Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) può essere recuperato oppure restituito nel modello 730/2026, relativo ai redditi del 2025. Se nel 2025 il datore di lavoro o l’INPS non ha erogato tutto il bonus spettante, la dichiarazione può riconoscere la differenza; se invece sono stati pagati importi non dovuti, il conguaglio può richiederne la restituzione.
Attenzione alle scadenze: il termine ordinario per presentare il 730/2026 è scaduto il 30 settembre 2026. Chi lo ha già presentato e deve correggerlo può valutare il 730 integrativo entro il 26 ottobre, nei casi favorevoli ammessi, oppure il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026. La scelta dipende dall’esito della correzione.
Trattamento integrativo nel 730/2026: quando si recupera e quando si restituisce
Il trattamento integrativo è un beneficio fiscale per lavoratori dipendenti e alcune categorie di redditi assimilati. Nel 2025 l’importo massimo ordinario è stato di 1.200 euro annui, rapportati al periodo di lavoro utile.
Il conguaglio del 730 confronta il beneficio effettivamente spettante, calcolato su tutti i redditi rilevanti, con quanto già corrisposto dal sostituto d’imposta. Si possono verificare tre situazioni:
| Situazione | Effetto in dichiarazione |
|---|---|
| Bonus spettante ma mai pagato nel 2025 | Riconoscimento dell’importo spettante |
| Bonus pagato solo in parte | Recupero della differenza spettante |
| Bonus erogato in eccesso o non spettante | Restituzione dell’importo indebitamente ricevuto |
Per esempio, se dalle verifiche risulta spettante un trattamento di 1.200 euro ma ne sono stati erogati 900, il conguaglio può riconoscere i 300 euro mancanti. Se ne sono stati erogati 1.200 ma dal calcolo finale non ne spetta alcuno, quei 1.200 euro possono essere recuperati in dichiarazione. Gli esempi sono puramente illustrativi: prima va verificato il diritto al beneficio.
Rigo C14 del 730/2026: quali dati prendere dalla CU 2026
Nel modello 730/2026 il trattamento integrativo è gestito nel rigo C14 del quadro C, sezione V, dedicata alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il modello tiene conto della Certificazione Unica 2026, che riporta i dati relativi al 2025.
- Punto 390 della CU: indica se il trattamento integrativo è stato riconosciuto dal sostituto; il codice corrispondente è riportato nella colonna 1 del C14.
- Punto 391 della CU: indica l’importo effettivamente erogato e alimenta la colonna 2 del C14.
- Punto 392 della CU: indica l’eventuale trattamento riconosciuto ma non erogato; non va copiato come importo erogato nella colonna 2.
Se esistono più CU, bisogna distinguere quelle già conguagliate da quelle non conguagliate, evitando di sommare due volte gli stessi importi. Nella precompilata i dati sono generalmente già presenti, ma devono essere controllati. La liquidazione finale è riepilogata nel modello 730-3, dove si verificano anche gli importi riconosciuti o restituiti.
Dal 2025 il rigo C14 contiene anche informazioni relative ad altre misure di riduzione del cuneo fiscale. Non bisogna confondere il trattamento integrativo da massimo 1.200 euro con la somma aggiuntiva esente IRPEF o con l’ulteriore detrazione: sono benefici distinti, anche quando compaiono nella stessa sezione.
A chi spetta il trattamento integrativo per i redditi 2025
Per i redditi fino a 15.000 euro, il beneficio fino a 1.200 euro richiede la verifica della capienza: l’imposta lorda sui redditi di lavoro ammessi deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, queste ultime diminuite di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno, secondo la disciplina 2025.
Tra 15.001 e 28.000 euro il trattamento non è automatico: può spettare soltanto quando ricorrono le ulteriori condizioni sulle specifiche detrazioni previste dalla normativa e la loro somma supera l’imposta lorda. In quel caso l’importo corrisponde alla differenza calcolata, entro il limite di 1.200 euro. Oltre 28.000 euro, in generale, non spetta.
Il beneficio riguarda i redditi di lavoro dipendente e alcune categorie assimilate, inclusi determinati trattamenti sostitutivi della retribuzione quando previsti. Non si attribuisce automaticamente a un pensionato solo perché presenta il 730, né ai redditi da lavoro autonomo in quanto tali.
Chi cerca invece le regole del bonus sulle retribuzioni del 2026 trova l’approfondimento distinto di RM sul trattamento integrativo 2026 in busta paga: a chi spetta e quando arriva.
730/2026 già inviato: come recuperare il bonus dimenticato o correggere la restituzione
Alla data dell’11 ottobre 2026, la finestra ordinaria del 730 è chiusa. Se il trattamento integrativo non è stato riportato correttamente, la procedura da seguire dipende dal fatto che il 730 sia già stato trasmesso e dal risultato del nuovo calcolo:
- Entro il 26 ottobre 2026: il 730 integrativo può essere presentato solo tramite CAF o professionista abilitato e soltanto quando comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
- Entro il 2 novembre 2026: è possibile presentare il modello Redditi correttivo del 730 già inviato, secondo la procedura dell’Agenzia delle Entrate.
- Se non è stato presentato il 730: va verificato l’eventuale utilizzo del modello Redditi PF 2026 entro il 2 novembre, anziché considerare ancora aperto il 730 ordinario.
Se la correzione fa emergere un maggior debito o un minor credito, il 730 integrativo favorevole non è lo strumento corretto: occorre valutare il modello Redditi correttivo e gli eventuali versamenti. Per i termini e i modelli puoi consultare anche la guida RM al modello Redditi Persone Fisiche 2026.
Prima della correzione è utile confrontare CU 2026, dichiarazione già trasmessa e prospetto 730-3, verificando reddito complessivo, giorni di lavoro, bonus erogato e altre detrazioni. Non è prudente chiedere automaticamente 1.200 euro senza effettuare il ricalcolo.
Fonti ufficiali per il trattamento integrativo nel 730/2026
- Agenzia delle Entrate — Quadro C e rigo C14 del 730/2026
- Agenzia delle Entrate — Trattamento integrativo e dati della CU nella precompilata
- Agenzia delle Entrate — Calendario ufficiale delle scadenze 2026
- INPS — CU 2026 e benefici fiscali eventualmente non riconosciuti
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Caterina
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