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Versamento imposte 2017

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Versamento imposte 2017

Nell’articolo di oggi andiamo ad analizzare le novità che riguardano il versamento imposte 2017 perchè è sempre bene rinfrescarci la memoria quando si parla di scadenze fiscali.
Se avessi qualche domanda da rivolgere ai nostri esperti su questo argomento ti invitiamo a lasciare il tuo commento alla fine di questa pagina oppure di scrivere la tua domanda nella rubrica l’esperto risponde. Ti ricordiamo che il servizio l’esperto risponde è completamente gratuito.

Argomenti del post

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  • Le novità per il 2017
  • Le nuove scadenze
  • Dichiarazioni dei redditi 2016
  • Versamenti degli acconti
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Le novità per il 2017

Dopo molti anni in cui le date per il pagamento delle imposte sui redditi per le persone fisiche era determinato da decreti all’ultimo respiro, per il periodo d’imposta 2016 si prospettano date già predeterminate anche se colorate da novità.

La nuova scadenza quest’anno è il 30 giugno. In tale data si dovranno versare i saldi ma anche se dovuti, e ne parliamo di seguito, gli acconti.

Le nuove scadenze

Cambiano dunque le scadenze per il versamento delle imposte:

se la scadenza ordinaria è il 30 giugno, entro il 31 luglio 2017 si può accedere al pagamento con lo 0,40% aggiuntivo.

La nuova scadenza del 30 giugno riguarda anche i contribuenti che hanno scelto il regime della cedolare secca e devono versare il saldo della tassa piatta per il 2016 e la prima rata di acconto per il 2017.
Stesse scadenze riguardano i titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero che devono versare l’imposta sul valore degli immobili (Ivie) e coloro che nel 2016 hanno detenuto attività finanziarie all’estero e devono versare l’imposta sul valore delle attività finanziarie (Ivafe) e ancora coloro che devono versare i contributi previdenziali Inps sul reddito eccedente il cosiddetto minimo di reddito.

Non ultimo la nuova scadenza si trascina anche il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese (fatta eccezione per i superminimi e i forfettari) estranee agli studi di settore, iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Sotto l’aspetto formale la novità è che dopo molti anni la dichiarazione dei redditi ha cambiato la sua denominazione: non più Unico ma Redditi.

La novità della denominazione della dichiarazione tributaria in realtà è un ritorno al passato, un passato di oltre un ventennio. Il legislatore tributario nel 1998 pensò bene di accorpare tutti i dichiarativi (Iva, Irpa, 770 e Redditi) e da qui il nome di Unico.

Dichiarazioni dei redditi 2016

Le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2016, da presentare nel 2017, si chiamano Redditi, con l’aggiunta delle varie sigle, quali PF per le persone fisiche, SP per le società di persone e SC per le società di capitali mentre le altre denominazioni per le dichiarazioni annuali si riappropriano della vecchio denominazione:

modello 730, Iva, Irap e modello 770, ordinario o semplificato.

L’addio di Unico non suona però come vera novità per gli operatori, infatti il legislatore oramai da diversi anni ha invertito la rotta e dal 2009 aveva già separato il modello Unico dal modello Irap.
Il vero colpo di grazia agli intenti di semplificare la vita agli operatori l’ha apportata la modulistico di Unico 2016 la quale ha scorporato anche la dichiarazione Iva.

Versamenti degli acconti

Proseguiamo adesso la nostra analisi su  versamento imposte 2017 e concentriamoci adesso sul versamento degli acconti.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nel periodo 2016 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro;
    la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

Rimane fermo che per gli acconti vige il principio di calcolo con il metodo storico ma se richiesto dal contribuente sostituibile con il metodo previsionale.
Quest’ultimo prevede che se il contribuente ritiene di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.


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