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Voucher nel regime forfettario

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Voucher nel regime forfettario

Argomenti del post

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  • Voucher nel regime forfettario
  • Ma cosa sono i voucher?
  • Erogazione del compenso
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Voucher nel regime forfettario

L’argomento di oggi è molto interessante perché riguarda uno dei requisiti obbligatori da rispettare per aderire e mantenere il regime forfettario.
Ci occupiamo infatti dei voucher nel regime forfettario.
Devi sapere che uno dei limiti per aderire è proprio quello relativo al rispetto del limite di spesa per personale dipendente oppure per collaboratori.

Potrebbe succederti di dover ricorrere a questa soluzione, in questo caso stai domandando sicuramente se puoi usare i voucher nel regime forfettario.
Ipotizziamo questa situazione:
sei un imprenditore nel regime forfettario, hai la necessità di dover pagare dei collaboratori occasionali e ti stai domandando se puoi utilizzare dei voucher.

La risposta è SI puoi farlo perché non è previsto nessun vincolo in relazione a questo tipo di pagamento in regime forfettario.

Ma cosa sono i voucher?

I voucher sono stati oggetto di riforma con l’articolo 54-bis del d.l. 50/17.
La riforma consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

il Libretto Famiglia denominato anche LF ed il Contratto di prestazione occasionale chiamato anche Cpo.

Come prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Erogazione del compenso

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps. La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.


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