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Uscita regime minimi: rettifica Iva e entrata regime ordinario

Home > Guide Fiscali > Uscita regime minimi: rettifica Iva e entrata regime ordinario

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  • Uscita regime minimi: rettifica Iva e entrata regime ordinario
  • Come comportarsi
  • Quando è necessaria una rettifica Iva?
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Uscita regime minimi: rettifica Iva e entrata regime ordinario

Vediamo di analizzare insieme cosa succede quando un contribuente esce dal regime dei minimi sia per opzione sia per la perdita di uno dei requisiti richiesti per la permanenza nel regime agevolato.
Si verifica il passaggio al regime ordinario e tornano ad incombere una serie di adempimenti fiscali come la rettifica dell’Iva ed il calcolo del reddito con criteri completamente diversi.

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Come comportarsi

Le regole ai fini Iva, in caso di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario, sono illustrate nell’appendice delle istruzioni per la compilazione del modello Iva 2016, per l’anno 2015.
Si individuano alla voce rettifiche della detrazione, articolo 19-bis2, decreto Iva, Dpr 633/1972, quadro VF acquisti.
Nel rigo VF56, si legge come ci si deve comportare qualora ci siano mutamenti:

  • nel regime fiscale delle operazioni attive;
  • nel regime di detrazione dell’ Iva sugli acquisti;
  • nell’ attività che comportino la detrazione dell’ Iva in misura diversa da quella già operata.

Quando è necessaria una rettifica Iva?

E’ necessario effettuare una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora usati.
Per quanto riguarda invece i beni ammortizzabili la questione è diversa.
Si deve effettuare una rettifica soltanto nel caso in cui non siano trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.
In questa ipotesi che di norma, comporta una rettifica a credito del contribuente, rientra il passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario.

L’agenzia delle Entrate, nella circolare 17/E del 30 maggio 2012, ha disciplinato anche i relativi problemi di uscita dal regime fiscale di vantaggio, per legge o per opzione.
In questo caso, è previsto il versamento in un’ unica soluzione delle rate residue dell Iva dovuta per effetto della rettifica.

Questa operazione va eseguita al netto dell’ eccedenza a credito emergente dalla rettifica di segno opposto.
Inoltre, va eseguita sulle merci in giacenza e sui beni strumentali acquistati da meno di cinque anni.
Le residue rate andranno computate nel primo versamento periodico successivo all’uscita, al netto di tale rettifica.

Il contribuente potrà recuperare l’ eventuale Iva a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore.
Infatti è possibile farlo già nel primo versamento periodico successivo all’ uscita dal regime.
Non è quindi necessario attendere la presentazione della dichiarazione annuale.

E per coloro che, usciti dal regime fiscale dei minimi, decidono di applicare il regime contabile agevolato, di cui l’articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011?
Per loro, il primo versamento utile è il versamento dell’ Iva annuale.
Con questo versamento, è possibile recuperare il credito emergente dalla rettifica della detrazione.
Non ti dimenticare che l’ Agenzia delle Entrate richiede un’ analitica documentazione da parte del contribuente che effettua una rettifica Iva.
In particolare il beneficio della rettifica Iva è condizionata dalla dimostrazione dei seguenti elementi:
– quantità e valore dei beni strumentali;
– merci in giacenza;
– servizi inutilizzati.
Quindi, riassumendo, si è tenuti a redigere un inventario ben dettagliato.

In questo modo potrai evitare di incorrere in problemi successivi all’uscita dal regime dei minimi.

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