su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il riferimento è alle tipologie per le quali il soggetto ha chiesto la valutazione dei requisiti.

Per imprese e professionisti del settore diventa quindi importante conservare la documentazione relativa all’istanza presentata e verificare che l’attività svolta rientri effettivamente nelle tipologie oggetto della procedura di qualificazione.

Perché è stata introdotta la fase transitoria

Nelle premesse del decreto il Ministero richiama la complessità e i tempi necessari per completare le valutazioni dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II del decreto del 1° settembre 2021. Da qui la necessità di evitare che i tempi amministrativi determinino un’interruzione dell’attività per chi ha presentato regolarmente la domanda entro la scadenza.

Anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha chiarito che la misura serve a garantire continuità alle attività di manutenzione e controllo nella fase di completamento delle procedure di qualificazione.

Cosa deve controllare il tecnico manutentore

  • che l’istanza per la valutazione dei requisiti sia stata presentata entro il 25 settembre 2026;
  • che le attività svolte riguardino le tipologie comprese nell’istanza;
  • lo stato della procedura di valutazione;
  • la data di conclusione della valutazione, che può terminare la fase transitoria prima del 31 marzo 2027;
  • in ogni caso, il limite massimo del 31 marzo 2027.

La disciplina riguarda la qualificazione professionale per gli interventi di manutenzione e controllo antincendio e si inserisce nel quadro della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamato dall’articolo 46 del decreto legislativo 81/2008.

Fonti ufficiali

Il testo normativo è contenuto nel decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha inoltre illustrato la disciplina transitoria e la finalità di garantire continuità all’attività durante il completamento delle procedure di qualificazione.

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