Dal 12 agosto 2026 è in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, dedicato ai tributi regionali e locali e al federalismo fiscale regionale. Il testo è stato ripubblicato il 4 settembre 2026 in Gazzetta Ufficiale con le relative note, offrendo un quadro più completo delle nuove regole.
Le novità interessano direttamente il rapporto tra contribuenti, Regioni ed enti locali: semplificazione degli adempimenti, strumenti digitali, compensazioni, riscossione, definizioni agevolate e trattamento dei debiti tributari sono tra i punti centrali del provvedimento.
Cosa prevede il decreto legislativo 147/2026
Il decreto attua una parte della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111/2023. Nel quadro della stessa riforma è stato pubblicato anche il testo unico su adempimenti e accertamento approvato con il D.Lgs. 141/2026. La disciplina del D.Lgs. 147/2026 riguarda invece i tributi regionali e quelli degli enti locali e punta a rendere più uniforme il rapporto con il contribuente.
L’articolo 1 prevede che Regioni ed enti locali sviluppino strumenti per diffondere informazioni fiscali, migliorare l’assistenza, semplificare gli adempimenti, prevenire errori e favorire l’adempimento spontaneo. È prevista anche la possibilità di utilizzare maggiormente strumenti informatici e digitali e di introdurre forme di compensazione tra tributi dello stesso ente.
Agevolazioni e strumenti di riscossione
Il decreto stabilisce che Regioni ed enti locali devono tutelare la posizione dei contribuenti in modo da assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dallo strumento di riscossione utilizzato.
La norma non introduce quindi uno sconto nazionale automatico collegato a una specifica modalità di pagamento. Eventuali agevolazioni concrete continuano a dipendere dalla disciplina del singolo tributo e dalle decisioni dell’ente competente.
Compensazioni, rimborsi e rapporto con il contribuente
Il decreto rafforza il principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente. Gli enti sono chiamati a semplificare l’accesso ai servizi, favorire il rimborso tempestivo di somme versate erroneamente e assicurare l’applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente.
Una delle indicazioni riguarda inoltre le compensazioni tra tributi dello stesso ente. Anche in questo caso occorrerà verificare le modalità operative definite localmente: il decreto stabilisce il quadro generale, mentre l’attuazione concreta può dipendere dai regolamenti territoriali.
Debiti tributari e crisi d’impresa
Il provvedimento estende ai tributi regionali e locali alcuni istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il tema riguarda quindi anche imprese che affrontano procedure di risanamento o ristrutturazione dei debiti.
La disciplina consente di coordinare il trattamento dei debiti fiscali locali con gli strumenti già previsti per i debiti tributari nell’ambito delle procedure di crisi, secondo le condizioni stabilite dalla normativa.
Accertamento e riscossione dei tributi locali
Il decreto interviene anche sul sistema di accertamento e riscossione, sulla vigilanza dei soggetti abilitati e sulle modalità di pagamento. La riforma punta a rendere più coerenti le procedure e a ridurre le differenze operative che possono derivare dalla gestione dei diversi enti.
Per contribuenti e imprese questo significa che sarà importante controllare non solo la norma nazionale, ma anche le successive regole applicative di Regione, Comune, Provincia o Città metropolitana interessata.
Quali tributi possono essere interessati
Il decreto contiene disposizioni riferite ai tributi regionali e locali e al federalismo fiscale. Nel quadro della riforma rientrano, tra gli altri, temi collegati alla tassa automobilistica regionale, all’IRAP, all’addizionale regionale all’IRPEF e ai principali tributi degli enti locali.
Non tutte le disposizioni producono però un effetto immediato identico per ogni contribuente: alcune regole richiedono atti o scelte degli enti territoriali. Prima di modificare pagamenti o adempimenti è quindi necessario verificare la disciplina effettivamente applicabile nel proprio territorio.
Quando entra in vigore il D.Lgs. 147/2026
Il decreto legislativo n. 147 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Il 4 settembre è stato ripubblicato, corredato delle relative note, nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 205.
Fonti ufficiali
Il testo è disponibile nella Gazzetta Ufficiale – decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. La ripubblicazione con le note è consultabile nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2026.
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